Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
COPIA 041 22 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE azione di ro dica;
usucarious decennale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: s - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 11391/98 Cron. 8810 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 1382 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 24/05/00 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere - De Jalis Rovarus, ext. ha pronunciato la seguente EPOSITATO IN CA SENTENZA CORTE SUPRERA PICASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIEIL CANCELL 小 elettivamente Richiesta copia studioND, CIAMPINI ALBA, NOBILI dal Sig. IL SOLE 24 ORE domiciliati in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo per diritti L.3000 studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che li difende il MOR 2001 TL CANCELLIERE unitamente all'avvocato ZANONI LUCIANO, giusta delega in atti;
€185 13000 ricorrenti -
contro
ET ND, ET NN, ET OB quali 1662950 eredi di ET NA, ET LI, ET LE, ET per procura speciale IDA, ME LO, Notaio in IVREA, rep. 2000 Dott. DRAGONETTI 1026 n.48709, del 21/7/1998, elettivamente domiciliati in -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA VIA MONTEZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. AT NO, ON G. 1 difesi dall'avvocato per diritti L. 3000 #12 LUG. 2001... (deceduto); IL CANCELLIERE controricorrenti avverso la sentenza n. 406/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 12/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore €0,52 L.1000 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per CANCELLERIA il rigetto del ricorso. AY116463 AY116468 AY116473 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 1°.
4.1982 IL EA e CI BA convenivano avanti il Tribunale di La Spezia AR NA, EL, IA e DA per sentir dichiarare che il vano situato in Iera di Bagnone, catastalmente indivi- duato F 33, map. 977/2, era di proprietà degli attori e sentir condannare le convenute al rilascio dell'immobile illegittimamente detenuto. Esponevano gli attori che la domanda era fondata su un atto di acquisto di porzione di fabbricato rurale, comprendente un vano inabitabile destinato a fienile, come da Atto Notaio Dr. Zannoni in data 13.8.79; che i venditori dell'immobile ne erano proprietari per successione, per atto tra vivi e per possesso ultraventennale;
che il vano sopra indicato era stato dalle convenute abusivamente occupato, sostituendo la porta di ingresso e dotandola di serratura, precludendo così l'accesso agli attori;
che per tali motivi veniva da essi esperita l'azione di revindica ex art. 948 C.C. e la domanda che il vano era di loro proprietà, quantomeno per intervenuta usucapione. Le convenute in sede di costituzione conte- stavano le domanda assumendo che l'immobile era 3 stato acquistato dal loro padre AR IO con atto Notaio AN del 14.4.21 pervenuto ad esse per successione e quindi a loro volta ne rivendi- cavano la proprietà per titoli, nonché per usuca- pione per possesso pubblico pacifico ed ininter- rotto dall'anno 1921. Il Tribunale di Massa con sentenza n. 403/94 dichiarando i respingeva la domanda attrice, convenuti AR comproprietari dell' Immobile in questione sulla base della CTU del 25.10.85 per quanto riguarda il titolo di acquisto e per la conseguente usucapione decennale ex art. 1159 C.C. da parte di AR IO acquirente in buona fede dal dante causa LL BI, e questi da IA AL, non esclusiva proprietaria del vano oggetto del giudizio. Avverso tale sentenza proponevano appello IL EA e CI BA. la corte di Con sentenza del 18.3-12.6.1997 appello di Genova rigettava l'appello. Contro la sentenza della corte ricorrono per cassazione IL EA e CI BA con cui unico articolato motivo. Resistono con controricorso AR EL, IA ed DA, nonché AR EA, NA e 4 di AR NA,OB, eredi legittimi deceduta nelle more del giudizio, i quali hanno anche spiegato ricorso incidentale subordinato di dichiarazione di usucapione ventennale dell'immo- bile in questione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 cod. civ. e 246 c.p.c.. Deducono i ricorrenti che i giudici di merito, per quanto riguarda la usuca- pione decennale, non hanno considerato i requisiti richiesti dalla legge per tale istituto, che sono il titolo ed il possesso, sia per il vecchio codice civile del 1865 sia per quello vigente;
che per aversi l'usucapione decennale Occorre la corri- spondenza tra contenuto del titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale, ma proveniente a non domino, e l'oggetto del possesso;
