Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 476 cod. pen. la formazione di un documento presentato come la riproduzione fotostatica di un atto pubblico invero inesistente in originale.
Commentari • 5
- 1. Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
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Rassegna di giurisprudenza Rapporto con altri reati Il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo (possesso e fabbricazione di documenti falsi) è da ritenersi integrato quando il soggetto concorre nella contraffazione del falso documento valido per l'espatrio posseduto; la ratio della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo - è, infatti, quella di punire in modo più severo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma primo, solo se il possessore non ha concorso nella …
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- 4. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
Leggi di più… - 5. Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2012, n. 40415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40415 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/05/2012
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 578
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 4182/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI:
nei confronti di:
1) EL RU IL N. IL 25/02/1949;
2) LO RE N. IL 07/09/1956;
3) RI AR N. IL 25/07/1947;
4) ST CO N. IL 15/11/1967;
5) CC GI N. IL 24/06/1959;
6) LO LI N. IL 17/06/1985;
avverso l'ordinanza n. 4179/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 28/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione Dr. Scardaccione, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Cicatiello per NO ed anche in sostituzione degli avvocati Aronne e Cioffi, il quale chiede per tutti il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. LA ER IL, IL ED, AC RM, NO NI, ON IO e IL MI sono indagati rispettivamente per una ipotesi di associazione per delinquere (solo i primi tre) finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione - in relazione alla cessione di aree cimiteriali a privati - e numerosi delitti di falso in atto pubblico, oltre ad una residua ipotesi di corruzione e ricettazione di un blocchetto di assegni.
2. Il Pubblico ministero presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha domandato al G.i.p. l'emissione di misura cautelare custodiale per LA ER IL, IL ED e AC RM nonché il divieto di dimora nel comune di Caserta per NO NI, ON IO e IL MI;
il G.i.p. ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero.
3. Il tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'appello del Pubblico ministero.
4. Propone oggi ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i seguenti motivi:
a. difetto di motivazione con riferimento all'imputazione di cui al capo A-28 (associazione per delinquere); secondo il ricorrente il tribunale non ha spiegato i motivi per i quali ha ritenuto sussistente la continuazione tra i vari episodi criminosi e non invece la sussistenza di una vera e propria organizzazione criminale. In particolare, il tribunale non avrebbe tenuto conto dell'insegnamento di questa suprema corte, secondo cui si ha associazione a delinquere quando non vi è una preventiva identificazione, da parte dei correi, delle vittime e, viceversa, vi è l'accordo per commettere una serie indeterminata di illeciti, da porre in essere nei confronti di non meglio individuati soggetti ed in un periodo temporale indefinito. La corte, secondo il ricorrente, non avrebbe in alcun modo indicato gli elementi e le circostanze di fatto dai quali desumere l'esistenza di un accordo per la commissione di un numero determinato ed una tipologia specifica di reati, a danno di soggetti previamente individuati.
b. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che il tribunale abbia ritenuto che il sostrato in cui operavano gli indagati fosse quello di un incontrollato malcostume e non invece quello di un preventivo accordo per la commissione di una serie indeterminata di reati, con ruoli ben definiti all'interno dell'organizzazione. Posto che il meccanismo truffaldino evidenziato dagli inquirenti richiedeva la indispensabile compartecipazione di più individui (cfr. pagg. 7 e 8 del ricorso), il tribunale avrebbe dovuto valutare se a monte vi fosse un accordo occasionale ovvero un patto stabile ed una struttura organizzata al fine di commettere una serie indeterminata di truffe e di altri illeciti ad esse connessi.
Anche sotto tale profilo il pubblico ministero lamenta una motivazione insufficiente e contraddittoria, laddove il tribunale ha ritenuto che la presenza indispensabile di plurimi soggetti, con funzioni diverse e con ruoli ben specificati, fosse il frutto di mere coincidenze ovvero di un accordo diretto solo alla commissione di ben individuati reati;
d'altronde, un così ampio meccanismo truffaldino non poteva ritenersi occasionale, stante la complessità delle azioni poste in essere. Il pubblico ministero passa poi ad analizzare specificamente i singoli ruoli svolti dagli imputati, soffermandosi in particolare sulla posizione del AC, direttore del cimitero, ritenuto il vero regista di tutta l'operazione.
c. Con un terzo motivo di ricorso il Pubblico ministero si duole della interpretazione dell'art. 476 c.p. e della adesione da parte del tribunale e del gip alla giurisprudenza di questa corte che ritiene non punibile, ai sensi della suddetta norma, la realizzazione di riproduzioni informali di inesistenti atti pubblici. d. Con un quarto motivo di ricorso si lamenta l'esclusione delle esigenze cautelari con riferimento al capo B-23, contestato al AC, sulla semplice considerazione della risalenza nel tempo della condotta di reato. Sostiene il pubblico ministero che la condotta del AC non poteva essere valutata singolarmente, ma doveva essere considerata la sua pericolosità tenendo conto della condotta successiva, sino al 2010, che ha visto la realizzazione di numerosissimi episodi delittuosi dello stesso tipo. e. Con un quinto motivo di ricorso il Pubblico ministero si duole del fatto che il tribunale non abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi della ricettazione contestata al capo D5, sulla considerazione che la qualità di impiegato delle poste del IL faceva semmai presumere la sua partecipazione diretta al reato presupposto, dato che il blocchetto di assegni era riferibile ad un conto corrente postale intestato a terzi ed ormai cessato.
f. Infine, con un ultimo motivo di ricorso, il Pubblico ministero ritiene che il tribunale abbia errato laddove ha ritenuto non attendibili le affermazioni del IL sia per la mancata indicazione della somma asseritamente pagata al AC, sia per l'inesistenza di riscontri individualizzanti.
