Sentenza 26 ottobre 2018
Massime • 1
Non è configurabile il reato di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. qualora oggetto di alterazione sia una mera riproduzione fotostatica, presentata come tale e priva di attestazione di autenticità, in quanto per sua natura sprovvista di funzione probatoria. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto penalmente irrilevante l'esibizione della fotocopia di un atto pubblico di compravendita, priva di attestato di conformità e, pertanto, insuscettibile di essere utilizzata come originale, sulla quale erano state apposte alterazioni rispetto all'atto originale).
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- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più… - 2. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2018, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2018 |
Testo completo
03273-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: -· Presidente - Sent. n. sez. 2734/2018Maria Vessichelli Grazia Miccoli PU 26/10/2018 Elisabetta Morosini R.G.N. 46673/2017 Giuseppe Riccardi - Relatore Roberto Amatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE AL, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/04/2016 della Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione e la conferma delle statuizioni civili;
udito il difensore, Avv. Matteo Tresca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 01/04/2016 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato CE AL colpevole dei reati di falso materiale in atto pubblico (capo A), per aver alterato la copia di un atto notarile di compravendita, e di LG danneggiamento di cinque piante di acacia di CE NO (capo B), condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione (per il capo A) ed € 200,00 di multa (per il capo B), ha assolto l'imputato dal reato di danneggiamento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, eliminando la relativa pena pecuniaria.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di CE AL, Avv. Matteo Tresca, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 476, 482 e 49 cod. pen.: lamenta che la sentenza impugnata, nell'affermare la responsabilità del CE in ordine al reato di falso materiale, non ha tenuto in considerazione la carenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, avendo l'imputato presentato l'atto in questione non come originale, bensì come mera fotocopia priva di attestazione di conformità; sul punto un recente orientamento giurisprudenziale ritiene essenziale, ai fini della configurabilità del reato, la modalità di impiego del supporto documentale e l'idoneità a trarre in inganno terzi in buona fede;
ciò che, infatti, rileva ai fini penali è l'attitudine della copia fotostatica a sorprendere la fede pubblica. Lamenta inoltre che il giudice non abbia considerato la mancanza di prove sulla riferibilità all'imputato dell'avvenuta alterazione dell'originale e della piena consapevolezza di quest'ultimo di trarre in inganno soggetti terzi, atteso che ben poteva ritenersi l'imputato in buona fede, non essendo mai stato in possesso di una copia autentica del predetto atto notarile.
2.2. Vizio di motivazione ai sensi dell'art 606 comma 1 lett. e) e travisamento della prova: lamenta l'inadeguatezza della motivazione del giudice di secondo grado che si sarebbe basato esclusivamente sulla presunta correttezza del ragionamento logico del primo giudice, senza tuttavia indicare validi elementi probatori a sostegno di tale ricostruzione e senza dare risposte esaustive alle doglianze della difesa in merito alla riferibilità della falsificazione. Inoltre attribuisce alla Corte una ricostruzione fattuale finanche diversa da quella rappresentata dalle parti civili in sede di denunzia-querela, causata dalla mancata considerazione dell'intero compendio probatorio, a favore dell'utilizzo di alcuni isolati stralci delle deposizioni rese dai testi NO CE e AS OL. CONSIDERATO IN DIRITTO CR 1. Il ricorso è fondato con riferimento alla questione, assorbente, della irrilevanza penale del falso avente ad oggetto una fotocopia non presentata come documento originale.
2. Giova, al riguardo, premettere che, alla stregua dell'accertamento giurisdizionale impugnato, CE AL, che, con atto pubblico del 13.5.1987, aveva acquistato da CE DO, IO e FR l'immobile riportato in catasto alla partita 139, foglio 9, particelle 382 e 384, sosteneva di avere acquistato, con il medesimo atto, anche le particelle 373 e 363; al contrario, la particella 363 risultava successivamente frazionata ed identificata dai nn. 1206 e 1207, e quest'ultima risultava essere stata venduta nel 1998 a CE NO;
nel febbraio del 2010 l'imputato contattava CE NO, contestandogli l'irregolarità del suo acquisto della particella n. 1207, ed esibendogli la copia dell'atto notarile, risultata falsificata mediante l'aggiunta, alla fine della descrizione dei beni compravenduti, delle parole "e i diritti alle particelle 373-363"; per risolvere la controversia, proponeva una permuta della particella n. 1207 con quella n. 385. 3. La questione di diritto sottoposta concerne, dunque, la configurabilità di una falsità documentale nel caso della formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà (anche solo parzialmente) inesistente. Al riguardo, va rilevata l'esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Corte, la cui soluzione, successivamente alla presente decisione, è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 54689 del 21/11/2018 (dep. il 06/12/2018) di questa Sezione, sulla questione "se la formazione della falsa copia di un atto pubblico in realtà inesistente integri o meno il reato di falso materiale".
