Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2007, n. 7385
CASS
Sentenza 14 dicembre 2007

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il delitto di falsità materiale (art. 476 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un inesistente provvedimento giudiziario al fine di ottenere una dilazione di pagamento, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un provvedimento giudiziario originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente.(Nella specie, l'imputato aveva esibito ad una banca la falsa fotocopia di un inesistente provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti di soggetto che l'imputato intendeva far apparire come responsabile di truffa ai suoi danni per ottenere la suddetta dilazione).

Commentari5

  • 1Truffa: sussiste se il venditore si finge solvibile e serio onorando solo i primi pagamenti
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi …

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  • 2Atto falso in fotocopia non è reato
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2020

  • 3Sentenza inventata, condanna per falso materiale (Cass. 45369/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019

  • 4La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019

    Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …

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  • 5Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2007, n. 7385
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7385
Data del deposito : 14 dicembre 2007

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