Sentenza 8 febbraio 2002
Massime • 1
Sussiste la competenza del Gip del tribunale ordinario in relazione al luogo dove è stato eseguito il fermo di persona asseritamente maggiorenne a provvedere alla convalida dello stesso anche nel caso in cui nel corso dell'udienza camerale sorga incertezza sulla minore età del fermato, in considerazione della natura perentoria dei brevissimi termini fissati per la convalida e della sanzione dell'inefficacia della misura precautelare prevista nel caso di loro violazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2002, n. 10041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10041 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 08/02/2002
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - N. 512
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 037663/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
T. IN GN (ord. 12/10/2001) nel procedimento a carico di:
1) AN OD N. IL 25/01/1985
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI del P.G. Dr. Antonio Albano, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del gip del Tribunale ordinario di Bologna;
Osserva in fatto e in diritto.
1. Con provvedimento del 5.10.2001 Il g.i.p. del tribunale di Bologna, richiesto della convalida del fermo disposto dal p.m. di Pesaro il 3.10. ma eseguito in Bologna il 4.10.2001 nei confronti di DA OD, essendo insorta incertezza sulla minore età del fermato, ordinava la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna ai sensi degli artt. 67 c.p.p. e 8 d.p.r. n. 448 del 1988. Il g.i.p. presso quest'ultimo tribunale, premesso che il p.m.m., attesa la sopravvenuta inefficacia del fermo per l'inutile decorso del termine di 48 ore, aveva già disposto l'immediata liberazione del fermato, rilevava con ordinanza 12.10.2001 il conflitto negativo di competenza poiché per la convalida del fermo l'art. 390.1 c.p.p. prevede un'ipotesi di competenza inderogabile del g.i.p. in relazione al luogo dove il fermo è stato eseguito, senza che alcun rilievo possa spiegare la situazione inerente al dubbio sulla minore età del fermato.
2.- Il conflitto negativo appare obiettivamente configurabile nella duplice declaratoria di difetto di competenza da parte, prima, del g.i.p. ordinarlo e, poi. di quello minorile in merito alla convalida del fermo dell'indagato.
Mette conto innanzi tutto di rilevare che si contrappongono due ipotesi di competenza, entrambe esclusive, funzionali ed inderogabili: quella del giudice minorile, al quale vanno trasmessi gli atti dal giudice ordinario in caso di incertezza sulla minore età dell'imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 c.p.p. e 8 d.p.r. n. 448 del 1988 (Cass. Sez. 1^, 12.11.l990 Minic
Dovar. rv. 186094; Sez. 1^, 28.2.2000, confl. in proc. Salil, rv. 216093) e quella del giudice ordinario in relazione al luogo dove il fermo è stato eseguito ex art. 390.1 c.p.p. applicabile quest'ultima anche nel caso in cui competente per il procedimento sia altro giudice determinabile alla stregua di criteri diversi, non spiegando alcun rilievo per essa alcuna situazione o fatto accidentale e contingente (Cass Sez. 5^, 3.5.1996, Barbieri rv. 206126; Sez. 6^, 5.6.1996, Mistretta. rv. 205774; Sez. 3^, 20.6.1999, Kova, rv. 215069; Sez. 6^, 18.10.1999, Nasone, rv. 22 16374). Ritiene il Collegio che, in considerazione della natura perentoria dei brevissimi termini della procedura per la convalida del fermo con la conseguente sanzione d'inefficacia della misura precautelare in caso d'inosservanza delle relative prescrizioni (art. 390, commi 1 e 3, c.p.p.), lineari esigenze logico-sistematiche comportino che l'ipotesi di competenza funzionale stabilita da questa norma in relazione al luogo di esecuzione del fermo di persona asseritamente maggiorenne prevalga - limitatamente alla procedura di convalida - rispetto ad ogni diverso criterio determinativo della competenza, ivi compreso quello che prescrive il trasferimento della competenza al giudice minorile in caso di dubbio sulla minore età dell'imputato. Il conflitto di competenza dev'essere dunque risolto affermandosi la competenza del g.i.p. del tribunale ordinario di Bologna. 3.- Quest'ultimo deve infatti attivare la procedura di convalida del fermo anche quando il fermato, come nel caso concreto, sia stato rimesso in libertà per il decorso del termine perentorio entro il quale la convalida doveva avere luogo, in quanto il relativo giudizio, a norma dell'art. 121.2 disp. att. c.p.p., è comunque finalizzato alla necessaria verifica giurisdizionale dei requisiti di legittimità della restrizione della libertà personale dell'indagato avvenuta ad opera di un organo non giurisdizionale e nell'esercizio di un potere conferito solo per ragioni d'urgenza (Cass. Sez. 5^, 7.11.1997, P.M. in proc. Tineo, rv. 209390; Sez. 4^, 10.3.1995, P.M. in proc. Pavlovic, rv. 201630; Sez. 1^, 28.10.1994, P.M. in proc. Rovai, rv. 200012; Sez. 1^, 30.3.1994, confl. in proc. Cormacchio, rv. 197438; Sez. 6^, 11.7.1990, Favano, rv. 185481). Principio questo, ad avviso del Collegio. che non soffre eccezione neppure nell'ipotesi di fermo di minorenne, nonostante il mancato richiamo dell'art. 121 disp. att. c.p.p. da parte dell'art. 18 d.p.r. n. 448 del 1988, posto che la sopravvenuta liberazione del minore per una qualsiasi delle ragioni previste dalla legge non esonera affatto il pubblico ministero dall'obbligo, di rilievo costituzionale - art.13 comma 3 Cost., di sottoporre al controllo giurisdizionale il suo operato e quello della polizia giudiziaria che da lui dipende. L'opposta soluzione interpretativa (per la quale cfr. Cass., Sez. 5^. 22.10.1991, Mutisi, RV. 191215), che sembra far leva esclusivamente sull'esegesi letterale della disposizione processuale minorile svincolata dal contesto sistematico e dalla ratio legis di permanente trattamento di favore per l'imputato minorenne, sancirebbe, per contro, un'indubbia disparità di trattamento, priva di ragionevole giustificazione, tra imputati minorenni ed adulti in tema di controllo sulla legittimità della misura precautelare restrittiva della libertà personale.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del g.i.p. del tribunale ordinario di Bologna al quale dispone trasmettersi atti per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002