Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2004, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SORGENTE S.N.C., di NI LA E IG;
2) NI TT;
la prima in persona del legale rapp.te p.t. sig. TT NA, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola A. Di Napoli, presso il quale elett.te domiciliano in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t. Prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi e Fabio Fonzo, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale (già Pretura) di Grosseto, n. 00207/2000 depositata il 26 maggio 2000, R.G. n. 00680/1996, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Antonella Coretti, in virtù di delega dell'avv. Antonino Sgroi, per l'Inps.
Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale (già Pretura) di Grosseto, quale giudice unico del lavoro, rigettava l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, quest'ultima emessa ai sensi dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 dal Direttore della sede di Grosseto dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), proposta dagli ingiunti La Sorgente s.n.c. di RL PA e IG e da NA TT, obbligato solidale, per il pagamento di somme per mancata presentazione dei modelli DM 10/M e S e dalla irregolare tenuta dei libri paga e matricola nel periodo 1^ aprile 1987/30 settembre 1993 (salari non registrati a libro paga relativi ai due dipendenti della società IS AR e VA NA).
Osservava il Tribunale che la tesi degli opponenti, circa la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolta dalle lavorataci in esecuzione dei relativi contratti intercorsi tra le parti, era smentita dalla prova testimoniale, dalla quale era risultato che esse non avevano espletato le mansioni di cui agli atti scritti, queste ultime effettuate solo occasionalmente e fuori dell'orario di lavoro.
Ricorrono per Cassazione gli ingiunti La Sorgente s.n.c. di RL PA e IG e NA TT affidandosi a tre motivi di censura.
Si è costituito l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all'introduzione dei motivi di censura è l'esame dell'eccezione dell'Inps circa l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per non essere stata impugnata la sentenza di primo grado con l'appello ai sensi dell'art. 443 c.p.c.. L'eccezione è fondata.
"In materia di applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981, il principio generale dell'art. 23, ultimo comma, della legge stessa - che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per Cassazione delle sentenze pretorili rese sull'opposizione all'ordinanza ingiuntiva - non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, attinenti ad omesso versamento di contributi assicurativi, per le quali il successivo art. 35, comma quarto, prescrive che il giudizio introdotto dall'opposizione suddetta si svolga nelle forme di cui agli arti. 442 e segg. cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza di primo grado è (salvo il limite di valore di lire cinquantamila) suscettibile di appello secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 433 cod. proc. civ. e non direttamente di ricorso per Cassazione" (Cass. 09 maggio 2002, n. 0 6674). Il principio sopra enunciato, che costituisce consolidato orientamento della Corte, al quale il Collegio ancora una volta ritiene di conformarsi, non essendo, peraltro, prospettati in atti validi motivi di dissenso, e che si fonda sulla qualificazione dell'azione esperita in base al principio c.d. dell'apparenza, è applicabile al caso di specie, tenuto conto che, la proposta opposizione all'ordinanza ingiunzione tendeva al disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro delle lavoratoci di cui all'ordinanza-ingiunzione, prospettandosi la diversa natura delle prestazioni da esse espletate "di collaborazione..., in forma autonoma, a beneficio della società", e quindi, indirettamente, alla dichiarazione di non debenza da parte degli opponenti dei contributi in altra sede richiesti dall'Inps.
Al principio sopra enunciato segue dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la La Sorgente s.n.c. di RL PA e IG e NA TT in solido tra loro al rimborso in favore dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, delle spese del giudizio di Cassazione in Euro 11,50, oltre a Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004