Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
È processualmente utilizzabile un verbale descrittivo di beni sottoposti a sequestro poi annullato dal tribunale del riesame, sui quali sia stato emesso un nuovo e diverso provvedimento di sequestro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto utilizzabile un verbale descrittivo di reperti redatto successivamente all'annullamento del sequestro probatorio disposto dalla P.G., cui aveva fatto seguito un nuovo sequestro degli stessi beni, quali corpo del reato, ad opera del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 41770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41770 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
417 7 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - N. 1933 Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 4647/2015 Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AU N. IL 24/11/1978 avverso la sentenza n. 282/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/10/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cizo Angelillis Січо che ha concluso per il rijetto del ricorso сою; Udito, per la parte civile, l'Avvparte civ Амбо тоUdit i difensor Avv. Aufonis 2/02te si Rosso il gude si di ricons in sulocke dried e:in sulochie driede l'applican". motivá di ricono The 7dell'oct. (31 his cod. (a.; RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 21/5/2014, la Corte di appello di Trieste in parziale 1. riforma della sentenza rese nelle forme del giudizio abbreviato dal Tribunale di Udine -Sezione distaccata di Palmanova in data 17.10.2012, che aveva dichiarato colpevole ER IZ dei reati di contraffazione (art. 474 cod.pen.) e ricettazione (art. 648 cod.pen.), riduceva la pena inflitta in primo grado per effetto della esclusione della configurabilità della falsificazione in relazione ad alcuni capi di abbigliamento per il cui marchio era venuta meno la registrazione, mentre confermava per il resto.
1.1. La Corte territoriale respingeva tutte le ulteriori censure mosse con l'atto d'appello e specificamente quelle relative alla mancata declaratoria di inutilizzabilità del verbale descrittivo dei reperti datato 28.9.2010, alla sussistenza del reato di contraffazione, alla sussistenza del reato di ricettazione piuttosto che di quello ex art. 712 c.p., alla congruità della pena;
prendeva invece atto del venir meno della registrazione del marchio apposto su alcuni dei capi in questione e, come accennato, pronunciava assoluzione per la parte delle imputazioni relative ad essi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente, sostanzialmente sollevando i motivi di gravame nel seguito indicati:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla inutilizzabilità del verbale descrittivo dei reperti datato 28.9.2010, redatto dagli organi inquirenti su precedente delega del PM, nonostante che sin dal 24.9.2010 fosse intervenuto il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro operato in data 24.7.2010 dagli agenti di P.G. operanti e che il nuovo sequestro (probatorio) del P.M., disposto il 28.9.2010, fosse stato eseguito solo il 30.9.2010. Peraltro, la specifica doglianza di appello sul punto era stata risolta dalla Corte territoriale richiamando la pronuncia di primo grado, che a sua volta richiamava quella del Tribunale del Riesame del 19.10.2010, la quale però non affrontava la questione della inutilizzabilità del verbale descrittivo del 28.9.2010. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla insussistenza del reato di contraffazione attesa la grossolanità dei prodotti.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla insussistenza del reato di ricettazione (dovendosi eventualmente qualificare correttamente i fatti п sotto la previsione dell'art. 712 c.p.), risultando peraltro smentita dalle risultanze la circostanza che l'imputato non ha saputo fornire giustificazione della provenienza del materiale.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla incongruità della pena. In udienza, il difensore dell'imputato ha in subordine richiesto al collegio di valutare la sopravvenute disposizioni contenute nell'art. 131 bis cod. pen. . CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi dedotti.
1. In relazione al primo motivo, del tutto insussistente appare il vizio di inutilizzabilità prospettato in relazione al verbale descrittivo della merce datato 28.9.2010. Invero, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro, l'omessa immediata restituzione delle cose sequestrate a seguito di annullamento da parte del Tribunale del riesame del relativo provvedimento di sequestro, non è sanzionata da alcuna norma processuale, per cui, in base al principio di tassatività delle nullità, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui il Pubblico Ministero trattenga la documentazione sequestrata ed emetta, sulla base del suo esame, un nuovo e diverso provvedimento di sequestro dei medesimi beni. (Sez. 3, n. 21318 del 17/04/2002, Rv. 222134). Nel caso di specie, comunque, non può dubitarsi della legittima utilizzabilità del verbale descrittivo in parola, posto che la disponibilità dei beni in questione, nell'ambito del procedimento, risulta assicurata dal provvedimento di sequestro dei beni, quali corpo del reato, ad opera del PM emesso in pari data (28.9.2010). Peraltro, quand'anche si ritenesse di non poter concordare con detta impostazione, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa dal collegio, anche il verbale di un atto processuale, formato al di fuori del procedimento nel quale poi si intenda acquisirlo, afferente al fatto oggetto di conoscenza giudiziale, ben può essere acquisito ex art. 234 cod. proc. pen.; pur se con l'avvertenza che da tali atti non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, ma possono ricavarsi elementi di giudizio - solo relativi ai fatti documentali in essi rappresentati- che il giudice, in base al suo libero convincimento, può utilizzare nell'ottica 2 del perseguimento del fine primario del processo penale e cioè l'accertamento della verità (Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004 ). E, nel caso di specie, comunque, la diretta disamina degli oggetti in sequestro da parte dei giudici del merito ha integrato perfettamente i requisiti necessari alla piena utilizzabilità della citata risultanza.
2. In ordine al secondo motivo, non censurabile appare il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la sussistenza del reato di cui all'art. 474 c.p., avendo la stessa, con motivazione congrua e priva di illogicità, argomentato come la merce apparisse frutto di contraffazione percepibile ma non grossolana, dunque dotata di capacità ingannatoria. Al riguardo, merita osservare che, secondo il più recente e condiviso orientamento di questa Corte Suprema, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Rv. 258722).
3. In ordine al terzo motivo, non censurabile in Cassazione appare il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la sussistenza del reato di cui all'art. 648 c.p., avendo la stessa, con motivazione congrua e priva di illogicità, argomentato come dagli atti non emergessero elementi su cui fondare la convinzione (rilevante ai fini della distinzione rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.) che l'imputato non fosse a conoscenza della contraffazione (circostanza anche smentita dalla presenza, su molti capi, dell'etichetta indicante trattarsi di merce non originale). Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, integra gli estremi del reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trarne profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo 3 contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso, così che il delitto di contraffazione non rimane circoscritto al segno, ma concerne il prodotto medesimo, del quale deve pertanto ritenersi la provenienza delittuosa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 648 cod. pen. ( Sez. 2, n. 11083 del 12.10.2000, Rv 217381 e molte altre).
4. Quanto, infine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, con esaustiva motivazione, ha quantificato la pena da irrogare previa considerazione delle circostanze del caso, del loro bilanciamento, del contesto e della personalità dell'imputato. Peraltro, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui, come nella fattispecie, la pena sia applicata in misura prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, sent. n. 21294 del 20/03/2013, dep. 17/05/2013, Rv. 256197).
5. Inammissibile, infine, appare la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen., essendo il reato di ricettazione punito con pena superiore ai limiti fissati per l'operatività dell'istituto in parola.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al - pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Di Stefano Filippini Dr. Antonio Prestipi DEPOSITATO IN CANCELLERIA OTT. 2016 JOVENZA DEPOS IL CANCELLIERE 5 Oggi Oggi ELLIERE B3 IL (Deniele Daniele Colapinto