Secondo il pubblico ministero la mancata indicazione della cifra oggetto di dazione non sarebbe elemento determinante nella valutazione di credibilità del IL, atteso il tempo trascorso e le innumerevoli quantità di rapporti economici intrattenuti dallo stesso;
quanto ai riscontri, ritiene il Pubblico ministero che il compendio indiziario a carico del AC - prima di tutti l'esito della perquisizione in occasione della quale il predetto è stato trovato in possesso degli atti falsi, nonché l'indiscutibile omesso controllo sulle edificazioni funerarie - costituisca un valido e pesante riscontro alle propalazioni dei IL.
5. Gli indagati IL MI e IL ED hanno depositato memoria;
il primo, per il quale il pm ha chiesto il divieto di dimora in Caserta, fa presente di essere stato amministratore della società che si occupava dell'edilizia cimiteriale solo per poco tempo e di aver firmato in tale veste solo 4 o 5 scritture private di vendita, su richiesta del padre. Dichiara inoltre di essere attualmente dipendente di un bar ed afferma che non sussistono allo stato esigenze cautelari. IL ED, per il quale viene richiesta la misura custodiate carceraria, quale ideatore del sodalizio criminoso ed esecutore materiale, nonché tramite tra l'utente e la P.A. nella edificazione delle cappelle funerarie, lamenta il suo mancato interessamento con riguardo alle pratiche amministrative ed afferma comunque l'inesistenza di esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso sono fondati;
sussiste il vizio di motivazione lamentato dal pubblico ministero, con riferimento alla ritenuta sussistenza della associazione. Non spetta a questa corte la valutazione degli elementi di fatto, ma la semplice verifica della congruità della motivazione. Ebbene, come osservato dal ricorrente, la motivazione non è appagante laddove afferma apoditticamente che il meccanismo operativo oggetto di contestazione accusatoria sia il frutto di un semplice malcostume locale e che i reati sarebbero al più avvinti dal vincolo della continuazione;
il tribunale non spiega perché, nonostante la presenza di plurimi indici rivelatori, non ritiene sussistente un'organizzazione stabile, con ruoli ben definiti e con lo scopo di realizzare una serie indeterminata di illeciti nei confronti di soggetti indefiniti. La questione viene "liquidata" con poche righe di motivazione, in idonee a giustificare le conclusioni raggiunte, senza alcun approfondimento degli elementi sintomatici del vincolo associativo positivamente indicati dal pubblico ministero nel proprio ricorso.
2. Il tribunale, dunque, in sede di rinvio dovrà valutare con maggior attenzione l'esistenza o meno di una organizzazione criminale stabile dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati, fornendone adeguata ed approfondita motivazione.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato;
pur essendo questo collegio consapevole dell'esistenza di precedenti contrari (sez. 2, n. 42065 del 03/11/2010, Russo;
Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, Favia), tuttavia ritiene di aderire a quella giurisprudenza, maggioritaria, secondo cui integra il reato di cui all'art. 476 c.p. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori, perché l'atto è idoneo a trarre in inganno la pubblica fede (Sez. 6, Sentenza n. 6572 del 10/12/2007, Capodicasa;
conf. sez. 5, n. 7566 del 15/04/1999, Domenici;
v. anche sez. 5, n. 24012 del 12/05/2010, Pezone;
sez. 5, n. 14308 del 19.03.2008, Maresta). Tale orientamento sembra preferibile in quanto l'esistenza di una fotocopia avente il contenuto apparente di un atto pubblico dimostra che tale atto presupposto è stato contraffatto, per poterne trarre una copia fotostatica, ovvero che è stato alterato un documento pubblico esistente;
in ogni caso, affinché sussista il reato in esame non è affatto necessario che vi sia un intervento materiale su un atto pubblico, essendo sufficiente che attraverso la falsa rappresentazione della realtà operata dalla fotocopia tale atto appaia esistente, con lesione della pubblica fede. Per tale motivo deve ritenersi integrare il reato di cui all'art. 476 c.p., anche l'alterazione compiuta sulla fotocopia di un atto pubblico esistente, ovvero il fotomontaggio di più pezzi di atti veri, ovvero ancora la creazione artificiosa di una fotocopia di un atto inesistente. A tal fine è del tutto indifferente che la copia sia autentica (nel qual caso vi sarebbe piuttosto un falso ideologico del soggetto certificante), tanto più quando, come nel caso di specie, la provenienza dell'atto e le circostanze del suo utilizzo ne facciano presumere la conformità all'originale e quindi inducano il privato a ritenere che tale atto pubblico originale sia esistente. La falsità, invero, è integrata non tanto e non solo dalla modificazione di una realtà probatoria preesistente (che nel caso di specie non c'è), ma anche dalla mendace e attuale rappresentazione di una siffatta realtà probatoria, creata appunto attraverso un simulacro o una immagine cartolare di essa (fotocopia o anche fotomontaggio), che è intrinsecamente idonea a ledere (e lede) il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, costituito dalla pubblica affidabilità di un atto, qualunque esso sia, proveniente dalla pubblica amministrazione. Sicché, in definitiva, ben può una fotocopia - fatta passare come prova di un atto originale che non esiste, del quale intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori - integrare una falsità penalmente rilevante ai sensi dell'art. 476 c.p. (Sez. 6, Sentenza n. 6572 del 10/12/2007, Capodicasa).
