Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale del privato in certificazione amministrativa (artt. 477 - 482 cod. pen.), la condotta di colui che alteri la copia fotostatica di un'attestazione sanitaria attraverso la cancellazione di alcune parole, e la produca in un giudizio civile di risarcimento dei danni, assumendo tale atto una potenzialità decettiva autonoma e rilevante, perché idoneo a trarre in inganno la pubblica fede.
Commentario • 1
- 1. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2010, n. 24012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24012 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1199
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 34541/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ EL, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 3.2.2009;
È presente il difensore avv. Stefano Rubeo del Foro di Roma, che deposita nomina sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dott. D'Angelo Giovanni), che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso:
L'avv. Rubeo conclude per l'accoglimento del ricorso. IN FATTO
EL EZ fu coinvolto in un incidente stradale per il quale sorse contenzioso quanto al risarcimento dei danni. Egli produsse al giudice civile una certificazione sanitaria, resa in forma di copia, riproducente la dichiarazione medica in cui, tuttavia, erano state cancellate le parole "sconosciuta" (l'identità dell'automobile) e "alitosi alcolica", rilevata a carico del paziente.
Fu condannato dal Tribunale di SM. C.V. in data 26.1.2007 per falsità in certificato e la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna il 3.2.2009.
Il ricorso dell'imputato, personalmente interposto, lamenta l'erronea applicazione della legge penale, poiché è giurisprudenza costante di legittimità che l'artefazione di una fotocopia non integra il delitto di falso materiale, bensì, nel ricorso di altri requisiti del delitto di truffa.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In tema di falsità materiale in certificazione, la giurisprudenza (evocata dal ricorrente) che esclude oggettivo rilievo penale alla falsificazione della copia, trova giustificazione allorquando il documento sia fedele e pedissequo ricalco dell'originale, senza che lo stesso introduca nella rappresentazione del fatto una difformità di qualche rilievo dalla matrice documentativa.
Quando, invece, come nel caso in esame, la copia prodotta nel procedimento civile diverga (ed in punti qualificati) dal documento da cui trae origine, l'atto si presenta quale attestato originale del fatto ed ove esso sia stato falsificato, assume una potenzialità decettiva autonoma e rilevante ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., perché idonea a trarre in inganno la pubblica fede.
A questa esatta conclusione è pervenuta la Corte territoriale e la sua decisione è esente da censura.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010