Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
1 5 31 8 /01 Reg. gen. N° 18170/1998 Udienza del 2001 Oggetto: risoluzione contrato comp vend risarcimer PU BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE вот мане Rep. 1893Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. MARIO SPADONE Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere a studio Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere d IL SOLE 24 ORE) 6005 Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere 10 APR. 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLERIA D'ANGELO MA ROSARIA, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dall'avv. Gino Amatucci, come da procura in atti
- ricorrente -
DD674484
contro
B.P.M. COSTRUZIONI S.p.a. in liquidazione. in persona del liquidatore domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. difesa dall'avv. Arturo de Felice, come da procura in atti
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 18 giugno 1998. 18170 1998 D'GE B.P.M. Costruzioni 18/01 Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Ugo Riggio;
Udito l'avv. Gino Amatucci. Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto P. G. dott. Marco Pivetti. che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del primo e secondo motivo del ricorso, il rigetto del terzo, l'accoglimento del quarto, assorbiti gli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'8 marzo 1988 la B.P.M. COSTRUZIONI S.p.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno Maria Rosaria D'GE, al fine di ottenere la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare stipulato con la medesima, nonché il rilascio dell'immobile compravenduto ed il risarcimento del danno. Deduceva che con atto per notaio Moroni del 16 dicembre 1987 aveva н о venduto alla D'GE un negozio sito in Battipaglia, esteso circa mq. 100, per il prezzo di £. 122.000.000, di cui l'acquirente aveva pagato solo £. 2.000.000, restando debitrice dei restanti 120 milioni. Senonché costei, che aveva ottenuto il possesso dell'immobile, sosteneva invece di aver completato il pagamento. profittando di una quietanza rilasciatale dalla società attrice su di una fattura coeva alla vendita, che avrebbe dovuto servire solo ad affrettare l'espletamento della pratica di finanziamento bancario a lei occorrente. Costituitosi il contraddittorio. la convenuta impugnava la domanda sostenendo di avere effettivamente pagato il prezzo dovuto, ed in via riconvenzionale deduceva che il locale acquistato aveva una superficie inferiore a 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 3 quella pattuita, per cui chiedeva la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno. All'esito, con sentenza del 1° marzo 1994, il Tribunale di Salerno rigettava le domande proposte da entrambe parti. Riteneva quel giudice che la quietanza è un atto unilaterale che fa piena prova dello specifico pagamento di una determinata somma di denaro, e che l'esistenza del fatto estintivo non può essere dimostrata con mezzo di prova diverso da quella che l'art. 2732 c.c. richiede perché venga meno l'efficacia della confessione, e quindi con esclusione della prova testimoniale o dei semplici elementi indiziari. Quanto alla riconvenzionale proposta dalla convenuta ne rilevava l'assoluta carenza probatoria. n o La Corte di appello di Salerno, a seguito di impugnazione principale della B.P.M. Costruzioni ed incidentale della D'GE, con sentenza del 18 giugno 1998, in accoglimento del gravame principale dichiarava la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti il 16 dicembre 1987, condannando la D'GE al rilascio dell'immobile oltre che al risarcimento dei danni, che determinava in £. 37.800.000, con gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Rigettava invece l'impugnazione incidentale, ponendo le spese di entrambi i giudizi a carico della parte soccombente. La corte d'appello rilevava che dalla documentazione prodotta risultava inequivocabilmente che la D'GE aveva chiesto alla Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia un finanziamento artigiano di £. 120.000.000, da garantire mediante ipoteca sull'immobile compravenduto, ottenendo in data 30 aprile 1987 una delibera favorevole. Risultava altresì che la stessa aveva stipulato, con atto 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 4 Moroni del 29 dicembre 1987, il contratto di finanziamento con detta banca, per l'importo suddetto, previo rilascio di cambiali. In base a tale atto la banca avrebbe proceduto direttamente al pagamento delle spese d'acquisto, previa rinuncia alle relative fatture, con ipoteca sull'immobile. Era inoltre pacifico che la D'GE non aveva più perfezionato il finanziamento. per cui gli importi stanziati non erano stati versati al venditore. Ciò premesso rilevava il giudice d'appello che la quietanza costituisce solo una dichiarazione unilaterale. non vincolante per la parte cui è diretta per cui, allorché il venditore deduca che, nonostante abbia rilasciato quietanza liberatoria per l'intero prezzo della vendita, in realtà ne ha ricevuto solo una parte e chieda di provare tale assunto, non si è in presenza di una simulazione del contratto, per cui l'ipotesi esula dalla disciplina di cui all'art. 1414 c.c. Inoltre, trattandosi di una ipotesi di nullità della confessione per assoluta mancanza della volontà confessoria, è ammissibile la prova testimoniale. Inoltre la richiesta di accertamento della simulazione non costituiva una domanda proposta per la prima volta in appello, poiché sin dall'inizio la B.P.M., indipendentemente dalla terminologia usata, aveva prospettato una situazione di simulazione della quietanza, chiedendone l'accertamento in via incidentale. Sul piano probatorio tale ipotesi aveva trovato conferma, poiché nell'atto pubblico di vendita si era dato atto che, del prezzo di £. 