Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
Non integra il delitto di falsità materiale (art. 476 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un inesistente provvedimento giudiziario al fine di ottenere una dilazione di pagamento, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un provvedimento giudiziario originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente.(Nella specie, l'imputato aveva esibito ad una banca la falsa fotocopia di un inesistente provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti di soggetto che l'imputato intendeva far apparire come responsabile di truffa ai suoi danni per ottenere la suddetta dilazione).
Commentari • 5
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La massima In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi …
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Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
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La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2007, n. 7385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7385 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/12/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2986
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 9076/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OL, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 9.1.2007 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza 6.12.2003 del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato OL IA responsabile del reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p. commesso in epoca prossima al 22.1.2002, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione, sospesa.
1.1. Il fatto oggetto di contestazione consisteva nell'avere il IA esibito alla RAS BANK, al fine di ottenere una dilazione di pagamento, la copia di una falsa ordinanza di custodia cautelare del Giudice delle indagini preliminari di Gamacchio emessa nei confronti di tale Flavio Neuroni, che il IA intendeva far apparire averlo truffato.
2. A ragione della sua decisone la Corte di merito osservava che non poteva escludere la sussistenza del reato ipotizzato il fatto che l'imputato avesse presentato una copia fotostatica del documento, giacché l'approntamento della copia comportava la predisposizione dell'atto fotocopiato.
3. Ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
3.1. Con unico motivo lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 482 c.p. osservando che la mera predisposizione di una riproduzione fotostatica di un atto in realtà inesistente non integra mai il reato di cui all'art. 482 c.p. ne' altra ipotesi di falso documentale (cita sez. 5, 8.6.2005, RV 232320) giacché la sanzione colpisce la immutatio veri non la imitatio veri e la formazione di una copia senza indicazione di autenticità non ha valore d'originale, neppure ove in concreto risultasse idonea ad ingannare i terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di merito ha osservato che la formazione della falsa copia presupponeva la creazione di un falso originale, dal quale quella era tratta, così assumendo che la esibizione della fotocopia era dimostrazione della materiale falsa realizzazione di un atto pubblico, condotta nella quale si risolveva il reato contestato.
2. Osserva il Collegio che tali proposizioni non possono essere condivise.
La circostanza che per formare la falsa copia l'imputato avesse formato e utilizzato un falso originale è proposizione sguarnita d'ogni riscontro probatorio e mai contestata prima. Ed è circostanza oltretutto poco verosimile, giacché non è dato comprendere perché si sarebbe dovuto procedere alla formazione di un falso originale per produrre una copia quando più immediata e semplice, e alla portata di chiunque, era la elaborazione di un fotomontaggio.
3. In realtà secondo la giurisprudenza di questa Corte la formazione ad opera del privato di una falsa fotocopia un documento originale inesistente, presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che confermi la sua originalità o la sua estrazione da un originale esistente, non integra alcun falso documentale, anche ove detta copia abbia in astratto e per la sua verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi, potendo in tal caso il suo uso essere sanzionato come truffa o ad altro specifico titolo (Sez. 5, n. 34340 del 08/06/2005, Concone, citata dal ricorrente e conformi n. 4406 del 4.3.1999, Pegoraro;
n. 11185 del 5.5.1998, Detti;
Sez. 5, del 02.02.1995, Pinto). E risalente è l'affermazione che "la copia di un atto o di un contrassegno costituente l'attestazione di un atto assume il carattere di documento solo in seguito alla pubblica autenticazione del contenuto dell'atto o del contrassegno" (Sez. 5, del 08.02.1991, Bertuzzi, rv. n. 187084: conforme Sez. 5, 13.03.1986, Gonfaloni). Sarebbe d'altro canto davvero irragionevole ritenere che mentre la simulazione di una copia falsamente autenticata di un documento inesistente è punibile ai sensi dell'art. 478 c.p., la formazione di una copia priva d'ogni attestato di conformità al supposto originale debba essere punita, come nel caso in esame, a mente dell'art. 476 c.p.. È pacifico, al contrario che, allorché la copia di un documento si presenti con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da volere sembrare un originale, ed averne l'apparenza, e venga usata non come fotocopia ma come originale, ovvero quando la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme la contraffazione è sanzionarle ex artt. 476 o 477 c.p., a seconda la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (tra molte cfr. Sez. 5, n. 9366 del 22.05.1998; Sez. 5, n. 5401 del 02/12/2004, Polloni e ivi citate).
3. Ora nel caso di specie non è mai stato posto in discussione che la fotocopia fosse stata esibita ed usata come tale dall'imputato, nè che detta copia non avesse alcun requisito, ne' di forma ne' di sostanza, capace di farla sembrare una provvedimento giudiziario originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. Anzi, vuoi per la sua forma vuoi per i suoi contenuti, neppure risulta che la fotocopia di cui si discute avesse in astratto, per verosimiglianza, alcuna attitudine a trarre in inganno i terzi ne' che abbia, in concreto, tratto in inganno il soggetto cui venne esibita.
4. Non v'è in conclusione elemento che possa condurre ad affermare che la simulazione della fotocopia di cui si discute e la sua esibizione siano riconducigli all'ipotesi di un falso documentale e integrino la fattispecie di cui all'art. 476 c.p. contestata. La sentenza impugnata deve per l'effetto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2008