Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2018, n. 3273
CASS
Sentenza 26 ottobre 2018

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Non è configurabile il reato di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. qualora oggetto di alterazione sia una mera riproduzione fotostatica, presentata come tale e priva di attestazione di autenticità, in quanto per sua natura sprovvista di funzione probatoria. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto penalmente irrilevante l'esibizione della fotocopia di un atto pubblico di compravendita, priva di attestato di conformità e, pertanto, insuscettibile di essere utilizzata come originale, sulla quale erano state apposte alterazioni rispetto all'atto originale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2018, n. 3273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3273
Data del deposito : 26 ottobre 2018

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