122.000.000, due milioni erano stati già versati in contanti, mentre il residuo sarebbe stato corrisposto con finanziamento artigianale della Cassa Rurale di Battipaglia, per cui era inverosimile che nella stessa giornata la D'GE avesse invece pagato in contanti gli altri 120 milioni alla venditrice, sottoscrivendo poi ugualmente il contratto di finanziamento con detta banca, senza peraltro presentarsi ad incassare 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio.. 1 0 la somma. Inoltre i testi De AN e De TI, contabili della società venditrice, avevano confermato che il prezzo residuo non era stato mai corrisposto e che le quietanze erano state rilasciate al fine di rendere più spedita la pratica di finanziamento, mentre l'acquirente non era stata in grado di indicare le circostanze e modalità dell'asserito pagamento, né di produrre copia degli eventuali assegni emessi a tale fine. Ha chiesto la cassazione di detta sentenza la D'GE in base a nove motivi di ricorso, illustrati anche con memoria. ai quali resiste la B.P.M. costruzioni in liquidazione con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia anzitutto la violazione degli artt. 1453 e segg. c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.. sostenendo che nella sentenza emessa non vi sarebbe corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto, pur avendo la B.P.M. chiesto solo la risoluzione del contratto di compravendita del terraneo, la corte di appello, nella ricostruzione dei fatti posta come premessa alla decisione, aveva allargato l'indagine al contratto preliminare intercorso tra le parti, relativo anche ad altro immobile ed al coniuge della ricorrente. Il motivo non è fondato. Quella alla quale fa riferimento la ricorrente, infatti, non costituisce una indagine in senso tecnico, non essendo finalizzata ad alcuna pronuncia relativa agli altri contratti intercorsi tra le parti, ma è solamente l'esposizione di fatti pregressi, utile ai fini di una migliore comprensione della situazione complessiva dei rapporti tra la D'GE e la B.P.M. Costruzioni. In altri termini il preliminare di vendita comprendente sia il locale terraneo che l'appartamento non è stato 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 6 preso in considerazione dalla sentenza impugnata come fatto costitutivo degli effetti giuridici riconosciuti con la decisione, ma solo come argomento indiziario relativo alla simulazione della quietanza in contestazione. Con il successivo motivo la D'GE lamenta altra violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. ed il difetto di motivazione, sostenendo che la corte d'appello avrebbe posto a base della decisione il prezzo effettivo di £. 290.000.000, stabilito con il contratto preliminare, dichiarando la simulazione dello stesso, senza che vi fosse stata una richiesta in proposito da parte dell'attrice o che vi fosse una nullità rilevabile d'ufficio, non trattandosi di simulazione assoluta. п л Anche questa interpretazione della sentenza impugnata non corrisponde alla realtà, poiché la decisione della corte di appello salernitana non ha dichiarato né ha ritenuto la simulazione assoluta o relativa del contratto di compravendita o del contratto preliminare, ma solo la simulazione della quietanza relativa al pagamento del prezzo. Così pure la sentenza non ha neppure accertato l'inadempimento in relazione al prezzo di £. 290.000.000 di cui al contratto preliminare complessivo, poiché in essa si parla esclusivamente dell'inadempimento relativo al prezzo del locale terraneo. Violazione dello stesso art. 1414 c.c., in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c. viene poi denunciata per avere la corte dato ingresso alla domanda di simulazione della quietanza apposta sulla fattura, pur trattandosi di domanda nuova alla quale ella si era opposta. Questo motivo ripropone altra analoga doglianza già sottoposta all'esame della corte di appello e da questa correttamente disattesa in base al rilievo che 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 nella domanda iniziale della B.P.M. era presente, a prescindere dalla formulazione e dalla terminologia usate, la deduzione relativa alla simulazione della quietanza. La ricorrente tenta di superare tale affermazione con argomentazioni concernenti la distinzione tra questione preliminare o pregiudiziale e accertamento incidentale che non risultano assolutamente pertinenti, per cui risulta incomprensibile il ricorso a tali concetti, che non consentono di superare la decisione presa sul punto dalla corte di merito. