Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2017, n. 2297
CASS
Sentenza 10 novembre 2017

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Massime1

Non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un documento, sia esso esistente o meno in originale, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto di escludere il reato di falso nell'invio a mezzo fax ad una banca del certificato di pagamento di una fattura comunale in realtà mai emessa dell'ente locale).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2017, n. 2297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2297
Data del deposito : 10 novembre 2017

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