4. Vale la pena ricordare che, come ha correttamente osservato il pubblico ministero ricorrente, nel caso in esame le circostanze concrete inducevano a ritenere che le fotocopie corrispondessero ad originali realmente esistenti e quindi fossero assolutamente idonee a ledere il bene della fede pubblica (il pm ha osservato come gli atti erano redatti su carta intestata del comune, erano riportate le norme e le delibere che fungevano normalmente da presupposto in tali tipologie di atti, il contenuto, ad eccezione dei nominativi, era coincidente con quello utilizzato nei documenti genuini, la persona fisica titolare dell'organo che apparentemente emetteva l'atto era quella effettivamente preposta a quella funzione, l'atto veniva consegnato da un soggetto riconducibile alla pubblica amministrazione, le persone offese effettivamente ricevevano la disponibilità di quanto richiesto in conformità ai provvedimenti contraffatti).
5. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata anche in relazione alla (non ritenuta) sussistenza dei reati di falso;
il tribunale in sede di rinvio si atterrà, dunque, al seguente principio di diritto: "la fotocopia di un atto pubblico in realtà non esistente, ovvero frutto di alterazione o di contraffazione, integra una falsità penalmente rilevante ai sensi dell'art. 476 c.p. laddove, per le circostanze concrete in cui e per le persone da cui viene utilizzata sia idonea ad attestare l'esistenza di un originale conforme, con i connessi effetti probatori".
6. Il quarto motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari per il capo B23, deve essere accolto;
il tribunale del riesame esclude la sussistenza delle esigenze cautelari esclusivamente per la risalenza nel tempo della condotta, ma non tiene conto del fatto che a carico del AC sono state elevate numerose altre imputazioni commesse sino al 2010, che sarebbero indice di una pericolosità qualificata del soggetto e del rischio che siano reiterate condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede. Il tribunale, in ciò consistendo il vizio motivazionale, non ha operato una valutazione complessiva della condotta anche successiva al 2005 del AC, ma l'episodio di cui ai capo B23 non può essere decontestualizzato e valutato senza tener conto della realizzazione di condotte simili negli anni successivi. Anche su questo punto, dunque, il tribunale dovrà motivare nuovamente, tenendo conto delle specifiche osservazioni formulate sul punto dal pubblico ministero.
7. Il quinto motivo di ricorso, relativo al contestato reato di ricettazione, evidenzia ancora una volta una motivazione che non appare pienamente appagante;
fermo restando che spetta al giudice di merito la valutazione degli elementi di fatto, pur tuttavia si chiede al giudice di rinvio di spiegare meglio per quale motivo si deve ritenere, in mancanza di prova alcuna, che sia stato il IL a commettere il reato presupposto, non apparendo a tal fine sufficiente la considerazione che l'imputato lavorava presso l'ufficio postale ove il blocchetto di assegni era conservato. Tale circostanza, infatti, può avere semplicemente agevolato il contatto del IL con l'autore del reato presupposto, non essendo invece indice inequivocabile della sua partecipazione diretta a tale reato.
8. Il sesto motivo di ricorso, relativo al reato di cui all'art. 319 c.p., concerne l'attendibilità del IL ED e l'esistenza di riscontri individualizzanti (elementi entrambi esclusi dal Tribunale); anche su questi aspetti, pur essendovi una motivazione specifica alla pagina 4 dell'ordinanza impugnata, il ragionamento svolto dal tribunale è di tipo meramente assertivo e non risponde alle precise doglianze del Pubblico ministero;
il Giudice del riesame si limita ad affermare l'assenza di riscontri, senza spiegare perché i sequestri degli atti falsi presso l'abitazione del AC non avrebbero alcun rilievo nel confermare la veridicità di quanto affermato dal correo IL. Analogamente, il Tribunale non spiega perché la mancata indicazione precisa delle somme oggetto di dazione sia tanto importante, se si tiene conto del tempo trascorso e delle innumerevoli quantità di rapporti economici intrattenuti dal IL.
Anche su questo punto, pertanto, il Tribunale dovrà integrare la motivazione, eventualmente - ove lo ritenga - rivedendo la propria decisione.
9. Per i motivi esposti, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012