Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
In tema di manifesti pubblicitari abusivamente installati, la disposizione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507 del 1993 fa conseguire alla contestazione dell'illecito sia la sanzione pecuniaria, sia l'obbligo di rimozione dei manifesti. Tale ordine di rimozione, intimando la cessazione di un'attività illecita, non costituisce sanzione accessoria, sicché esso non è legato da una necessaria contestualità con la sanzione inflitta, ma può essere impartito con un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello che commina la sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.M.A. SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA APOLLODORO 26, presso l'avvocato NURI VENTURELLI, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso l'avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, rappresentato e difeso dagli avvocati LUISA SIMONI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 395/99 del Pretore di BOLOGNA, depositata il 17/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Venturelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Stella Richter, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 13 novembre 1998, notificata il 18 novembre 1998, il Comune di Bologna ingiunse alla I.M.A. s.p.a. la rimozione entro quindici giorni dei poster pubblicitari abusivamente installati nella locale via della Repubblica, secondo quanto accertato con verbale del 19 settembre 1998, notificato il 23 ottobre 1998, irrogativo della sanzione pecuniaria.
Contro l'ordinanza propose opposizione la I.M.A. s.p.a. con ricorso depositato il 30 novembre 1998, respinto peraltro con sentenza resa il 7 aprile 1999 dal Pretore di Bologna, il quale ritenne che l'ordine di rimozione era stato legittimamente adottato dal dirigente del competente ufficio comunale, in seguito al regolare accertamento dell'abusiva installazione dei manifesti pubblicitari, non autorizzabile tacitamente a differenza delle altre pubbliche affissioni.
Contro la sentenza ricorre per cassazione la I.M.A. s.p.a., che, pur avendo provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria irrogatale, propone quattro motivi d'impugnazione, contestando la legittimità dell'ordine di rimozione dei poster pubblicitari. Resiste al ricorso l'amministrazione comunale di Bologna. La società ricorrente ha depositato anche una memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 14 e 18 legge n. 689 del 1981 e 24 comma 2 decreto legislativo n. 507 del 1993, lamentando che la rimozione dei posters non sia stata ordinata contestualmente al verbale di irrogazione della sanzione pecuniaria, ma solo successivamente e sulla base di un semplice rapporto interno all'amministrazione. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 20 comma 2 legge n. 689 del 1981, sostenendo che la sanzione accessoria della rimozione dei posters non poteva essere irrogata prima della definizione del giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna alla sanzione principale. Entrambi i motivi sono infondati.
Alla società ricorrente, invero, fu regolarmente contestata il 23 novembre 1998 l'abusività dell'installazione dei posters pubblicitari. E, secondo quanto prevede l'art. 24 del decreto legislativo n. 507 del 1993, all'illecito contestato consegue sia la sanzione pecuniaria sia l'obbligo di rimozione dei manifesti pubblicitari abusivamente installati. Nè ha alcuna rilevanza il fatto che l'ordine di rimozione dei posters fu ingiunto con un provvedimento distinto, notificato successivamente, perché la restituzione in pristino non è sanzione accessoria, ma è sanzione obbligatoria e autonoma da quella pecuniaria, cui non è legata da una necessaria contestualità di irrogazione. Nella giurisprudenza di questa Corte, in realtà, è indiscusso che non può essere considerata sanzione accessoria l'ordine di cessazione di un'attività illecita (Cass., sez. un., 7 dicembre 1999, n. 858, n. 1890, Cass., sez. un., 13 febbraio 1999, n. 59, n. 523165), come deve ritenersi vada qualificata l'abusiva installazione di impianti pubblicitari.
Ai fini della legittimità del provvedimento opposto, pertanto, rileva solo che la società ricorrente fu avvertita, secondo quanto prevede l'art. 24 del citato decreto n. 507 del 1993, che in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune avrebbe provveduto d'ufficio, addebitandole le spese sostenute.
2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 17 legge n. 689 del 1981, lamentando che l'ordine di rimozione dei manifesti pubblicitari sia stato sottoscritto dal direttore del settore entrate e patrimonio del comune di Bologna anziché dal sindaco.
Il motivo è infondato, perché "l'articolo 51, comma 2 legge 8 giugno 1990 n. 142 sancisce il principio per cui nell'ordinamento comunale e provinciale 'i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai dirigentì e, sulla base di questo principio, 'la direzione degli uffici e dei servizi' comunali è attribuita 'ai dirigenti secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti'" (Cons. Stato, sez. 5, 23 marzo 2000, n. 1617). Sicché, in mancanza di diversa disposizione di legge, deve intendersi riferita ai dirigenti amministrativi dell'ente la competenza a ordinare la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi riconosciuta genericamente al comune dall'art. 24 comma 2 del decreto legislativo n. 507 del 1993. 3. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, ribadendo che la richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari doveva intendersi accolta in seguito al silenzio della pubblica amministrazione, come previsto per tutte le affissioni dirette da parte dei privati, da non confondersi con le pubbliche affissioni riservate al comune.
Il motivo è infondato.
L'art. 20 della legge n. 241 del 1990 prevede, infatti, che con apposito regolamento siano determinati "i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti". E nel regolamento a tal fine approvato con D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, modificato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, sono indicati i provvedimenti in materia di pubbliche affissioni, non quelli concernenti gli impianti pubblicitari, distintamente disciplinati in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Sicché non avrebbe comunque alcun significato dispositivo la dedotta omissione di provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale sulla richiesta che la ricorrente assume di aver proposto per ottenere l'autorizzazione a installare i controversi impianti pubblicitari.
Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole, quanto agli onorari in complessivi Euro 1.500,00 e quanto agli esborsi in Euro 37,86.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 9 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002