Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2003, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
0.26/5184 .159seus art 13 quinqu Cc 77307 .}REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 05588 03 IN LA CORTE S Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORES ANO R.G.N. 11774/C Presidente Cron. 12301 Dol... Enrico ALTIERI Consigliere Rep. MONACI W Rel Consiglionc Dott. Stefano Ud.04/10/02 - ConsigliereDott. Vittorio Glauco SENER Consigliere Dott. Nino FICO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 99302 sul ricorso preposto da: N. MINTSTERO DELL FINANZE, in persona del Ministru pro compore, domiciliato in ROMA VTA CEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, ir. persona del Ministro pro tempore, ejuttivamente domiciliato in ROMA VIA DZI FORTCGHESI 12, presso L'AVVOCATURA CENERALE CELLO STATO, che ia rappresenta e difende ope legis;
2002 + 1527 ricorrente -1-
contro
LL AN: intimato avversO la sentenza П. 161/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/03/00; udila la relazione della causa svolta nella pubblica udjenza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Stefano MCNACI;
udi-o il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEFE che ha conciuso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor LL NI residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, detraeva, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa ĕ notificava al contribuente una cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. n.597 del 1973, La parte intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte "in tema di agevolazioni tributarie, l'art.3, comma secondo bis, del D.L. n. 791 del 1985, introdotto con la legge di conversione n.46 del 1986, il quale prevede che le somme relativi a pagamenti delle imposte dirette, sospese, ex art. 13 quinquies del D.L. n.159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 sospensione, poi, estesa dall'art.13, primo comma, della legge n.449 del 1997, a tutte le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da norme adottate a seguito di calamità pubbliche - TIONI concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF ed ILOR, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, posto in relazione all'art.11 della legge n.28 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Ne consegue che, conducendo l'esclusione di un determinato importo dalla base imponibile, dal punto di vista del prelievo fiscale, al medesimo risultato che si avrebbe qualificando lo stesso come onere deducibile, l'errata deduzione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa somma dal reddito imponibile, in luogo della sua esclusione dallo stesso, dà hiogo ad una dichiarazione formalmente sbagliata, ma sostanzialmente esatta, e, pertanto, inidonea a giustificare una rettifica da parte dell'Ufficio." (Cass., n.14780 del 22/11/2001; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n.11248/2001, n.10237/2001, 8659/2001, 4945/2001). Non essendo state addotte nuove e valide argomentazione che possano indurre il Collegio a discostarsi da questo indirizzo giurisprudenziale, il ricorso non può che essere respinto, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, in quanto la parte vittoriosa non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso Cosi deciso in Roma il 4 ottobre 2002. Il Consigliere estensore in Francesc Il President e (dr Francesco Cristarella Orestano) andMonaci) C R O Jubil IL CANCELLIERE C1 Cha Casoil Depositata in Cancelleria - # APR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Gin Gasoli