CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24406 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE BIWICITDI NAPOLI IR-11 nel procedimento a carico di: ME LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/sei:alte le conclusioni del PG L. 6t 1„,ve. 4.1-4.4.1A-ga- cot. Q. co-or.5.4~.."Pci GLe x ecori›.° i Penale Sent. Sez. 1 Num. 24406 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di LV EL di applicazione della disciplina del reato continuato tra tutti i fatti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli, di conferma della pronuncia del Gup del Tribunale di Napoli del 7 aprile 2014, irrevocabile il 29 dicembre 2015, per i reati di cui agli artt. 629 comma 2, 628 comma 3 nn. 1) e 3), cod. pen., aggravati ex art. 7 legge 203/1991 (già posta in continuazione con la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 7 maggio 2018, riformata quod poenam dalla sentenza della Corte di appello del 29 aprile 2020, irrevocabile in data 11 dicembre 2020, per il reato di cui all'art. 416-bis commi 1,2,3,4,5 e 8 cod. pen.); 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 aprile 2017, irrevocabile il 7 novembre 2018, per i reati di cui agli artt. 56, 629 commi 1 e 2, 628 comma 3, 7 legge 203/91, quest'ultima posta in continuazione con altre tre pronunce rese dalla Corte di appello di Napoli, per il reato di estorsione aggravato ex art. 7 legge 203/91 (sentenza del 6 dicembre 2006, irrevocabile il 25 febbraio 2007; sentenza del 24 ottobre 2000, irrevocabile il 24 dicembre 2000; sentenza del 13 aprile 2005, irrevocabile il 29 novembre 2006). In sede di determinazione della pena, il giudice dell'esecuzione ha applicato la pena complessiva di anni 21 di reclusione, ritenendo quale reato più grave quello ex art. 416-bis, commi 1,2, 3,4, 5 e 8 cod. pen. di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 7 maggio 2018, e partendo dalla pena base inflitta per tale reato pari ad anni 12 di reclusione, aumentata di anni due di reclusione per la continuazione con i fatti giudicati dall'altra pronuncia di cui al punto sub 1), ridotta per il rito, con l'ulteriore aumento di anni tre di reclusione per la continuazione con i fatti di cui alle sentenze della Corte di appello di Napoli del 6 dicembre 2006 e del 13 aprile 2005, e di anni 2 di reclusione ciascuno per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2000 e della sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 aprile 2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli con unico motivo in cui denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione 2 all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente rileva che la competenza a trattare l' istanza ex art.671 cod.proc.pen., ai sensi dell'articolo citato, non appartiene al Gup del Tribunale di Napoli ma al giudice di secondo grado, atteso che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 aprile 2020, divenuta irrevocabile per ultima in data 11 dicembre 2020, ha operato, nei confronti di altri coimputati, una riforma sostanziale della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 7 maggio 2018, riconoscendo loro le evocate attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale «in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell'esecuzione» (da ultimo: Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Conflitto com. Tribunale di Enna, Rv. 272491), sicché deve aversi unico riguardo alla ultima decisione divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 33923 dei 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 48337 del 06/11/2014, P.G. in proc. C., Rv. 261203; Sez. 1, n. 374 del 14/01/1999, Confl. comp. in proc. Di Nisio, Rv. 212962). Quando, poi, la sentenza riguarda una pluralità d'imputati, la giurisprudenza ha costantemente statuito la competenza del giudice di appello quando abbia riformato la prima decisione anche soltanto nei confronti di uno di essi. Si è, infatti, affermato che «per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata» (Sez. 1, n. 2277 del 28/03/2000, Di Nardo, 3 Il Presidente Rv. 216075; in precedenza Sez. 6, n. 831 del 04/03/1991, P.G. in proc. Filippini, Rv. 190050). Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
lette/sei:alte le conclusioni del PG L. 6t 1„,ve. 4.1-4.4.1A-ga- cot. Q. co-or.5.4~.."Pci GLe x ecori›.° i Penale Sent. Sez. 1 Num. 24406 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di LV EL di applicazione della disciplina del reato continuato tra tutti i fatti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli, di conferma della pronuncia del Gup del Tribunale di Napoli del 7 aprile 2014, irrevocabile il 29 dicembre 2015, per i reati di cui agli artt. 629 comma 2, 628 comma 3 nn. 1) e 3), cod. pen., aggravati ex art. 7 legge 203/1991 (già posta in continuazione con la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 7 maggio 2018, riformata quod poenam dalla sentenza della Corte di appello del 29 aprile 2020, irrevocabile in data 11 dicembre 2020, per il reato di cui all'art. 416-bis commi 1,2,3,4,5 e 8 cod. pen.); 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 aprile 2017, irrevocabile il 7 novembre 2018, per i reati di cui agli artt. 56, 629 commi 1 e 2, 628 comma 3, 7 legge 203/91, quest'ultima posta in continuazione con altre tre pronunce rese dalla Corte di appello di Napoli, per il reato di estorsione aggravato ex art. 7 legge 203/91 (sentenza del 6 dicembre 2006, irrevocabile il 25 febbraio 2007; sentenza del 24 ottobre 2000, irrevocabile il 24 dicembre 2000; sentenza del 13 aprile 2005, irrevocabile il 29 novembre 2006). In sede di determinazione della pena, il giudice dell'esecuzione ha applicato la pena complessiva di anni 21 di reclusione, ritenendo quale reato più grave quello ex art. 416-bis, commi 1,2, 3,4, 5 e 8 cod. pen. di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 7 maggio 2018, e partendo dalla pena base inflitta per tale reato pari ad anni 12 di reclusione, aumentata di anni due di reclusione per la continuazione con i fatti giudicati dall'altra pronuncia di cui al punto sub 1), ridotta per il rito, con l'ulteriore aumento di anni tre di reclusione per la continuazione con i fatti di cui alle sentenze della Corte di appello di Napoli del 6 dicembre 2006 e del 13 aprile 2005, e di anni 2 di reclusione ciascuno per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2000 e della sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 aprile 2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli con unico motivo in cui denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione 2 all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente rileva che la competenza a trattare l' istanza ex art.671 cod.proc.pen., ai sensi dell'articolo citato, non appartiene al Gup del Tribunale di Napoli ma al giudice di secondo grado, atteso che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 aprile 2020, divenuta irrevocabile per ultima in data 11 dicembre 2020, ha operato, nei confronti di altri coimputati, una riforma sostanziale della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 7 maggio 2018, riconoscendo loro le evocate attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale «in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell'esecuzione» (da ultimo: Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Conflitto com. Tribunale di Enna, Rv. 272491), sicché deve aversi unico riguardo alla ultima decisione divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 33923 dei 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 48337 del 06/11/2014, P.G. in proc. C., Rv. 261203; Sez. 1, n. 374 del 14/01/1999, Confl. comp. in proc. Di Nisio, Rv. 212962). Quando, poi, la sentenza riguarda una pluralità d'imputati, la giurisprudenza ha costantemente statuito la competenza del giudice di appello quando abbia riformato la prima decisione anche soltanto nei confronti di uno di essi. Si è, infatti, affermato che «per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata» (Sez. 1, n. 2277 del 28/03/2000, Di Nardo, 3 Il Presidente Rv. 216075; in precedenza Sez. 6, n. 831 del 04/03/1991, P.G. in proc. Filippini, Rv. 190050). Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore