Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
L'inidoneità degli impianti d'intercettazione installati presso la procura della Repubblica, che è una delle condizioni che legittima l'utilizzazione degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, va intesa non in senso restrittivo come mancanza dei requisiti tecnici necessari, ma in senso più ampio come impossibilità in concreto di svolgere le operazioni d'intercettazione in modo utile e coordinato con le operazioni di ascolto già in corso presso gli uffici della polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2005, n. 34814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34814 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 787
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 13690/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'GO EN, n. il 7 gennaio 1950;
2) D'GO SE, n. il 26 ottobre 1955;
3) IL SE, n. il 15 ottobre 1980;
contro la sentenza 13 novembre 2004 della Corte d'assise di appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
sentiti:
Il Procuratore Generale Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di D'GO EN e rigettarsi i ricorsi di D'GO SE e IL SE;
il difensore di D'ST EN, avv. Eugenio Minniti;
i difensori di D'GO SE, avv. Giovanni Aricò e Antonio GÒ;
il difensore di NE SE, avv. Rosario SCARFÒ;
OSSERVA
1. Con sentenza 19 luglio 2003 pronunciata all'esito di giudizio abbreviato il giudice dell'udienza preliminare di Reggio Calabria ha dichiarato D'GO EN colpevole del delitto di associazione di stampo mafioso (commesso tra il 1976 e il luglio 2003) e D'GO SE colpevole dei delitti di ricettazione, detenzione e porto di una pistola Beretta cal. 9 con matricola abrasa (commessi in Locri, il 30 ottobre 2001) ed ha condannato il pruno alla pena di cinque anni reclusione e il secondo a quella di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa. Contestualmente ha assolto D'GO SE e IL SE dall'associazione di stampo mafioso e gli stessi nonché D'GO EN dai delitti di omicidio di GÒ RA e di tentato omicidio di RI RA e BE SE e dai connessi reati concernenti le armi (commessi in S. Ilario dello Jonio il 2 giugno 2000) per non aver commesso il fatto.
Giudicando a seguito di appello degli imputati D'GO EN e D'GO SE e del pubblico ministero, la Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, con sentenza 13 novembre 2004, ha:
- dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'GO EN in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., limitatamente al periodo fino al luglio 1997, riducendo la pena inflitta per la condotta successiva a quattro anni di reclusione;
- confermato la condanna inflitta a D'GO SE per i delitti di ricettazione, detenzione e porto di arma con matricola abrasa (capi G, H e I);
- dichiarato D'GO SE e IL SE colpevoli dei delitti di associazione di stampo mafioso, omicidio di GÒ RA, tentato omicidio di RI RA e BE SE e connessi reati concernenti le armi condannando il primo alla pena dell'ergastolo e il secondo alla pena di trent'anni di reclusione.
2. I giudici di merito hanno tratto la prova della colpevolezza di D'GO EN per a delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (commesso dal luglio 1997 al luglio 2003) delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CC AN, IG ES, VE DR, GE TO e TI RA (tutti intranei alla cosca D'GO), ritenute attendibili siccome connotate da costanza, iterazione, dettaglio e convergenza circa il ruolo apicale dell'imputato nell'associazione; caratterizzate da inesattezze e contraddizioni limitate e giustificabili con il tempo trascorso;
costituenti ciascuna elemento di riscontro individualizzante delle altre.
Per la ricettazione, la detenzione e il porto della pistola Beretta con matricola abrasa ascritti al D'GO SE, decisive sono, secondo i giudici di merito, le univoche testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria i quali riferiscono di avere visto l'imputato, al momento dell'arresto (intervenuto dopo un periodo di latitanza), tentare di consegnare l'arma alla moglie. Quanto all'omicidio di GÒ RA e agli omicidi tentati di RI RA e BE SE (nonché ai connessi reati concernenti le armi) la corte di assise d'appello ha motivato nei seguenti termini:
a1) al momento dell'agguato (avvenuto in pieno giorno sulla piazza principale di S. Ilario dello Jonio) era in corso un'intercettazione ambientale (disposta in altro procedimento) sull'auto di D'GO EN (ucciso poco tempo dopo i fatti in esame);
a2) era cosi possibile, agli inquirenti, sentire, sia pure ex post, i commenti sull'agguato effettuati in diretta da due persone che salivano precipitosamente sull'auto alla cui guida si trovava un terzo soggetto (intercettazione n. 888): in particolare un uomo, chiamato RO, imprecava, rivolgendosi a un altro (indicato come PE) per avere colpito e ucciso una persona sbagliata e poi entrambi intimavano all'autista di allontanarsi rapidamente;
a3) le voci intercettate in tale occasione non sono attribuibili con certezza, secondo la perizia fonica effettuata nel giudizio di appello, ad alcuno degli attuali imputati ma gli ufficiali di polizia giudiziaria preposti alle indagini affermano di averle riconosciute in quelle, ad essi note per precedenti ascolti, di FI RO (RO) e di D'GO SE (PE);
a4) ciò consente di identificare i componenti del gruppo di fuoco dell'agguato de quo nel FI (processato separatamente) e in D'GO SE e la vittima designata nel TC ovvero nello RI (rispettivamente capo e componente della cosca avversa ai D'GO);
a5) tale indicazione è convalidata dalle risultanze di altre tre conversazioni intercettate sull'auto di D'GO EN rispettivamente il 2 giugno 2000 alle ore 11.34 (a 862), lo stesso 2 giugno alle ore 19.36 (a 908) e il successivo 3 giugno alle ore 17.23 (a 972);
a6) la prima di tali conversazioni (avvenuta la mattina precedente l'omicidio) ha come protagonisti D'GO EN, IL SE detto PE (riconosciuti, con il metodo empirico del "confronto uditivo", da ufficiali di polizia giudiziaria) e D'GO SE detto zio PE (la cui voce è identificata dai periti): in essa gli interlocutori fanno esplicito riferimento alla consegna, avvenuta il giorno precedente, di una pistola a tale RO (secondo gli inquirenti il FI, controllato da una pattuglia dei carabinieri proprio il giorno precedente mentre era in auto insieme a D'GO EN ed altre due persone);
a7) la partecipazione all'agguato, in qualità di autista, di IL SE (PE) si evince, oltre che dal suo riconoscimento empirico - sempre tramite la voce - come l'autista dell'auto del D'GO EN all'atto dell'omicidio (e in orati prossimi), dada sua identificazione, tramite perizia fonica, in uno dei presenti nelle conversazioni intervenute tre ore dopo e il giorno successivo al delitto (nn. 908 e 972) nelle quali si fa a questo univoco riferimento;
a8) la ritualità delle intercettazioni, il valore gravemente indiziario del riconoscimento di voce (ancorché effettuato in modo empirico), la particolare accuratezza della perizia fonica disposta in sede di appello e l'univocità degli elementi emersi nelle intercettazioni consentono di affermare con tranquillante certezza la colpevolezza degli imputati.
La matrice mafiosa dell'omicidio (inquadrabile nella faida per la supremazia territoriale in corso a S. Ilario tra il clan BE e il clan D'GO), poi, è ritenuta dalla corte di assise d'appello sufficiente a far dedurre l'appartenenza dei suoi autori alla cosca dei D'GO, con conseguente responsabilità ex art. 416 bis c.p.. 3. Contro la sentenza hanno proposto separati ricorsi tutti gli imputati.
3.1. D'GO EN deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che "d'impugnata sentenza fondi rimpianto accusatorio nei confronti di esso imputato esclusivamente sulle inverosimili e contraddittorie dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia" volta a volta viziate dalla conoscenza dei fatti esclusivamente de relato, da insuperabili inesattezze, dalla presenza di sentimenti di odio e rancore nei suoi confronti e, comunque, carenti di ogni riscontro oggettivo.
3.2. Il ricorso di D'GO SE è limitato alla condanna per l'omicidio consumato e tentato (con i connessi reati concernenti le anni) e per l'associazione di stampo mafioso, mentre nessuna doglianza viene avanzata con riferimento alla condanna per gli altri capi (che è, dunque, divenuta irrevocabile).
Il ricorrente deduce, in particolare:
b1) violazione di legge in quanto le intercettazioni ambientali utilizzate: a) sono state illegittimamente effettuate con apparecchiature esterne agli uffici giudiziari senza che il decreto esecutivo del pubblico ministero contenesse la necessaria motivazione in punto indisponibilità degli impianti giudiziari e urgenza di procedervi;
b1) sono state effettuate con la copertura di un decreto di proroga (in data 23 maggio 2000) emesso, in realtà, in altro procedimento;
b2) violazione di legge e vizi di motivazione essendo stato il dibattimento in appello riaperto ai fini di disporre perizia fonica collegiale senza motivazione e senza che ricorresse il requisito della impossibilità di decidere allo stato degli atti;
b3) illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla propria responsabilità per l'omicidio consumato e tentato e per l'associazione mafiosa in quanto la sola conversazione intercettata a cui egli è indicato con sicurezza come partecipe è quella intervenuta alle ore 11.34 del 2 giugno 2000 che appare a dir poco scarsamente significativa poiché la presenza di esso ricorrente (intento a conversare, stando fuori dell'auto, con il nipote D'GO EN) si interrompe prima che il colloquio si sposti su questioni connesse con i reati in esame;
b4) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è dato rilievo probatorio a riconoscimenti empirici della propria voce da parte di ufficiali di polizia giudiziaria discordanti con le risultanze della perizia fonica;
b5) violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte relativa al delitto di cui all'art. 416 bis cp in quanto: a) il giudizio sul punto era precluso dalla sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di esso ricorrente il 12 luglio 2001 per partecipazione ad associazione mafiosa sino a tale data (successiva all'omicidio); b) la sola partecipazione all'agguato de quo (anche ove dimostrata) non dimostrerebbe in modo automatico l'appartenenza all'associazione mafiosa;
b6) illogicità e mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena, alla mancata concessione delle attenuanti genetiche e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione.
3.3. IL SE propone, a sua volta, i seguenti motivi:
c1) violazione di legge per essere state le intercettazioni ambientali effettuate con apparecchiature esterne agli uffici giudiziari senza che il decreto esecutivo del Pubblico Ministero contenesse la necessaria motivazione in punto indisponibilità degli impianti giudiziari e urgenza di procedervi;
c2) violazione di legge e vizi di motivazione essendo stato il dibattimento in appello riaperto ai fini di disporre perizia fonica collegiale senza motivazione e senza che ricorresse il requisito della impossibilità di decidere allo stato degli atti;
c3) nullità della sentenza per mancata correlazione, in violazione dell'art. 521 c.p.p., tra la stessa e l'imputazione (che non contiene la precisazione che l'omicidio del GÒ integra un'ipotesi di aberratio ictus);
c4) illogicità della motivazione in punto: a) accantonamento del giudizio dei proni periti e consulenti fonici (che hanno ritenuto tecnicamente impossibile ravvisare coincidenze tra la voce di esso imputato e una di quelle intercettate) senza alcuna analisi critica delle "più aggiornate metodologie" che hanno consentito ai periti nominati nel giudizio di appello dì ribaltare tale valutazione;
b) mancata considerazione dell'incertezza manifestata dai periti nell'identificazione delle voci;
c) attribuzione del valore di grave indizio ai riconoscimenti empirici della voce di esso ricorrente da parte di ufficiali di polizia giudiziaria anche laddove contrastanti con le risultanze della perizia fonica;
d) attribuzione di un significato univoco (a dimostrazione della propria partecipazione all'agguato) a conversazioni in realtà ambigue e intervenute a distanza di ore o di un giorno dal fatto;
c5) violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte relativa al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. essendo stato esso imputato assolto da tale reato per il periodo antecedente al 13 luglio 2000 (sentenza 3 luglio 2003 Corte assise Reggio Calabria, irrevocabile il 16 ottobre 2003) e poi ininterrottamente detenuto in esecuzione di misura cautelare.
3.4. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
5. Il ricorso di D'ST VI è inammissibile. Con esso, infetti, si censura, a ben guardare, la valutazione delle dichiarazioni dei testi d'accusa, pur effettuata - soprattutto in primo grado - in maniera analitica e non illogica (con specifica analisi e interpretazione anche dette incertezze e contraddizioni in esse riscontrabili). Ciò è causa di inammissibilità del ricorso alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (così Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260).
