Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2001, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
C.C. 66 UBBLICA ITALIANA 5/01 04545/ 1 A I NOMETE POP R 5 A 6 . T 8 E N 9 U 1 LA TE SUP IMA DICASSAZIONE N / B Oggetto O B I Art. 17 d.P.R. 4 I / . R Z 6 L 2 A SEZIONE TRIBUTARIA T L . R A R T 4.636/72 . . P S . B I A D A I G T L R E E R 1 E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D 3 T I 1 S A A . N R M E N S E R.G.N. 21808/99 I T Presidente Dott. Enrico РАРА A N E S E Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron: 9753 Dott. Antonio MERONE Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Ud. 30/01/01 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF ENTRATE AVERSA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope - legis;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE CAPPELLI EUGENIA;
66918 N. intimata avverso la sentenza n. 50/99 della Commissione 2001 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 12/03/99; 162 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che l'Ufficio del Registro di Aversa, con avviso di accertamento n.871V000072, notificato il 27 maggio 1989 a UC La Fazia procuratore generale di GE AP rettificò il valore di un immobile alienato da quest'ultima; che, con ricorso del 27 luglio 1989 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Santa Maria Capua Vete- re, il La Fazia impugnò tale avviso, chiedendone l'annullamento; -- che, costituitosi, l'Ufficio, nel chiedere la re- iezione del ricorso, ne eccepì, preliminarmente (all'udienza di trattazione del 4 luglio 1991), l'inammissibilità, in quanto copia dello stesso non gli era stata né consegnata, né spedita;
- che la Commissione adita, con decisione n.507 del 14 novembre 1991, dichiarò inammissibile il ricorso;
- che, a seguito di appello del La Fazia - il qua- le, tra l'altro, precisò che la copia del ricorso era stata spedita all'Ufficio del Registro di Aversa con 2 racc. del 12 giugno 1991 la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n.50/39/99 del 12 marzo 1999, in riforma della decisione di primo grado, accolse l'appello, dichiarò ammissibile il ricorso in- troduttivo e, nel merito, dichiarò illegittimo l'avviso di accertamento impugnato, osservando, tra l'altro, che l'omessa spedizione o consegna di copia del ricorso in- troduttivo all'ufficio tributario non determina né im- procedibilità, né inammissibilità dello stesso, posto ance, che, nella specie, il contraddittorio si era ri- tualmente instaurato e che l'Ufficio aveva potuto com- piutamente esercitare il proprio diritto di difesa;
che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che UC La Fazia, nella predetta qualità, ben- ché ritualmente intimato, non si è costituito nel pre- sente giudizio. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione art.17 D.P.R. 636/72 Art.8 D. P.R. 739/81 Inammissibilità del ricorso alla commissione tributa- - Art. 360 nn.3 e c.p.c."), il ricorrente critica ria la sentenza impugnata e ribadisce che l'omessa trasmis- sione di copia del ricorso all'ufficio tributario 3 "competente" impedirebbe la rituale costituzione del contraddittorio e determinerebbe l'inammissibilità del ricorso;
che il ricorso merita accoglimento;
che costituisce, infatti, costante orientamento di questa Corte (cfr:, e pluribus, e tra le ultime, sent. n.2735 del 2000), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, nel vigore dell'art.17 del d.P.R. n.636 del 1972, nel testo sost. dall'art.8 del d.P.R. n.739 del 1981, la proposizione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado richiede, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, la consegna o spedizione di copia di esso all'ufficio tributario legittimato a resistere nel termine perentorio di ses- santa giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, senza che l'omissione di detto adempimento possa essere sanata dalla successiva costituzione in giudizio dell'ufficio tributario competente, non potendo tale fatto incidere sulla decadenza già verificatasi (nella specie, l'atto impugnato risulta notificato in data 27 maggio 1989, il ricorso è stato depositato il 27 luglio la spedizione della copia del ricorso introdut-1989 e tivo all'Ufficio del Registro di Aversa è stata effet- tuata, per stessa ammissione dell'intimato, in data 12 giugno 1991); · che, pertanto la sentenza impugnata la quale si fonda su un principio opposto a quello qui ribadito deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.382 comma 3 secondo periodo cod. proc. civ., in quanto il processo non poteva essere proseguito in pri- mo grado, in ragione della predetta invalidità del ri- corso introduttivo, che i Giudici d'appello avrebbero dovuto dichiarare, pronunciandone l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'impugnazione; - che sussistono giusti motivi per dichiarare com- pensate per intero, tra le parti, le spese del presente e del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 30 gennaio 2001 Il relatore ed estensore Il Presidente Salvatore ①) Palma Enrico Papa CORTE trico E IL CANCELLIERE C1 S U R P E S M S AL Casano A C A DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 28 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 Ar Casano