Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 13548
CASS
Sentenza 17 febbraio 2009

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Massime1

È illegittimo l'ordine di distruzione di un'arma, disposto in sentenza contestualmente alla confisca, in quanto, ai sensi dell'art. 6 legge 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati devono essere versati alla competente direzione dell'artiglieria, che deve destinarle alla distruzione, salvi i casi di riconoscimento di un eventuale interesse storico o artistico alla conservazione, immediatamente dopo che la sentenza del giudice sia divenuta irrevocabile. Ne consegue che va annullata senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di illecita detenzione di arma comune da sparo nella parte in cui, oltre a disporre la confisca dell'arma in sequestro, ne abbia ordinato la distruzione.

Commentario1

  • 1Reato di rissa aggravata: esclusione della legittima difesa e responsabilità penale di tutti i partecipanti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 13548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13548
Data del deposito : 17 febbraio 2009

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