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1324, 1414, 1417. 2722, 2726 e 2732 c.c. in relazione agli artt. 345 e 356 c.p.c., nonché il vizio di motivazione. sostenendo che nella fattispecie si sarebbe verificata un'ipotesi di simulazione, che non avrebbe potuto essere provata né con testimoni м ы né con documenti diversi da una controdichiarazione rilasciata dall'altra parte, in base al combinato disposto degli artt. 1417 e 1324 c.c.. applicabile anche agli atti di quietanza. Il motivo attiene alla questione, piuttosto controversa in giurisprudenza, relativa alla applicabilità alla quietanza delle limitazioni in tema di prova della simulazione nonché, più in generale, di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. Partendo dai limiti posti dalla legge alla prova per testi e per presunzioni quando la domanda di accertamento della simulazione sia proposta da una delle parti, si è rilevato che le limitazioni poste dagli artt. 1417 e 2722 c.c. si applicano solamente ai contratti e non agli atti unilaterali non recettizi, quali sono le quietanze, mentre con riferimento alle limitazioni di cui agli artt. 2722 e 2723 c.c. è stato affermato che le stesse si applicano solo ai documenti aventi contenuto negoziale e non ai documenti contenenti dichiarazioni unilaterali (vedasi, tra tante: 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 Cass. 19 novembre 1999 n. 12826; 16 aprile 1993 n. 4522; 31 marzo 1988 n. 2716). Di segno contrario sono invece altre decisioni, come Cass. 28 gennaio 2000 n. 988; 28 luglio 1997 n. 7021; 7 ottobre 1994 n. 8229. Ritiene questo Collegio che non vi sia ragione per discostarsi dalla prima tesi, poiché l'espressione documento usata dagli artt. 2722 e 2723 c.c. deve essere intesa nel senso di atto scritto avente un contenuto negoziale, con il quale sia in contrasto il patto aggiunto o contrario che si vuole provare con i testimoni, per cui i limiti alla prova testimoniale posti dalle norme suddette non operano nel caso della quietanza, che è un atto unilaterale non racchiudente alcuna convenzione, vale a dire una dichiarazione della parte che la rilascia di avere ricevuto una determinata somma, che non vincola in alcun modo la parte alla quale è diretta. Pertanto, quando il venditore deduca, come nel contratto, che nonostante abbia и м rilasciato quietanza liberatoria dell'intero prezzo della compravendita, ha in realtà ricevuto solo una parte del prezzo stesso, e chieda di provare tale assunto, non si è in presenza di una simulazione del negozio neppure con riguardo all'ammontare del prezzo della compravendita, per cui l'ipotesi esula dalla disciplina degli artt. 1414 e segg. c.c., comportando soltanto l'indagine sulla verità della dichiarazione unilaterale del venditore di non avere ricevuto il prezzo integrale, e non sulle pattuizioni relative all'ammontare del prezzo e sulle modalità di pagamento dello stesso. Viene poi denunziato il vizio di motivazione della sentenza per illogicità e contraddittorietà. Secondo la ricorrente la corte di appello avrebbe stravolto il significato delle deposizioni testimoniali raccolte, poiché il teste De AN si era limitato a dire che quando si stipulava un atto in cui vi era un contratto di mutuo 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 9 agevolato veniva rilasciata immediatamente la fattura, e solo dopo, quando avveniva l'erogazione del mutuo, veniva attestato il pagamento della fattura. Pertanto, la B.P.M. non avrebbe avuto alcun motivo per quietanzare anticipatamente la fattura, tanto più che la concessione del mutuo era stata già approvata. Neppure tale motivo risulta meritevole di accoglimento. Infatti delle deposizioni dei testi De AN e De TI il giudice di appello ha valorizzato altri passaggi, vale a dire quelli in cui costoro, quali contabili e amministratori della società venditrice, hanno riferito che il prezzo residuo non era stato mai versato dalla D'GE e che la quietanza era stata rilasciata fittiziamente. per rendere più spedita l'operazione di finanziamento (vedi pag. 12 della sentenza). Tali affermazioni sono state evidentemente ritenute dalla corte salernitana ben più rilevanti. poiché si riferivano specificamente al caso in esame, mentre le altre dichiarazioni riportate dalla ricorrente riguardavano solamente la prassi seguita solitamente nelle altre vendite. Con il successivo motivo la D'GE denunzia la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione: la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che l'atto pubblico era stato stipulato il 16 dicembre 1988, anziché il 16 dicembre 1987. come risultava dagli atti di causa, e quindi non avrebbe rilevato che dopo la sua stipula la B.P.M. aveva ricevuto ben £. 