Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
È illegittimo l'ordine di distruzione di un'arma, disposto in sentenza contestualmente alla confisca, in quanto, ai sensi dell'art. 6 legge 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati devono essere versati alla competente direzione dell'artiglieria, che deve destinarle alla distruzione, salvi i casi di riconoscimento di un eventuale interesse storico o artistico alla conservazione, immediatamente dopo che la sentenza del giudice sia divenuta irrevocabile. Ne consegue che va annullata senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di illecita detenzione di arma comune da sparo nella parte in cui, oltre a disporre la confisca dell'arma in sequestro, ne abbia ordinato la distruzione.
Commentario • 1
- 1. Reato di rissa aggravata: esclusione della legittima difesa e responsabilità penale di tutti i partecipantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 13548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13548 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 161
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 39571/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona;
avverso la sentenza pronunciata in data 9 luglio 2008 dal Tribunale di Pesaro;
nei confronti di:
RG AS, nato a [...] il [...];
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla distruzione dell'arma e l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pesaro dichiarava AS RG colpevole del delitto di illegale detenzione di un'arma comune da sparo (della L. 2 ottobre 1967, n.895, artt. 2 e 7), della quale ordinava "confisca e distruzione".
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, chiedendone l'annullamento limitatamente alla disposta distruzione dell'arma.
Si duole, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) dell'esercizio da parte del Tribunale di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi.
Rileva che, a norma della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, comma 3, le armi "comuni" confiscate devono essere versate alla competente direzione di artiglieria che deve destinarle alla distruzione, salvo quanto previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 32, commi 9 e 10.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
La L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, comma 3, prevedendo che le armi "comuni" confiscate debbano essere versate alla competente direzione di artiglieria che deve destinarle alla distruzione (salvo quanto previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 32, commi 9 e 10 vale a dire eccettuati i casi di eventuale riconoscimento di un interesse storico od artistico alla conservazione), preclude all'autorità giudiziaria di provvedere sulla sorte delle stesse ed impone la trasmissione alla direzione di artiglieria competente, immediatamente dopo che il provvedimento del giudice sia divenuto esecutivo. Ne consegue che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1 22 novembre 2007, P.G. in proc. Isufaj, RV 238479), l'ordine dell'autorità giudiziaria di distruzione delle armi confiscate si traduce in un eccesso di potere (recte nell'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi) emendabile mediante l'annullamento senza rinvio della sentenza, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. c), limitatamente all'ordine di distruzione ed il contestuale ordine di trasmissione delle armi alla direzione di artiglieria competente.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di distruzione dell'arma confiscata, ordine che va eliminato.
L'arma deve, infine, essere trasmessa alla competente direzione di artiglieria.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di distruzione dell'arma confiscata, che elimina, e dispone che la stessa sia trasmessa alla competente direzione di artiglieria. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009