Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2002, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
: Aula 'A' 07854/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 18122/99 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere Cron. 11651 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Saverio Consigliere Rep. TOFFOLI Dott. Giovanni Rel. Consigliere Ud. 22/02/02 AMOROSO Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: LL ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIACINTO CARINI 64/A, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA VERNILE MURGIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO VERNILE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 811 -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 232/99 del Tribunale di RIETI, emessa il 26/05/99 R.G.N. 266/98; Depel 2828/6/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato MARIO VERNILE;
udito l'Avvocato EMILIA FAVATA per delega ANTONINO CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 18123/99 r.g.n. ud. 22 febbraio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore di Rieti, quale giudice lavoro, depositato in data 23 ottobre 1996, EL NU conveniva in giudizio l'INAIL per ottenere la costituzione e la corresponsione in suo favore della rendita di cui all'art.85 T.U. 30 giugno 1965 n.1124. Assumeva che la morte del proprio coniuge, ZI EZ, già titolare di rendita INAIL a causa dell'inabilità riconosciutagli nella misura del 38%, fosse da porre in relazione causale o quantomeno concausale con il trauma fisico già indennizzato e conseguente all'infortunio dal medesimo subito nel 1992. Il Pretore,con sentenza n.266 del 1998,accoglieva la domanda uniformandosi al parere espresso dal consulente tecnico, il quale accertava la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento patologico determinante il decesso ed i postumi dell'infortunio. Detta pronuncia veniva impugnata dal soccombente Istituto. Il Tribunale di Rieti, dopo avere rinnovato le indagini medico- legali, con la sentenza 26 maggio - 28 giugno 1999 n.232, riformava la decisione di primo grado. Osservava il tribunale che dall'esame della C.T.U effettuata dalla dott.ssa Manuela SERVA, specialista in medicina legale e dalla documentazione in atti, era emerso che il sig. EZ ZI (coniuge della EL) era affetto in vita, a seguito di infortunio del 4.10.1992, da rottura del cieco con emicolectomia ed esiti di fratture scomposte della 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 costola dell'emitorace destro;
che, per detto infortunio, godeva di una rendita INAIL in relazione ad una inabilità del 31%; che in data 23.10.1993 decedeva a seguito di miocardiosclerosi ed insufficienza coronarica acuta. 3 In ordine a detto decesso la dott.ssa Serva rilevava in particolare che il ZI da molto soffriva di ipertensione arteriosa e -in parte a seguito anche di detta ipertensione, una mai ben controllata farmacologicamente di una compromissione miocardica;
patologie queste che avevano determinato il decesso dello stesso. Nessuna prova vi era invece proseguiva il CTU - dell'esistenza di una correlazione tra trauma fisico subito dal ZI a seguito dell'infortunio sul lavoro ed un peggioramento - a causa dello stress da questo causato - della ipertensione già in esso presente. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione la EL con un unico motivo di ricorso. L'Istituto intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 D.L. 636/39 e successive modificazioni nonchè degli articoli 132 n.4 e 445 c.p.c.; lamenta inoltre l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare si duole del fatto che nella pronuncia impugnata - nonostante fossero state presentate note critiche del consulente tecnico di parte - si afferma che non vi erano state deduzioni di parte quanto alle conclusioni del consulente d'ufficio.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Giova premettere che - come ha osservato la difesa dell'Istituto - la rendita prevista dall'art. 85 T.U. n.1124/65 spetta ai superstiti di chi era titolare di rendita concessa a norma del precedente art. 74 T.U. solo ove il decesso di costui dipenda dall'infortunio (o dalla malattia professionale) che ha 4 dato luogo alla rendita stessa oppure quando l'evento lavorativo si ponga quale fattore accelerante del decesso determinato da altra causa. Il rapporto di causalità o di concausalità tra infortunio (o malattia professionale) e decesso deve essere accertato in concreto. In proposito questa Corte ha affermato che le conseguenze inabilitanti di una infermità di natura professionale assumono il ruolo di concausa della morte del lavoratore, causata da malattia sopravvenuta e indipendente dai postumi dell'infortunio solo quando si accerti che essi, oltre ad avere prodotto la debilitazione dell'organismo. di per sè non idonea ad influire sul decesso con efficienza causale determinante, abbiano anche inciso concretamente sui caratteri della malattia sopravvenuta, accelerandone il decorso verso l'esito letale (Cass. 9 febbraio 1999 n.1107; 5 febbario 1998 n.1196; 25 magiio 1995 n.5775). La prova delle condizioni richieste perchè i postumi dell'infortunio possano considerarsi concausa 16. rua nella determinazione della morte avvenuta ad opera della malattia sopravvenuta, che è però anticipata dagli esiti dell'infortunio, deve essere fornita, ai sensi dell'art.2697 cod. civ.. da chi richiede la prestazione previdenziale.
2.2. Nella specie il Tribunale ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui il ZI era morto per ipertensione arteriosa ed insufficienza coronarica e che l'evento era da riferire a tale autonoma patologia, senza che gli esiti del pregresso infortunio sul lavoro avessero avuto alcuna efficienza causale. - pur in disparte l'ambiguo rilievo, espresso in sentenza, secondo cui la Però il tribunale motivazione del consulente d'ufficio di secondo grado era conforme a quella del c.t.u. di primo grado, mentre in realtà quest'ultimo aveva ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra gli esiti dell'infortunio e l'evento letale (valutazione questa comunque poi non condivisa dal tribunale in altra parte della sentenza stessa) - giunge alla conclusione di ritenere l'inefficacia concausale degli esiti dell'infortunio sul lavoro, rilevando anche che, in ordine a tali conclusioni del consulente d'ufficio, non vi erano state controdeduzioni da parte della EL, senza tener conto che 5 quest'ultima aveva prodotto una relazione di un consulente di parte e note critiche di quest'ultimo alla consulenza d'ufficio (puntualmente richiamate nel ricorso), le quali quindi non risultano affatto valutate dal tribunale. In proposito questa Corte ha già affermato che le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova, ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non esplicitamente confutate. devono ritenersi implicitamente disattese;
nel caso in cui, però, i rilevi esposti nella consulenza di parte siano così precisi e circostanziati da condurre a conclusioni diverse da quelle trascritte nella c.t.u. ed adottate in sentenza, il giudice, che ometta di esaminarli analiticamente, incorre nel vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass., sez. lav., 3 marzo 1997, n. 1875). Nella specie, al di là del carattere più o meno preciso e circostanziato dei rilievi del consulente di erroneamente parte, c'è più semplicemente che il tribunale ha predicato la mancata contestazione delle conclusioni invece del consulente d'ufficio, contraddetta dalle critiche svolte dal consulente di parte, non disattese, neppure implicitamente, dal tribunale. Ciò comporta un vizio di motivazione della sentenza impugnata, vizio che dovrà essere emendato dal giudice di rinvio.
3. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2002. Il consigliere estensore Il Presidente GiovanniAmoroso (Vincenzo Trezza)Vinceuro Tresore %% fieven 6 3 3 5 0 1 . . N T A S R 3 I I A 9 A D L T 6 , C , - O E 1 A L D 1 R L O S P N E I A G C D G E I A L O A T A S A O D O T L P T E L , I E M R O I I D R D A T S D I O G E E T R N E S E