5. I ricorsi di D'GO SE e IL SE possono, per ragioni di economia, essere esaminati congiuntamente.
5.1. Il motivo concernente l'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, in gran parte comune, è infondato. In fatto, il decreto 24 marzo 2000 del pubblico ministero che si assume affetto da nullità, nel disporre l'esecuzione della intercettazione de qua per mezzo degli impianti installati presso la sala ascolto della Compagnia carabinieri di Locri: a) richiama espressamente "l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari in data 24 marzo 2000" (che, a sua volta, fa riferimento alla richiesta formulata dal pubblico ministero il 27 gennaio precedente); b) da atto, testualmente, della "inidoneità degli impianti in possesso detta Procura". Motivazione all'evidenza sintetica e non certo di cristallina chiarezza, e tuttavia esistente che, attraverso i rinvii ai precedenti provvedimenti, è dato individuare sia la particolare urgenza dell'intercettazione, essendo U tentativo di estorsione che la giustifica tuttora in corso (cosi il provvedimento di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari in data 24 marzo 2000), sia l'inidoneità in concreto degli impianti della Procura, data la necessità di coordinare la nuova intercettazione con quelle già in atto presso la sala ascolto dei carabinieri, anche al fine di realizzare con tempestività gli interventi di polizia eventualmente necessari a impedire il protrarsi del reato (cosi la richiesta di autorizzazione del pubblico ministero in data 27 gennaio 2000). Si aggiunga che la motivazione per relationem, seppur discutibile sotto il profilo dell'opportunità e della chiarezza, è, per giurisprudenza consolidata (cfr., da ultimo, Cass., sez. unite, 26 novembre 2003, Gatto, riv. n. 226487), legittima e che l'inidoneità degli impianti di ascolto della Procura va interpretata, in assenza di limitazioni testuali nella legge, non già, restrittivamente, come mancanza dei requisiti tecnici necessari, ma come impossibilità di effettuare l'attività di intercettazione in modo utile e coordinato.
L'affermazione difensiva secondo cui le intercettazioni in e-same sono state fatte con la copertura di un decreto di proroga (in data 23 maggio 2000) emesso, in realtà, in altro procedimento, poi, è priva di qualsivoglia riscontro in atti e, dunque, viziata di genericità.
5.2. Egualmente infondate sono le censure concernenti la disposta rinnovazione del dibattimento per effettuare nuova perizia fonica collegiale. "L'art. 603, commi primo e terzo, del codice di rito, che stabilisce la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello quando il giudice è impossibilitato a decidere alto stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta, interpretato alla luce dell'art. 111 Costituzione, consente, infatti, al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole e utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente" (così, per tutte, Cass., sez. 3^, 7 aprile - 7 maggio 2004, Modi e altro, riv. n. 228920). Ciò posto, è agevole rilevare che, nel caso di specie, l'"incertezza della situazione processuale" (determinata dal contrasto tra i riconoscimenti empirici delle voci degli imputati ad opera di ufficiali di polizia giudiziaria e le risultanze peritati) era di rara evidenza e che una perizia fonica collegiale poteva - in base a una ragionevole previsione - "apportare un contributo considerevole alla soluzione di tali dubbi".
5.3. Inammissibile è il motivo con cui il IL si duole di una asserita mancata corrispondenza tra sentenza e imputazione, non essendo in questa specificato che l'omicidio del GÒ è stato il frutto di un errore di esecuzione e non della scelta deliberata dello sparatore. È, infatti, giurisprudenza consolidata che "il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che la violazione di tale principio è ravvisatale solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi" (così, per tutte, Cass., sez. 6^, 20 febbraio - 8 agosto 2003, Ctobanu, riv. n. 226796).
5.4. Fondati sono invece, nei limiti di seguito precisati, i ricorsi degli imputati con i quali si deducono l'illogicità, la contraddittorietà e la mancanza di motivazione in punto responsabilità per l'omicidio, il tentato omicidio e i delitti connessi, ritenuta sulla base di un unico elemento: l'identificazione delle voci di D'GO SE e del IL in alcune di quelle captate nelle intercettazioni n. 862, 888, 896, 898, 899, 901, 907, 908 e 972, il cui tenore dimostra univocamente il coinvolgimento dei conversanti nell'agguato.
Orbene, detta motivazione è viziata sotto due profili con riferimento a entrambi gli imputati e sotto un ulteriore profilo per il D'GO.