70.340.000 mediante assegni incassati tutti nel 1988, come risultava dalle fotocopie dei titoli. La corte avrebbe inoltre commesso degli errori nel conteggio delle somme effettivamente dovute dalla D'GE e dal di lei marito, che in base 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 10 al contratto preliminare prodotto avevano acquistato, oltre al locale terraneo, anche un appartamento, che poi era stato intestato allo Spinelli. Il motivo appare ugualmente infondato, e comunque pretestuoso. La data del contratto di cui trattasi risulta erroneamente indicata come 16.12.1988 solo una volta nella sentenza, per un evidente errore di dattilografia. La stessa data risulta invece indicata correttamente come "16.12.87" in tutto il resto del documento (vedansi le pagg. 3, 7, 8, 12, nonché nel dispositivo a pag. 17), per cui non può ragionevolmente dubitarsi che nel prendere la propria decisione il giudice di appello non abbia tenuto presente la data esatta in cui venne stipulato il contratto. Del tutto irrilevante è poi il riferimento ad assegni per un ammontare di £. 70.340.000 incassati nel 1988 e di cui la corte di merito non avrebbe tenuto conto, posto che la D'GE sostiene di avere pagato l'intero prezzo del locale terraneo nello stesso giorno in cui venne stipulato il contratto relativo a tale immobile e, da quanto risulta dalla sentenza (non impugnata sul punto), non ha mai indicato le modalità del pagamento. né indicato eventuali assegni ad esso riferentisi. Con il settimo motivo la D'GE denunzia poi la violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. ed il vizio di motivazione, per non avere la corte di appello, nel dichiarare la risoluzione del contratto di vendita, disposto la restituzione alla D'GE delle somme da lei versate, in base alla documentazione prodotta. Inoltre la corte aveva erroneamente sostenuto che parte delle somme da lei versate andavano imputate a spese di estinzione del mutuo, sebbene ella avesse prodotto copia degli assegni incassati dalla B.P.M. 18170 1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 11 Il motivo risulta piuttosto singolare, poiché la sentenza, oltre a dare atto che del prezzo di £. 122.000.000 relativo al locale terraneo l'acquirente aveva corrisposto alla venditrice solo £. 2.000.000, ha anche condannato la D'GE al risarcimento dei danni nella misura di £. 37.000.000 oltre interessi. per cui non si comprende quali restituzioni avrebbe dovuto imporre alla venditrice, la quale potrà al più eccepire il pagamento della modesta somma in sede di esecuzione della sentenza. La ricorrente lamenta, ancora, la violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c.. nonché il difetto di motivazione, per essere stata condannata anche al risarcimento del danno, sebbene di esso non fosse stata data né offerta prova alcuna. Inoltre la u ni corte avrebbe liquidato il danno nella misura di £.
3.600.000 annue senza fornire alcuna indicazione in ordine al criterio usato per la liquidazione, mentre avrebbe dovuto tenere conto del fatto che mentre ella era in possesso del locale la venditrice ha avuto nella propria disponibilità le somme versatele in pagamento, percependo i relativi interessi. Il motivo deve essere disatteso poiché la corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla determinazione dell'ammontare del danno (che era in re ipsa), anzitutto tenendo presente che il terraneo, di circa mq. 100, è ubicato in una zona di lottizzazione tra la strada statale 18 e la via Barassi di Battipaglia, quindi in località non centralissima per cui, tenuto conto dei prezzi correnti, detraendo oneri e tributi, ha ritenuto adeguato il valore locativo di £.
3.600.000 annue, pari a £. 300.000 mensili. Trattasi di una liquidazione effettuata in base a dati di comune esperienza, per la quale non era affatto indispensabile la 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 12 nomina di un consulente tecnico, che costituisce comunque una scelta discrezionale del giudice. Infine la D'GE, denunziando la violazione degli artt. 1218 e segg. c.c. ed il difetto di motivazione si duole del rigetto del suo appello incidentale proposto per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del mutuo agevolato concessole dalla banca a causa della pretesa della venditrice di presenziare all'erogazione del denaro solo se le fosse stato versato l'importo di £. 120 milioni, sebbene l'avesse già ricevuto. Il motivo, alla stregua del rigetto di quelli precedenti, deve essere disatteso, essendo evidente che la venditrice. non avendo ricevuto dalla D'GE la somma di £. 120.000.000, aveva ben motivo di volere presenziare alla erogazione del mutuo da parte della banca, dovendone incassare il relativo importo. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 180000 1 0 0 D 2 E . oltre a £.
5.000.000 per onorari. R L L P E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile A C N 0 A 1 C della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2001. logo liggio est. 18170/1998 D'GE B.P.M. Costruzioni IL CANCELLIERE C1 Udienza del 9 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. ValeriaMeri UFFICIO DELLS ENTRATE ROMA 2 Registrato in 1.8 SET. 2001 4 41899 370.000 al n. 60000 trecentoolsulmily (lire p. Dirigente, (Dott.ssa Maria are ULIPPO) 310000 Il Responsabile Cludiziari (Dr. MIRACOCHINI) 9 1 0