che nel caso in esame non si è in presenza di un bene proveniente a non domino, ma di un bene parzialmente proveniente da legittimo proprietario;
che per l'altra parte dell'immobile non si può parlare di acquisto a non domino, non essendoci stato alcun acquisto;
che, pertanto, non poteva essere applicato l'art. 1159 cod. civ., ma even- 5 tualmente l'art. 1158 cod. civ., che prevede per l'usucapione un possesso ventennale, continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, di cui non era stata data la prova;
che l'atto trascritto, dal decorrere quale la sentenza impugnata ha fatto per cui l'usucapione decennale, è del 13.4.1921, questa si sarebbe compiuta nel 1931, quando l'unica ни testimone ritenuta attendibile dalla corte, GI aveva otto anni;
che la corte d'appelloTT, non aveva, invece, ritenuto attendibili gli altri testimoni senza una sufficiente e valida motiva- zione sulla loro inattendibilità. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata fa riferimento per il riconoscimento dell'usucapione decennale sia alle risultanze delle prove testimoniali, sia alla c.t.u., sia ai documenti esibiti, in particolare al rogito per notaio Raffaelli in data 11.3.1912 ed al rogito per notaio AN in data 13.4.1921, dai quali si ricava che sia AR IO sia LL BI ignoravano che IA AL non fosse esclusiva proprietaria del vano oggetto di causa. Dalle dette prove i giudici di merito hanno, IO ha inoltre, accertato: a) che AR acquistato la proprietà del medesimo locale per 6 decennale dalla data di trascrizione usucapione rogito, avvenuta in Pontremoli del predetto 1'11.6.1921, a norma dell'art. 2137 del cod. civ. Chi acquista in del 1865, il quale disponeva: buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compia in suo favore la prescrizione col de scorso di dieci anni dalla data delle trascri- zione>>; b) che dal momento che il rogito per notaio AN del 13.4.1991 fu trascritto in data 11.6.1921, l'usucapione abbreviata, all'epoca defi- nita prescrizione acquisitiva, si è compiuta sotto la vigenza dell'art. 2137 del cod. civ. del 1865; c) che le deposizioni testimoniali non hanno neanche accertato il compossesso del vano in questione da parte degli attuali ricorrenti e loro danti causa;
d) che la teste GI TT, sorella del locale parroco, non parente delle parti, ha dichiarato di avere visto depositare nel locale, oggetto del presente giudizio, da oltre dieci anni, del fieno da parte dei AR e di non avere mai visto compiere la medesima operazione da parte dei CI. Quindi risulta ampiamente provata l'usucapione 7 decennale sostenuta dai AR sia in forza di atto pubblico sia in forza di possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dal 1921; con presunzione di possesso intermedio decorrente dall'atto di inizio del possesso, а norma dell'art. 1142 cod. civ.. Per quanto riguarda il giudizio sull'atten- sull'inattendibilità dei testimoni, è dibilità ○ giurisprudenza di questa Corte che tale giudizio è rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e logica motivazione. La corte di merito ha sufficientemente motivato sulla maggiore credibilità della testimone GI TT e sulla scarsa rilevanza delle depo- sizioni degli altri testimoni. Con il loro ricorso IL NA e CI BA chiedono al giudice di legittimità di riesaminare il merito dell'intera vicenda proces- suale sottoposta al suo vaglio, dimenticando che questa Corte ha solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della logico-formale, delle argomentazionicoerenza svolte dal giudice di merito al quale spetta in via 8 . esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclu- 60000 denza, di scegliere, tra le complessive risultanze 310000 processuali quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrarne la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. A tali principi si è ispirata la sentenza impugnata, la cui motivazione è congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. Il rigetto del ricorso principale comporta lo assorbimento di quello incidentale subordinato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ) come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti in solido al pagamento delle spese del ) presente giudizio, che liquida in £. 2163 600 di cui £. duemilioni per onorari;
dichiara assorbito il ricorso incidentale subordinato. Così deciso in Roma il 24 maggio 2000 I Prez ent Il Carrigliere extensore ПеRe Julia Rosari کہنا IL CANCELLIERE C1 Paolo1Talarico rico DEPUSITATO IN CANCEL FRIA 2 2 MGR. 2001 C Lolazico