Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2010, n. 24012
CASS
Sentenza 12 maggio 2010

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Massime1

Integra il reato di falsità materiale del privato in certificazione amministrativa (artt. 477 - 482 cod. pen.), la condotta di colui che alteri la copia fotostatica di un'attestazione sanitaria attraverso la cancellazione di alcune parole, e la produca in un giudizio civile di risarcimento dei danni, assumendo tale atto una potenzialità decettiva autonoma e rilevante, perché idoneo a trarre in inganno la pubblica fede.

Commentario1

  • 1La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019

    Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2010, n. 24012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24012
Data del deposito : 12 maggio 2010

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