Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 2
Nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai - tanto se successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore ( avvertimento o censura ), quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, per l'applicazione, diretta e per la prima volta, delle sanzioni più gravi ( ammenda, sospensione o destituzione ) - il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, parte del giudizio, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare; di conseguenza, nel caso di violazione del litisconsorzio necessario non rilevata ne' in primo ne' in secondo grado, resta viziato l'intero procedimento.
Atteso che il tribunale ordinario - il quale ai sensi dell'art. 151 della l. n. 89 del 1913 è competente per l'applicazione ai notai delle sanzioni più gravi - non è un giudice speciale ed, inoltre, che il notaio, a differenza di altri esercenti professioni intellettuali, svolge attività professionale a contenuto privatistico nei confronti del cliente e, contemporaneamente, attività di pubblico ufficiale, con la conseguenza che non sussiste omogeneità di situazioni rispetto alla diversa disciplina del procedimento disciplinare di altre categorie di professionisti, il quale si svolge interamente davanti agli Ordini di appartenenza, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16006 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA IT IANA M 1 0 0 0 6/ 03IN NOME DE PO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Discif. noter's mopsta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ernesto LUPO - Presidente - R.G.N. 31448/02 Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Cron.33615 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 04/07/03 --- Dott. Gianfranco MANZO Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RR NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIMABUE 2, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA PACE, difeso dagli avvocati MARTINO CAMINITI, VINCENZO SCALISI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA;
intimati avverso la sentenza n. 514/02 della Corte d'Appello di 2003 MESSINA, emessa il 28/10/02 e depositata 1'08/11/02 1558 -1- (R.G. 1/02); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/07/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Martini CAMINITI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in Camera di | Consiglio dal P.M. Dott. Pietro ABBRITTI, che ha | chiesto si accolga il ricorso p.q.r., con le pronunce di legge. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Messina, con sentenza del 10.5.2002 affermava la responsabilità disciplinare del notaio IG NO, per violazione degli artt. 64 e 138 n. 4 1. n. 89 del 1913, per aver ricevuto nel gennaio 2000 atti tra vivi prima della vidimazione e del rilascio del relativo repertorio, condannandolo alla sanzione di un mese di sospensione dall'esercizio della professione. Proponeva appello l'IG. La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata 1'8.11.2002, rigettava l'appello. L'IG NO proponeva ricorso per ZI e. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 151 1. n. 89/1913 nella parte in cui attribuisce l'eccezionale competenza al tribunale ordinario per l'applicazione ai notai delle sanzioni piu' gravi, creando, quindi, un giudice straordinar io, non previsto dall'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30.1.1941 n. 12, in contrasto con l'art. 102 cost. e con il punto VI delle disposizioni transitorie. Inoltre, a parere del ricorrente, la norma in 3 questione è in contrasto con l'art. 3 della cost., per evidente disparità con altri professionisti, che a differenza dei soli notai, sono soggetti alla c.d. "giurisdizione disciplinare domestica".
2.1. Ritiene questa Corte che la sollevata eccezione di incostituzionalità sia manifestamente infondata. Anzitutto è di palmare evidenza che il tribunale ordinario non può essere considerato giudice speciale, con la conseguenza che non sussiste alcuna ipotesi di violazione dei referenti normativi costituzionali indicati dal rico rrente (art. 102 cost. e VI dispos. Trans.).
