Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto competente, ai fini della decisione sull'istanza di riconoscimento della continuazione tra fatti giudicati con più sentenze diverse, il giudice che aveva emesso nei confronti dell'imputato sentenza di proscioglimento per prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2014, n. 48337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48337 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 06/11/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - N. 3163
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 17733/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti:
C.F. N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 29/2013 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI, del 13/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 13.03.2014 con cui la Sezione Minorenni della medesima Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, formulata ex art. 671 c.p.p., da C.F. , con riguardo ai reati giudicati con più
sentenze diverse, provvedendo alla conseguente rideterminazione della pena per le violazioni per le quali aveva ritenuto sussistente l'identità del disegno criminoso;
come unico motivo di gravame, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 665, comma 4 del codice di rito, contestando la competenza funzionale a provvedere in executivis del giudice che aveva emesso l'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento, in quanto la sentenza pronunciata il 20.06.2013 dalla Corte d'Appello di Napoli - Sezione Minorenni nei riguardi del C. , divenuta irrevocabile per ultima (il 20.09.2013), aveva natura di sentenza di proscioglimento, e non di condanna, e dunque non era idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, che apparteneva invece al GIP del Tribunale di Noia.
2. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. Con memoria pervenuta l'8.10.2014 il C. ha aderito alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Nonostante l'esistenza di un recente precedente contrario (Sez. 1^ n. 30004 del 5/06/2013, Rv. 256215), questa Corte ritiene che, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza funzionale a provvedere in executivis - nella fattispecie sulla richiesta dell'interessato di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con più sentenze diverse - appartenga al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento della presentazione della domanda, anche se l'istanza ex art. 671 c.p.p., non riguarda la sentenza da lui emessa (Sez. 1^ n. 15856 dell'11.02.2014, Rv. 259600; Sez. 1^ n. 2141 del 20/12/2011, Rv. 251684), e anche se l'ultimo provvedimento passato in giudicato non è costituito da una sentenza di condanna, ma da una sentenza di proscioglimento (che nel caso in esame è rappresentata dalla sentenza in data 20.06.2013 con cui la Sezione per i Minorenni della Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del C. in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione).
Anche la sentenza di proscioglimento, infatti, può contenere provvedimenti suscettibili di esecuzione, che possono dare origine a procedimenti esecutivi attivabili dai soggetti interessati nelle forme, de plano o (eventualmente) contenziose, disciplinate dagli artt. 676 e 666 c.p.p., (si pensi ai casi di confisca obbligatoria che prescindono dalla condanna, stabiliti dalla legge, e, in via più generale, alle statuizioni sulla destinazione dei beni sequestrati), e non vi è ragione di non seguire, anche in tale ipotesi, la regola generale della determinazione necessariamente unitaria della posizione esecutiva del soggetto, che postula l'unicità del giudice dell'esecuzione funzionalmente competente a provvedere sugli incidenti esecutivi che lo riguardano, negli stessi termini in cui la questione si pone qualora si tratti di eseguire una sentenza di condanna (vedi Sez. 1^ n. 374 del 14/01/1999, Rv. 212962, che, sia pure con riferimento all'ipotesi in cui la sentenza divenuta irrevocabile per ultima riguardi una pena dichiarata estinta dallo stesso giudice che l'ha pronunciata, e dunque in concreto ineseguibile, ha affermato il principio della permanenza della competenza esecutiva di quest'ultimo, sul presupposto che ai fini della determinazione del giudice competente per l'esecuzione occorre considerare tutti i provvedimenti che si presentino potenzialmente suscettibili di esecuzione, in quanto sottoponibili a valutazione in ordine all'oggetto dello specifico provvedimento richiesto al giudice dell'esecuzione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014