CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13068 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SS OM, nato a [...] il 3C) aprile 1977 Avverso l'ordinanza del 30/03/2022 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 13068 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/03/2022, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da SS Ornar per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 17/12/2009 al 24/02/2010, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui LLart. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a quattro diversi episodi di acquisto/detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, per i quali è stato successivamente assolto in primo grado per insussistenza del fatto con sentenza divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il nchiedente, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1). 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., oltre che vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta del ricorrente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare, si deduce l'apparenza motivazionale e comunque si critica l'iter logico-giuridico del provvedimento impugnato, contestando: - gli elementi emergenti dalle intercettazioni telefoniche eseguite nella fase delle indagini preliminari, non essendo certa la riconducibilità delle utenze e delle voci captate agli indagati ed il relativo riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, nonché per il contenuto equivoco delle intercettazioni in relazione alle ipotizzate condotte di traffico illecito in materia di stupefacenti;
- il significato attribuito ai termini usati nelle conversazioni captate ("scooter" o "cassetta" o "quella roba"), non univocamente indicativo della riconducibilità degli stessi alla sostanza stupefacente;
- la non attendibilità delle dichiarazioni rese dal coindagato AC SA, oggetto di ritrattazione in dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduc:e vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento LLelemento soggettivo della colpa grave dell'istante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2 2. Nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degl elementi a sua disposizione il giudice della riparazione ha coerentemente tenuto conto degli accertamenti contenuti nella sentenza di assoluzione del Tribunale di Udine. La vicenda, ricostruita in modo puntuale dal giudice della riparazione, rivela che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento in vari episodi di cessione di sostanza stupefacente. In particolare, nell'ordinanza si evidenzia che dalla lettura della sentenza di assoluzione del SS "emergono condotte a lui ascrivibili, secondo il giudice udinese, che, anche tenuto conto dei precedenti coinvolgimenti in altre indagini per fatti della stessa specie, assumono la connotazione della colpa grave". La Corte di merito richiama, in particolare, con riferimento ai quattro distinti capi di imputazione, il linguaggio criptico utilizzato dal SS e da la sua compagna OU AT in colloqui telefonici tra loro e con altri soggetti a vario titolo gravitanti nel mondo dello spaccio (in ordine al capo di imputazione n. 26); la ritenuta riconducibilità alla sostanza stupefacente, da parte dello stesso giudice del merito, dei termini "scooter" o "quella roba" utilizzati nei colloqui registrati tra il 6 ed il 12.11.2008, fondandosi di contro la pronuncia di assoluzione sul mancato raggiungimento della prova della effettiva cessione (capo n. 27); le intercettazioni che vedono coinvolto il ricorrente e la sua compagna LLindomani dell'arresto di AC SA e di altro coimputato, riscontrate dalle dichiarazioni rese da HE EN, che aveva consentito LLAC di utilizzare la propria cantina per custodire un pacco, poi da questo prelevato;
infine, il tessuto dichiarativo in fase di indagini preliminari di quest'ultimo, che ha definito la propria posizione con un patteggiamento, che anche in dibattimento ha confermato di "aver fatto affari con lui (SS) aventi ad oggetto sostanze stupefacenti", pur non ricordando nulla in relazione agli episodi di spaccio oggetto di contestazione. 2.1. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). (r7 3 La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dLLaccertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2(I10 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto LLindennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 2.2. Ebbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza in capo al ricorrente. A questo proposito ha posto in rilievo che i comportamenti serbati dal ricorrente, analiticamente ricostruiti, nel contesto sopra delineato, si siano rivelati idonei a contribuire LLadozione della misura cautelare a suo carico, per l'utilizzo di un linguaggio criptico ed "allusivo" 4 Il Consigli re estensore nelle conversazioni telefoniche intercettate con soggetti tratti in arresto per reato in materia di stupefacenti, e per non aver preso le distanze dagli stessi. 3. Per le medesime ragioni deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di ricorso, che presenta profili di genericità, non sussistendo il lamentato deficit di motivazione in ordine al ravvisato comportamento negligente o imprudente del SS. 3.1. Nell'ordinanza si precisa sul punto che, a fronte del descritto quadro indiziario e della equivocità dei rapporti intrattenuti dal SS e dalla sua compagna con soggetti implicati in traffici illeciti, il ricorrente non ha fornito in fase di indagini un contributo chiarificatore di tali rapporti né una valida e razionale giustificazione alternativa della contiguità e dei contatti con tali soggetti. