Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16006
CASS
Sentenza 24 ottobre 2003

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Nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai - tanto se successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore ( avvertimento o censura ), quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, per l'applicazione, diretta e per la prima volta, delle sanzioni più gravi ( ammenda, sospensione o destituzione ) - il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, parte del giudizio, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare; di conseguenza, nel caso di violazione del litisconsorzio necessario non rilevata ne' in primo ne' in secondo grado, resta viziato l'intero procedimento.

Atteso che il tribunale ordinario - il quale ai sensi dell'art. 151 della l. n. 89 del 1913 è competente per l'applicazione ai notai delle sanzioni più gravi - non è un giudice speciale ed, inoltre, che il notaio, a differenza di altri esercenti professioni intellettuali, svolge attività professionale a contenuto privatistico nei confronti del cliente e, contemporaneamente, attività di pubblico ufficiale, con la conseguenza che non sussiste omogeneità di situazioni rispetto alla diversa disciplina del procedimento disciplinare di altre categorie di professionisti, il quale si svolge interamente davanti agli Ordini di appartenenza, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16006
    Data del deposito : 24 ottobre 2003

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