Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5709
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

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In tema di manifesti pubblicitari abusivamente installati, la disposizione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507 del 1993 fa conseguire alla contestazione dell'illecito sia la sanzione pecuniaria, sia l'obbligo di rimozione dei manifesti. Tale ordine di rimozione, intimando la cessazione di un'attività illecita, non costituisce sanzione accessoria, sicché esso non è legato da una necessaria contestualità con la sanzione inflitta, ma può essere impartito con un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello che commina la sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5709
    Data del deposito : 19 aprile 2002

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