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023 Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 13068 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/03/2022, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da SS Ornar per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 17/12/2009 al 24/02/2010, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui LLart. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a quattro diversi episodi di acquisto/detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, per i quali è stato successivamente assolto in primo grado per insussistenza del fatto con sentenza divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il nchiedente, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1). 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., oltre che vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta del ricorrente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare, si deduce l'apparenza motivazionale e comunque si critica l'iter logico-giuridico del provvedimento impugnato, contestando: - gli elementi emergenti dalle intercettazioni telefoniche eseguite nella fase delle indagini preliminari, non essendo certa la riconducibilità delle utenze e delle voci captate agli indagati ed il relativo riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, nonché per il contenuto equivoco delle intercettazioni in relazione alle ipotizzate condotte di traffico illecito in materia di stupefacenti;
- il significato attribuito ai termini usati nelle conversazioni captate ("scooter" o "cassetta" o "quella roba"), non univocamente indicativo della riconducibilità degli stessi alla sostanza stupefacente;
- la non attendibilità delle dichiarazioni rese dal coindagato AC SA, oggetto di ritrattazione in dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduc:e vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento LLelemento soggettivo della colpa grave dell'istante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2 2. Nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degl elementi a sua disposizione il giudice della riparazione ha coerentemente tenuto conto degli accertamenti contenuti nella sentenza di assoluzione del Tribunale di Udine. La vicenda, ricostruita in modo puntuale dal giudice della riparazione, rivela che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento in vari episodi di cessione di sostanza stupefacente. In particolare, nell'ordinanza si evidenzia che dalla lettura della sentenza di assoluzione del SS "emergono condotte a lui ascrivibili, secondo il giudice udinese, che, anche tenuto conto dei precedenti coinvolgimenti in altre indagini per fatti della stessa specie, assumono la connotazione della colpa grave". La Corte di merito richiama, in particolare, con riferimento ai quattro distinti capi di imputazione, il linguaggio criptico utilizzato dal SS e da la sua compagna OU AT in colloqui telefonici tra loro e con altri soggetti a vario titolo gravitanti nel mondo dello spaccio (in ordine al capo di imputazione n. 26); la ritenuta riconducibilità alla sostanza stupefacente, da parte dello stesso giudice del merito, dei termini "scooter" o "quella roba" utilizzati nei colloqui registrati tra il 6 ed il 12.11.2008, fondandosi di contro la pronuncia di assoluzione sul mancato raggiungimento della prova della effettiva cessione (capo n. 27); le intercettazioni che vedono coinvolto il ricorrente e la sua compagna LLindomani dell'arresto di AC SA e di altro coimputato, riscontrate dalle dichiarazioni rese da HE EN, che aveva consentito LLAC di utilizzare la propria cantina per custodire un pacco, poi da questo prelevato;
infine, il tessuto dichiarativo in fase di indagini preliminari di quest'ultimo, che ha definito la propria posizione con un patteggiamento, che anche in dibattimento ha confermato di "aver fatto affari con lui (SS) aventi ad oggetto sostanze stupefacenti", pur non ricordando nulla in relazione agli episodi di spaccio oggetto di contestazione. 2.1. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). (r7 3 La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dLLaccertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2(I10 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto LLindennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 2.2. Ebbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza in capo al ricorrente. A questo proposito ha posto in rilievo che i comportamenti serbati dal ricorrente, analiticamente ricostruiti, nel contesto sopra delineato, si siano rivelati idonei a contribuire LLadozione della misura cautelare a suo carico, per l'utilizzo di un linguaggio criptico ed "allusivo" 4 Il Consigli re estensore nelle conversazioni telefoniche intercettate con soggetti tratti in arresto per reato in materia di stupefacenti, e per non aver preso le distanze dagli stessi. 3. Per le medesime ragioni deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di ricorso, che presenta profili di genericità, non sussistendo il lamentato deficit di motivazione in ordine al ravvisato comportamento negligente o imprudente del SS. 3.1. Nell'ordinanza si precisa sul punto che, a fronte del descritto quadro indiziario e della equivocità dei rapporti intrattenuti dal SS e dalla sua compagna con soggetti implicati in traffici illeciti, il ricorrente non ha fornito in fase di indagini un contributo chiarificatore di tali rapporti né una valida e razionale giustificazione alternativa della contiguità e dei contatti con tali soggetti. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023 Presidente