3.1. Un primo orientamento, invero, afferma che integra il reato di falso la formazione di un documento presentato come la riproduzione fotostatica di un atto pubblico invero inesistente in originale (Sez. 5, n. 40415 del 17/05/2012, Della Peruta, Rv. 254632), o contraffatto (Sez. 5, n. 4651 del 16/10/2017, dep. 2018, Lisca, Rv. 272275, in una fattispecie in tema di fotocopia di carta di identità, in cui l'imputato aveva contraffatto il documento originale, cancellando la scritta "non valida per l'espatrio"), del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori (Sez. 6, n. 6572 del 10/12/2007, dep. 2008, Capodicasa, Rv. 239453, in una fattispecie in tema di copia di atto di affidamento di incarico per lo if 3 svolgimento di attività progettuali retribuite da parte di un'Università; analogamente, Sez. 5, n. 5452 del 18/01/2018, Peroni, non massimata;
Sez. 5, n. 24012 del 12/05/2010, Pezone, Rv. 247399). L'interpretazione è fondata su due ordini di argomentazioni: per un verso, l'esibizione di una fotocopia recante il contenuto apparente di un atto pubblico implicherebbe la falsa formazione di tale atto al fine di trarne la copia;
per altro, e comunque, ai fini della punibilità della condotta di falso non sarebbe necessario un intervento materiale su un atto pubblico, essendo invece sufficiente, perché il fatto sia lesivo della pubblica fede, che con la falsa rappresentazione offerta dalla fotocopia l'atto appaia, contrariamente al vero, esistente.
3.2. Un secondo orientamento afferma che la mera utilizzazione di una fotocopia contraffatta non integri di per sé il reato di falsità materiale, allorquando venga esibita come tale, e salvo che siano presenti, nella fotocopia, requisiti di forma o di sostanza tali da farla apparire come il documento originale o come la copia autentica dello stesso (Sez. 5, n. 2297 del 10/11/2017, dep. 2018, D'Ambrosio, Rv. 272363: "Non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un documento, sia esso esistente o meno in originale, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto di escludere il reato di falso nell'invio a mezzo fax ad una banca del certificato di pagamento di una fattura comunale in realtà mai emessa dell'ente locale)"; Sez. 5, n. 8870 del 09/10/2014, dep. 2015, Felline, Rv. 263422, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente irrilevante, da parte di un geometra, la trasmissione via telefax di una autorizzazione ambientale inesistente al committente dei lavori di ristrutturazione di un immobile;
Sez. 5, n. 10959 del 12/12/2012, dep. 2013, Carrozzini, Rv. 255217; Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112); in tal senso, viene attribuita rilevanza alle attestazioni di autenticità dell'atto al documento originale.
4. Tanto premesso, questo Collegio condivide e intende ribadire il secondo orientamento, prevalente nella giurisprudenza di questa Corte. Con riferimento agli argomenti richiamati a fondamento del primo orientamento, invero, va evidenziato che l'esibizione di una fotocopia recante 나 4 il contenuto apparente di un atto pubblico non implica necessariamente la falsa formazione (o l'alterazione) di tale atto;
come emerso proprio nella fattispecie in esame, infatti, l'alterazione contestata ha riguardato la sola copia fotostatica dell'atto di compravendita, non già l'atto originale (custodito nell'archivio notarile) o una copia con attestazione di conformità. L'interpretazione che afferma la configurabilità del falso materiale nella mera esibizione di una fotocopia alterata, peraltro, non sembra poter prescindere dalla condizione che la riproduzione debba essere "fatta passare come prova di un atto originale che non esiste, del quale intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori" (Sez. 5, n. 5452 del 18/01/2018, Peroni, non massimata;
Sez. 6, n. 6572 del 10/12/2007, dep. 2008, Capodicasa, Rv. 239453), pretendendo dunque che la fotocopia sia presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede, e mancando, altrimenti, un'offesa al bene tutelato. Tuttavia, l'offesa al bene tutelato la fede pubblica, nella sua dimensione di sintesi categoriale degli interessi sottesi alla certezza ed affidabilità del traffico economico e giuridico può ricorrere soltanto quando la falsità - concerna un documento che abbia un contenuto giuridicamente rilevante, dotato della specifica funzione probatoria assegnatagli dall'ordinamento; il documento rilevante ai fini della falsificazione deve, in altri termini, essere idoneo e verosimilmente destinabile alla prova di rapporti giuridici. Tale funzione probatoria non può essere riconosciuta, di per sé, alla mera riproduzione di un documento originale;
sicché la copia fotostatica, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può mai integrare il reato di falso, anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato è per sua natura priva di valenza probatoria, - potendo assumere una tale efficacia solo nei casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico, a meno che non venga presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede.
5. Nel caso in esame, l'imputato risulta avere esibito una copia fotostatica di un atto di compravendita sulla quale erano state apportate delle alterazioni rispetto al documento originale, con l'aggiunta di due particelle asseritamente oggetto di cessione;
tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la fotocopia non risulta essere stata presentata come originale, in quanto l'imputato era in possesso di una mera riproduzione dell'atto di compravendita (il cui originale deve ritenersi custodito negli archivi notarili) privo di attestati di conformità, e dunque insuscettibile, come tale, di essere utilizzato come originale;
tant'è che, secondo la stessa ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza, il reale acquirente (CE NO) della particella che l'imputato rivendicava come propria ha chiesto a quest'ultimo una copia della riproduzione, per verificare l'asserita conformità al documento originale. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 26/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Maria Vessichelli Giusige Riccard Thrill DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GEN. 2019 Il Funzionario Giudiziario Diana UBALDI 9