Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2012, n. 40415
CASS
Sentenza 17 maggio 2012

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Integra il reato di cui all'art. 476 cod. pen. la formazione di un documento presentato come la riproduzione fotostatica di un atto pubblico invero inesistente in originale.

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  • 1Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Rapporto con altri reati Il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo (possesso e fabbricazione di documenti falsi) è da ritenersi integrato quando il soggetto concorre nella contraffazione del falso documento valido per l'espatrio posseduto; la ratio della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo - è, infatti, quella di punire in modo più severo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma primo, solo se il possessore non ha concorso nella …

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  • 2Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
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  • 4La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019

    Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …

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  • 5Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2012, n. 40415
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40415
Data del deposito : 17 maggio 2012

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