Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Anche quando la sentenza da ultimo divenuta irrevocabile riguardi una pena dichiarata estinta dallo stesso giudice che l'ha pronunciata, permane la competenza esecutiva di quest'ultimo, in quanto la sua eventuale ineseguibilità in concreto, anche per l'intervento di cause estintive della pena, non incide sull'attribuzione della competenza. Ed invero, in vista della determinazione, necessariamente unitaria, della posizione esecutiva di un determinato soggetto, occorre comunque prendere in esame tutte le condanne dallo stesso riportate e i provvedimenti che "ab origine" si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, in quanto sottoponibili a valutazione in ordine all'oggetto dello specifico provvedimento richiesto al giudice dell'esecuzione, sicché deve ritenersi che l'esecuzione concerna certamente anche tali pronunzie, quale che sia, poi, la loro possibile, effettiva attuazione, con conseguente necessità di considerare le stesse anche al fine della determinazione del giudice competente per l'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.01.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.374
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.35019/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) PRETURA DI CHIETI - sezione distaccata di GUARDIAGRELEnel procedimento relativo a 1) DI NI RO n. il 12.04.1972
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Carline DI ZENZO, il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Pescara;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 20 febbraio 1998 la Corte d'appello di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671, dichiarava la propria incompetenza relativamente all'istanza avanzata dal difensore di DI NI SA di unificazione per continuazione dei fatti di reato di cui alle sentenze di condanna dallo stesso elencate.
La corte territoriale, affermato che a norma dell'art. 665 c.p.p. la competenza a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento
è il giudice che lo ha deliberato, anche nella ipotesi di conferma della sentenza in grado d'appello ovvero della sua riforma soltanto in relazione alla pena, e che, nel caso di più sentenze in esecuzione, competente il giudice la cui pronuncia sia diventata irrevocabile per ultima, precisava che con l'unica istanza l'interessato aveva richiesto l'applicazione della continuazione a due distinti gruppi di sentenze, di guisa che gli atti andavano trasmessi al giudice la cui pronuncia era divenuta irrevocabile per ultima identificato, per quello relativo alle sentenze in date 9.7.1990 del G.u.p. del Tribunale di Pescara e 3.10.1990 del Tribunale per i minorenni di L'Aquila confermate dalla competente corte d'appello, nel citato Tribunale per i minorenni, e, per quello concernente le sentenze in date 12.9.1991, 2.3.1995 e 10.5.1996, del Pretore di Chieti, 21.4.1993 del Pretore di Pescara, 7.3.1992 del Pretore di Chieti - sezione distaccata di Guardiagrele, tutte confermate dalla Corte d'appello di L'Aquila, nel Pretore di Chieti. Mentre il Tribunale per i minorenni di L'Aquila con ordinanza in data 23 aprile 1998 unificava per continuazione le pene irrogate al DI NI con le due sentenze sottoposte al suo esame, il Pretore di Chieti - sezione distaccata di Guardiagrele -, premesso che, ai sensi dell'art. 665 co. 4^ c.p.p., in caso di esecuzione di provvedimenti del pretore e di altro giudice ordinano la competenza spetta a quest'ultimo, trasmetteva gli atti al g.i.p. del Tribunale di Pescara.
Quest'ultimo giudice con ordinanza in data 21 maggio 1998 dichiarava la propria incompetenza, rilevando che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile - in data 17.12.1993 - era quella emessa dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila il 3.10.1990, sicché a detto giudice spettava pronunciarsi sull'istanza dell'interessato. Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila con sentenza in data 5 agosto 1998 - premesso che il DI NI con un unico atto aveva richiesto alla Corte d'appello di L'Aquila di decidere due diverse istanze, una delle quali già decisa dallo stesso tribunale a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dalla nominata corte, di applicazione della continuazione a due distinti gruppi di sentenze - dichiarava la propria incompetenza e rimetteva gli atti al Pretore di Chieti - sezione distaccata di Guardiagrele, osservando che tra le sentenze facenti parte del gruppo trasmessogli dal g.i.p. del Tribunale di Pescara non ve ne era alcuna pronunciata da esso tribunale, trattandosi di sentenze pronunciate dal Pretore di Chieti, dal Pretore di Pescara e dalla Corte d'appello di L'Aquila, delle quali l'ultima divenuta in data 19.1997 - era stata emessa dal succitato Pretore, nonché precisando che non v'erano i presupposti per sollevare conflitto di competenza, atteso che il sunnominato pretore non aveva formalmente dichiarato la propria incompetenza, ma si era limitato a trasmettere gli atti al g.i.p. del Tribunale di Pescara.
