Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
Non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un documento, sia esso esistente o meno in originale, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto di escludere il reato di falso nell'invio a mezzo fax ad una banca del certificato di pagamento di una fattura comunale in realtà mai emessa dell'ente locale).
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- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più… - 2. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2017, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
02297 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 10/11/2017 Presidente - Sent. n. sez. GRAZIA LAPALORCIA 2511/2017 CATERINA MAZZITELLI REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.5552/2017 Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE BARBARA CALASELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'MB EP nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di D'IO EP per il reato di cui agli artt. 476-489 cod. pen. e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha, su appello dell'imputato, ridotto la pena a lui irrogata. D'IO è accusato di avere, al fine di ottenere un finanziamento di 60.000 euro, inviato tramite fax alla BCC di BA un falso certificato di - pagamento, apparentemente emesso dal comune di Campoformido, attestante il pagamento di una fattura di € 71.324,14. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. 2 еш 2.1. Secondo "gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità” la fotocopia di un documento non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia.
2.2. La Corte d'appello non ha valutato la plausibile tesi alternativa, proposta dalla difesa, secondo cui altri potrebbero aver inviato alla banca la fotocopia del certificato, stante il fatto che l'imputato non aveva la rappresentanza legale della società a nome della quale l'atto fu inviato. Incongruamente la Corte d'appello ha inteso superare l'obiezione, asserendo che la firma apposta sulla richiesta di anticipazione bancaria, a cui fu allegato il falso certificato di pagamento, corrisponde ictu oculi a quella dell'imputato, trattandosi di circostanza accertata - in assenza di perizia - in maniera "atecnica e soggettiva".
2.3. I giudici hanno errato nella qualificazione giuridica del fatto, in quanto il certificato di pagamento previsto dall'art. 195 del d.p.r 207/2010 - a differenza dal mandato di pagamento - "riproduce lo stato dei fatti come rappresentato dal direttore dei lavori", sicché ha funzione certificativa. Di conseguenza, è errata la qualificazione di atto pubblico ad essa attribuita dai giudici di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato il primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente rispetto agli altri. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte a cui il Collegio - aderisce non integra il delitto di falsità materiale la condotta di colui che - esibisca la falsa fotocopia di un documento (esistente o meno in originale) al fine di conseguire un qualche vantaggio, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato (Cass., sez. 5, n. 8870 del 9/10/2014, rv 263422; sez. 2, n. 42065 del 3/11/2010; sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007). In questo caso, infatti, la fotocopia è priva dei requisiti di forma e di sostanza capaci di farla sembrare un provvedimento originale o la copia conforme di esso ed è da escludere che sia comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. Le norme sulla falsità materiale colpiscono, infatti, la contraffazione o l'alterazione dei documenti originali e sono dirette a reprimere la condotta di colui che ne crei l'apparenza; non anche la condotta di colui che utilizzi le riproduzioni di un documento, quando, per le modalità e le circostanze dell'uso, sia chiaro che si tratti di una copia (comunque realizzata) dello stesso. In quest'ultimo caso potranno ravvisarsi, a seconda dei casi, reati diversi (per esempio, il reato di truffa), ma non anche i reati previsti dagli artt. 476 e segg. cod. pen.. Nella specie, l'imputato inviò un fax alla BCC di BA, con cui fece figurare l'avvenuta emissione, a suo favore, di un certificato di pagamento (in realtà mai emesso); pose in essere, quindi, un artifizio per ingannare la banca, 3 ли ma non contraffece alcun atto o certificato pubblico. La sentenza va quindi annullata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 10/11/2017 Il Presidente Il Consigliere Estensoreonsiglie Infolored (Antonio (Settembre) (Grazia Lapalorcia) Depositato in Cancelleria Roma, li 1.9...GEN...2018) IL CANCELLIERE Rossana Cacars 4