Sentenza 4 luglio 2001
Massime • 1
In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988 - che, fra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui richiedeva che l'inabilità o la morte si fossero verificate nei limiti temporali indicati per ciascuna malattia nell'allegato 4 della tabella - l'assicurato ha facoltà di provare che la malattia professionale è insorta oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro previsto nella tabella. Nel caso in cui il lavoratore intenda esercitare tale facoltà egli, non potendo avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella, deve tuttavia dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda dell'assicurato volta ad ottenere una rendita per otopatia rilevando, fra l'altro, che il ricorrente, dopo aver denunciato la malattia 23 anni dopo la cessazione del lavoro - laddove il termine previsto nella tabella era di 4 anni, - non aveva fornito la prova rigorosa dell'eziologia professionale della patologia stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9048 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato DANILO SERRANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO SPECIALE, giusta delega in atti,
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dag1i avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 120/99 del Tribunale di ANCONA, depositata il 01/03/99 R.G.N. 3512/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato SERRANI;
udito l'Avvocato DE FERRAI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Ancona, con sentenza 1.2.1995, ha condannato l'Inail a corrispondere a EN TA la rendita corrispondente ad una riduzione della capacità di lavoro dell'11% per malattia professionale (otopatia).
Il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello dell'Inail, ha respinto la domanda dell'EN con sentenza 27 novembre 1998/1 marzo 1999 n. 120, motivando la propria decisione con la consulenza tecnica d'ufficio rinnovata in appello, le cui conclusioni riportava in sentenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'EN, con tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L'Inail, ritualmente costituito, ha resistito.
Motivi della decisione
Si deve esaminare per primo, in ordinato iter logico, il terzo motivo con cui il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'attività di fabbro e carpentiere in ferro da lui svolta non sia tabellata, laddove questa comporta lavorazioni che rientrano nella voce 44 lettere a, b, c, l, m, n, della tabella approvata con D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482. Il motivo è doppiamente infondato.
La voce 44 della tabella 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituita dal D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in vigore al tempo dei fatti di causa (poi sostituita dal D.P.R. 13 aprile 1994 n. 336, ed ora disciplinata dall'art. 10 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), secondo l'impostazione generale della tabella stessa, non menziona mestieri o professioni, ma singole specifiche lavorazioni, che il ricorrente aveva l'onere di allegare di avere svolto, non essendo alla scopo sufficiente l'indicazione generica di fabbro o di carpentiere, perché tali mestieri consentono plurime e differenziate modalità di svolgimento, alcune delle quali soltanto sono tabellate. In secondo luogo la censura non è decisiva.
Come è ben noto, il sistema tabellare prevede una triplice presunzione juris et de jure, ognuna corrispondente a ciascuna colonna della tabella, relative rispettivamente alla malattia professionale, alla lavorazione morbigena ed al periodo massimo di insorgenza dalla cessazione dal lavoro, periodo in cui la malattia si presume professionale.
La sentenza della Corte Costituzionale 18 febbraio 1988 n. 179 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 3, comma primo, e dell'art. 211 t. u. 1124 nella parte in cui non prevedono che l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle Tabelle concernenti le malattie professionali rispettivamente nell'industria (art. 3) e nell'agricoltura (art. 211) e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali l'interessato abbia provato l'eziologia professionale;
b) dell'art. 134 t. u. nella parte in cui richiede che l'inabilità o la morte si verifichino nei limiti temporali indicati per ciascuna malattia nella tabella all. 4.
Essa ha colpito quindi tutte e tre le presunzioni del sistema tabellare, sicché l'assicurato può ora provare che la malattia professionale è insorta oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.
La sentenza impugnata ha basato la propria decisione anche sul rilievo che l'attività lavorativa in ambiente rumoroso è documentata solo per gli anni 1962/64, e che l'EN ha atteso il 1988 per denunciare la malattia professionale otopatia, lasciando così passare 23 anni, laddove il termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro di tale malattia professionale è di quattro anni.
Pertanto egli non può giovarsi della presunzione tabellare, ma ha facoltà di provare l'eziologia professionale, prova che deve essere ovviamente rigorosa (Cass. S.U. 9 marzo 1990 n. 1919, Cass. sez. lav. 24 luglio 1991 n. 8310). Con lo stesso motivo, ed in via subordinata, l'EN censura la valutazione della consulenza che ha negato il nesso causale. Tale censura si raccorda con il primo motivo, con il quale il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. e 116 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere omesso di valutare elementi probatori risultanti in causa, quali la rumorosità dell'ambiente di lavoro e le risultanze delle altre due consulenze di ufficio (nella presente causa sono state svolte tre consulenze di ufficio, di cui una in primo grado e due in secondo) e di quella di parte, dalle quali risulterebbe un rilevante grado di probabilità (Cass.
8.7.1994 n. 6434). Si deve osservare in contrario che proprio la mancanza di una certezza sull'eziologia professionale, all'esito di ben tre consulenze, dimostra che il ricorrente, che ne era onerato, non ha fornito la prova rigorosa del carattere professionale della malattia. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c., e "118 bis att. c.p.c.", censura la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare tutti i fatti rilevanti in causa e avere omesso di esporre in motivazione le ragioni giuridiche della decisione. Anche questo motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice del merito ritenga di dovere aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della ctu, senza necessità di una particolareggiata motivazione (da ultimo Cass. 17 gennaio 1998 n. 418; Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). Nel caso di specie il Tribunale non si è limitato a riportare conclusioni sintetiche, ma ha fatto propri ampi ragionati stralci della ctu, i quali offrono motivazione esaustiva ed appagante delle conclusioni raggiunte, basate sulle considerazioni in parte riassunte supra.
Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 4 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001