Il Pretore adito con ordinanza in data 4 settembre 1998 sollevava conflitto di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, osservando che la stessa apparteneva, ai sensi del comma quarto dell'art. 665 c.p.p., o al g.i.p. del Tribunale di Pescara, la cui pronuncia del 9.7.1990 era divenuta irrevocabile in data 31 luglio 1993, ovvero al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, la cui sentenza in data 3.10.1990 era divenuta irrevocabile in data 7.12.1993, qualora, peraltro, ai fini della determinazione della competenza non dovesse collegarsi alcun effetto giuridico alla successiva declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenza in data 3.10.1990 pronunciata con successiva ordinanza da quest'ultimo giudice.
2. Il conflitto, ammissibile ai sensi dell'art. 28 co. 2^ c.p.p. trattandosi di contrasto insorto fra giudici dell'esecuzione come tale rientrante tra i casi analoghi al quali è applicabile la procedura di risoluzione dei conflitti in quanto si è determinata una stasi processuale non altrimenti dirimibile, va risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni di L'Aquila.
Innanzitutto deve chiarirsi che, ai fini dell'identificazione del giudice dell'esecuzione, non può procedersi a separazione delle sentenze in esecuzione, con conseguente differenziazione dei giudici competenti, come, invece, fatto dalla Corte d'appello di L'Aquila sulla scorta di quanto in tal modo specificato nell'istanza dell'interessato, dal momento che in materia di esecuzione la competenza a decidere appartiene sempre, ai sensi del primo inciso del quarto comma dell'art. 665 c.p.p., al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non sia compresa tra quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione finale, per evidenti ragioni di coerenza decisionale ed economia processuale, essere decisa dall'unico organo deputato dal legislatore per la fase esecutiva.
Detta regola, per espresso disposto della seconda proposizione del quarto comma dell'art. 665 c.p.p., subisce un deroga nell'ipotesi di esecuzione concernente provvedimenti emessi dal pretore e da altro giudice ordinano, nel qual caso competente è sempre quest'ultimo. Applicando dette regole alla fattispecie che ci occupa, risulta che la competenza a provvedere sulla richiesta del DI NI di unificazione dei fatti di reato di cui alle sentenze di condanna in esame, emesse sia da pretori che da tribunali, appartiene al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, che ebbe a pronunciare la sentenza in data 3.10.1990 divenuta irrevocabile per ultima - il 19.12.1997 - rispetto a quella in data 9.7.1990 del g.u.p. del Tribunale di Pescara - irrevocabile il 31.7.1990 -, non potendo avere alcun effetto giuridico l'erronea separazione dell'unica procedura esecutiva effettuata dalla corte d'appello di L'Aquila con l'ordinanza del 20 febbraio 1998, che ha dato origine, inutilmente complicandola, alla vicenda in esame.
Deve precisarsi che, nonostante la sentenza sopra indicata del Tribunale per i minorenni di L'Aquila riguardi una pena dichiarata estinta con successiva ordinanza di detto giudice, permane la competenza esecutiva dello stesso, in quanto l'eventuale ineseguibilità in concreto, anche per l'intervento di cause estintive della pena, del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, non incide sull'attribuzione della competenza giacché in vista delle determinazione, necessariamente unitaria, della posizione esecutiva di un determinato soggetto, occorre comunque prendere in esame tutte le condanne dallo stesso riportate e i provvedimenti che ab origine si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, in quanto sottoponibili a valutazione in ordine all'oggetto dello specifico provvedimento richiesto al giudice dell'esecuzione, sicché deve ritenersi che l'esecuzione concerna certamente anche tali pronunce, quale che sia, poi, la loro possibile, effettiva attuazione, con conseguente necessità di considerare le stesse anche al fine della determinazione del giudice competente per l'esecuzione, come più volte affermatosi da questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. I, 27.2.1995 (c.c. 7.12.1994), confl. comp. Trib. Monza e Trib. Milano in proc. Febbraio).
Per completezza vale rilevare che la minoritaria e risalente giurisprudenza contrastante il principio sopra illustrato (cfr., la più recente, Cass. Sez. I, 30.5.1991, confl. comp. Trib. Udine e Trib. Cosenza in proc. Iannuzzi), pur sempre ha riconosciuto che va applicato il criterio di cui all'art. 665 co. 4^ c.p.p., allorquando dalla pluralità dei provvedimenti di giudici diversi si faccia derivare la stessa questione - come nella specie l'unificazione per continuazione dei fatti di reato previsti in sentenze emesse da giudici differenti - sottoposta al giudice dell'esecuzione. Pertanto, come sopra anticipatosi, va dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, cui vanno trasmessi gli atti, a provvedere, anche, alla residua parte dell'istanza di applicazione della continuazione avanzata dal DI NI.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999