Come si è detto, la perizia effettuata nel dibattimento di appello ha concluso nel senso che (solo) tre delle intercettazioni comprendono voci attribuibili agli imputati: la n. 862, in cui compare quella di D'GO SE, e le n. 908 e 972, nelle quali è identificatale quella del IL. Osserva la corte: d1) che tale identificazione non è inficiata dal diverso esito delle precedenti perizie (effettuate in sede di incidente probatorio e di giudizio di primo grado) posto che la consulenza collegiale si è avvalsa di strumentazioni più sofisticate e di tecniche d'indagine più aggiornate ed ha altresì affiancato alla metodologia strumentale (utilizzata in precedenza) quella linguistica (arricchita dalla misurazione della velocità di articolazione delle voci); d2) che, secondo i chiarimenti resi da uno dei periti in sede dibattimentale, "le voci delle registrazioni sono con certezza eguali a quelle dei saggi fonici rilasciati dagli imputati ma non si può del tutto escludere che esse appartengano a persone diverse dagli imputati giacché, anche se remota, la possibilità, in linea teorica ed astratta, esiste" (sentenza Corte assise appello, p. 15). Orbene, mentre la prima considerazione è logicamente attendibile e convincente, la seconda è, in mancanza di ulteriori precisazioni, contraddittoria. Affermare che una voce appartiene "con certezza" a IZ, ma che "può anche" appartenere a AI è una contraddizione in termini, che cessa di essere tale solo se la possibilità del verificarsi della seconda alternativa è in concreto infinitesimale e si riduce, sostanzialmente, a una mera ipotesi di scuola. La questione, peraltro, non è minimamente affrontata dalla sentenza impugnata con conseguente insuperabile vizio di motivazione. In secondo luogo, i giudici di appello valorizzano, ai fini della identificazione delle voci degli imputati nelle ulteriori intercettazioni, i riconoscimenti effettuati da ufficiali di polizia giudiziaria "con il metodo empirico del cosiddetto confronto uditivo", osservando che, in base al "principio di libertà della prova" vigente nel nostro sistema, detti riconoscimenti costituiscono "gravi indizi" rimessi all'apprezzamento del giudice e valutabili ai sensi dell'art. 192 del codice processuale. Il principio di diritto è esatto e corrispondente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3^, 27 ottobre 1995 - 12 gennaio 1996, Megna, riv. n. 203906 e Cass., sez. 2^, 6 novembre 1992 - 5 febbraio 1993, pubblico ministero in procedimento Rapicano, riv. n. 193498, secondo cui "il riconoscimento della voce effettuato in sede investigativa può essere legittimamente valutato ai fini della decisione quando sia stato utilizzato a fine di contestazione nel corso del dibattimento"), ma è nella valutazione della solidità di detti riconoscimenti che è ravvisabile un secondo vizio di motivazione. La sentenza ritiene infatti attendibili tali riconoscimenti in modo del tutto apodittico ancorché gli stessi contrastino con le risultanze peritali (che hanno ritenuto impossibile un giudizio di comparazione o addirittura escluso che le voci in questione possano essere quelle degli imputati). Il contrasto può - forse - essere solo apparente (e, dunque, superabile) dati i diversi parametri sottesi al riconoscimento e alla identificazione tecnica, ma la questione non può essere ignorata - come fa la sentenza - senza incorrere in vizio di mancanza di motivazione. Carente e contraddittoria è, infine, l'esatta ricostruzione della conversazione intercettata il mattino del 2 giugno 2000 (n. 862) e del ruolo, in essa, di D'GO SE (con evidenti ricadute sulla prova della sua responsabilità). La sentenza infatti, dopo aver dato atto che compaiono, in detta intercettazione, il D'GO (chiamato zio o zio PE), suo nipote EN e una terza persona indicata come PE, cita, come riferibile dall'omicidio, un unico scambio di battute (in cui si fa riferimento alla consegna, il giorno precedente, di una pistola a tale RO) intervenuto tra D'GO EN e PE, senza chiarire se quest'ultimo sia l'attuale ricorrente ovvero la terza persona presente sull'auto (e senza precisare, in questa seconda ipotesi, se il D'GO SE risulti, o meno, ancora presente e partecipe alla conversazione). La carenza di motivazione è evidente e decisiva, essendo l'intercettazione de qua il perno della costruzione accusatone (che solo in essa è identificabile, secondo la perizia, la voce di D'GO SE).
5.5. L'accoglimento dei motivi ora esposti assorte tutte le ulteriori doglianze (che anche la responsabilità ex art. 416 bis è costruita come conseguenza della partecipazione all'omicidio) e impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Ai sensi dell'art. 624 bis c.p.p. va disposta la cessazione della misura cautelare nei confronti di D'ST SE e NE PP.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE SE e di D'GO SE in ordine ai reati contestati ai capi A, B, C, D e F e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Reggio Calabria;
dichiara irrevocabile la sentenza impugnata nei confronti di D'GO SE in ordine ai reati contestati ai capi G, H e I;
revoca la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di D'GO SE e NE SE (allo stato latitante) con ordinanza 17 novembre 2004 della Corte di assise d'appello di Reggio Calabria e ordina l'immediata scarcerazione del D'GO se non detenuto per altra causa;
Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni ai sensi dell'art. 126 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso di D'GO EN che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005