2.2. Egualmente manifestamente infond ata è l'assunta violazione dell'art. 3 Cost., fondata sul rilievo che per altre categorie di professionisti il procedimento disciplinare si svolge davanti ad organi degli Ordini di appartenenza. Osserva questa Corte che, in genere nei procedimenti disciplinari a carico di soggetti esercenti professioni intellettuali c.d. protette ( cui cioè si può accedere solo a seguito di speciale abilitazione e con successiva iscrizione all'ordine professionale) vi è una fase di natura amministrativa davanti agli organi locali, cui poi segue però sempre una fase giurisdizionale 1 ad esempio per medici: Cass. n. 362/2000; Cass. n. 8995/1999; per gli avvocati: Cass . S.U. n. 1342/1988; per i giornalisti: Cass. N. 10135/1998; per gli architetti: Cass. N. 7506/1999; per i chimici Cass. N. 11134/1999). Nell'ambito, invece del procedimento disciplinare nei confronti dei notai il legislatore ha previsto, a seconda della gravità della sanzione, che il procedimento nella prima fase si svolga davanti al consiglio notarile locale per le sole sanzioni dell'avvertimento e della censur a, art. 148 1. n. 89/1913; ed in questo caso questa fase del amministrativa), ovveroprocedimento ha natura davanti al tribunale in tutti gli altri casi (sanzionati con le restanti piu' gravi sanzioni, art. 151 1. n. 89/1913). Sennonché il fatto che il legislatore per le piu' gravi ipotesi di infrazioni disciplinari commesse dai notai abbia previsto che anche la prima fase del procedimento abbia natura giurisdizionale e non amministrativa manifestamente non costituisce una violazione del principio di cui all'art. 3 Cost.. д 5 Infatti il notaio, a differenza degli altri esercenti professioni intellettuali, non solo svolge attività professionale a contenuto privatistico nei confronti del proprio cliente, ma contemporaneamente anche attività di pubblico ufficiale (cfr. Cass. 15.6.1999, n. 5946), per cui le due figure e funzioni si sommano nello stesso professionista. Tale posizione del notaio è assolutamente peculiare rispetto а tutti gli altri esercenti attività professionali intellettuali. Atteso, quindi, che fra la posizione dei notai e quella degli altri professionisti intellettuali non è ravvisabile quella omogeneità che condiziona l'applicabilità del principio di eguaglianza e poiché situazioni differenti ben possono essere regolate in modo differente, deve ritenersi manifestamente infondata la soll evata eccezione di incostituzionalità, rientrando la diversa disciplina nell'ambito del potere discrezionale del legislatore.
2.3. Va peraltro considerato che il presupposto logico di un'eccezione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza è che la diversa disciplina, la cui estensione si pretende in attuazione di quel principio sia più favorevole rispetto a quella della norma denunziata (Cass. 15 marzo 1995, n. 2995), mentre tale assunto non è stato prospettato né si ravvisano motivi su cui fondarlo. Infatti la locuzione "giurisdizione disciplinare domestica", adottata anche dal ricorrente e da parte della dottrina, non sta a significare una piu' favorevole disciplina del procedimento in esame.
3.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio e la violazione degli artt. 101, 102 e 107 c.p.c., perché il consiglio notarile di Messina non era stato parte nel giudizio di primo e secondo grado.
4.1. Ritiene questa corte che il moti vo è fondato e che lo stesso vada accolto. Infatti, come hanno statuito le S.U. di questa Corte (26-2-2002, n. 9328), in tema di sanzioni disciplinari a carico dei not ai, il consiglio dell'Ordine cui appartiene il notaio incolpato è parte necessaria nel relativo giudizio, tanto se il procedimento giurisdizionale è successivo alla fase amministrativa demandata al consiglio notarile Q 7 locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore (avvertimento о censura), quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, per L'applicazione diretta e per la prima volta delle sanzioni piu' gravi (ammenda, sospensione, destituzione). Infatti il consiglio dell'ordine è portatore di un all'esatta applicazione della sanzione, interesse che gli deriva dalla spettanza in capo all' Ordine della funzione di elaborare principi di deontologia professionale (la cui enunciazione è rimessa istituzionalmente all'autonomia del Consiglio notarile nazionale dalla legge 27.6.1991, n. 220) e di vigilare che tali regole siano osserv ate insieme a quelle poste dal legislatore, in quanto assumono rilevanza disciplinare.
4.2. Nella fattispecie risulta che non è stato integrato il contraddittorio né in primo né in secondo grado nei confronti del Consiglio dell'ordine notarile locale. Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di Q. appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, 1° comma , resta viziato l'intero procedimento e si C. P. C. 1 impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure а norma dell'art. 383, ultimo comma, C. P. C. (Cass. 7 luglio 1987, n. 5903). Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, e dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso, va cassata l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Messina. Nulla per le spese di questo giudizio di ZIe.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa l'impugnata sentenza, con rinvio al tribunale di Messina. Nulla per le spese del giudizio di cassaz ione. Così deciso in Roma, lì 4 luglio 2003. I l cons. est. Il Presidente Autonio Segret ЕшитEmmesto upo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 24 OTT. 2003 Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 9 Innocenzo Battista