Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Edilizia res. pubblica. Dott. Giovanni OLLA Rilarister occupprime - Presidente just tolo-Fathisfeciecurs0 4 7 4 1 /03 Dott. Maria Gabriella L 11862/00 CELENTANO Dott. Walter Dott. Luigi MACIOCE Consigliere DI PALMA Rel. Consigliere- Cron. 19791 Dott. Salvatore Rep. 1300 ha pronunciato la seguente Ud. 09/01/2003 SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso l'avvocato ROBERTO VILLANI, che 10 rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
IN GOFFREDO;
intimato avversO la sentenza n. 11455/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore 24 3 200 DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con decreto n.235/93, notificato il 17 apri- le 1993, 1'I.A.C.P. della provincia di Roma intimò a - ai sensi dell'art.18 del d. P.R. 30 GO NI dicembre 1972 n.1035 (Norme per l'assegnazione e la re- voca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residen- ziale pubblica) e dell'art. 32 della legge regionale del Lazio 26 giugno 1987 n.33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di loca- zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, via Jesi n.13, in quanto dallo stesso occupato senza titolo;
che avverso tale decreto il NI, in data 12 maggio 1993, propose ricorso dinanzi al Pretore di Ro- ma, chiedendone la dichiarazione di nullità e deducen- do, in particolare, la carenza di potere ad emettere il decreto di rilascio da parte dell'I.A.C.P. di Roma, in .. quanto non titolare della proprietà dell'alloggio, ed inoltre che egli, quale possessore dell'immobile sin 2 dal 1963, aveva proposto dinanzi al Tribunale di Roma domanda di acquisto della proprietà dello stesso per intervenuta usucapione;
che, costituitosi, l'I.A.C.P., nel resistere alla domanda, ribadi, tra l'altro, la propria legittimazione ad adottare il decreto di rilascio dell'alloggio quale gestore dell'immobile in questione;
che il Pretore adito, con sentenza n.4064/96 del 20 giugno 1996, dichiarò nullo il predetto decreto di rilascio;
che, a seguito di appello dell'Istituto, cui re- sistette il NI, il Tribunale di Roma, con sentenza n.11455 del 23 giugno 1999, rigettò il gravame, affer- mando quanto segue: "Osserva il Tribunale che le argo- mentazioni proposte dall'appellante potrebbero ritener- si fondate solo una volta raggiunta la prova che l'immobile oggetto del provvedimento di rilascio, emes- So ai sensi dell'art.18 DPR 1035/1975 [recte: 1972], abbia una effettiva destinazione pubblicistica. L'appellante, infatti, prospetta come circostanza ormai acquisita che l'immobile detenuto senza titolo dal Man- cini.... è un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Tut- tavia, non risulta in alcun modo, tantomeno dal decreto di rilascio del 17.4.1993, impugnato ai sensi 3 dell'art.11 DPR 1035/72 [recte: in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione e non del disposto dell'art.11 comma 13 del d. P. R. n.1035 del 1972, riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione: cfr., e pluribus, Cass., a S. u., n. 9647 del 2001], che l'immobile in questione possa essere considerato un alloggio di edilizia residenziale pubblica così come inteso dall'art.1 del decreto ri- chiamato (alloggio costruito dallo Stato o con il con- tributo dello Stato), peraltro gestito dall'odierno ap- pellante. Pertanto, in difetto di prova concernente la predetta destinazione pubblicistica può condividersi l'assunto del Pretore il quale ha ritenuto l'assenza in concreto di un potere d'imperio che legittimerebbe 1'Istituto ad emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 18 del DPR 1035/1972"; - che avverso tale sentenza l'Istituto Autonomo Ca- se Popolari per la provincia di Roma ha proposto ricor- so per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che GO NI, benché ritualmente intima- to, non si è costituito, né ha svolto attività difensi- va. j Considerato in diritto che, con il primo (con cui deduce: "Violazione 4 dell'art.360 n. 3 c.p.c. in relazione alla disciplina dettata dal D.P.R. 1035/72 art. 18") ed il secondo moti- Vo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 4 legge 20.3.1865 n. 2248 all.E") che possono essere esaminati congiuntamente, avuto ri- guardo alla loro stretta connessione - il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo: a) - che il Giudice d'appello avrebbe erroneamente applicato la normativa che disciplina il potere di autotutela degli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pub- blica, in quanto nessuna delle norme richiamate dal Giudice stesso imporrebbe alla P.A., al di là della me- l'onere di dimostrare, nell'ambito ra enunciazione, provvedimento di autotutela, l'appartenenza del dell'immobile occupato abusivamente all'edilizia resi- denziale pubblica;
b) - che i Giudici a quibus avrebbero violato il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, in forza del quale sarebbe spettato alla parte, la quale ne contesti la legittimi- tà, dare la prova specifica che mancavano i presupposti di fatto per l'emissione del decreto di rilascio dell'immobile in questione;
che, con il terzo motivo (con cui deduce: i n. 3 e 5 c.p.c. in relazione "Violazione dell'art.360 e 116 c.p.c."), il ricorrente critica, agli artt. 115 altresì, la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, lamentando l'omesso esame, da parte dei Giudici d'appello, dei documenti prodotti in causa, ed in particolare dell'atto introduttivo del giudizio, promosso dal NI ed avente ad oggetto la domanda di acquisto dell'immobile in questione per in- tervenuta usucapione, nel quale proprio il NI con- viene in giudizio il Ministro dei lavori pubblici, qua- le proprietario dell'immobile stesso, e 1'I.A.C.P. di Roma, quale gestore del medesimo;
sicché, risulterebbe documentalmente provata e, comunque, pacificamente am- messa la qualificazione dell'alloggio de quo siccome di edilizia residenziale pubblica;
che il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione;
che la ratio decidendi della sentenza impugnata sta nell'affermazione, secondo cui - a fronte della contestazione, da parte dell'odierno intimato, della sussistenza, in capo all'Istituto ricorrente, del pote- re di ordinare il rilascio dell'alloggio de quo ai sen- si dell'art.18 comma 1 del d. P. R. n. 1035 del 1972, in ragione della ulteriore contestazione che l'alloggio stesso sia qualificabile come di "edilizia residenziale pubblica" "non risulta in alcun modo, tantomeno dal decreto di rilascio del 17.4.1993.... che l'immobile in questione possa essere considerato un alloggio di edi- lizia residenziale pubblica così come inteso dall'art.1 del decreto richiamato (alloggio costruito dallo Stato con il contributo dello Stato), peraltro gestito dall'odierno appellante"; sicché, “in difetto di prova concernente la predetta destinazione pubblicistica può condividersi l'assunto del Pretore il quale ha ritenuto l'assenza in concreto di un potere d'imperio che legit- timerebbe l'Istituto ad emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 18 del DPR 1035/1972"; - che tra i molteplici vizi di tale sentenza, de- nunciati dal ricorrente nei tre motivi del ricorso, ri- saltano immediatamente quelli dedotti nel terzo motivo;
che, infatti, la motivazione della sentenza stes- sa appare, innanzitutto, radicalmente apodittica, lad- dove afferma soltanto, senza addurre alcuna argomenta- zione al riguardo, che la destinazione pubblicistica dell'alloggio de quo 'non risulta in alcun modo, tanto- meno dal decreto di rilascio": mancano, a tal proposito ed a supporto del convincimento espresso dai Giudici d'appello, l'esplicitazione e l'analisi sia degli ele- menti probatori acquisiti in causa, sia, specificamen- te, del tenore e del contenuto del decreto di rilascio, del quale, anzi, si contesta, ancor più decisamente ("tantomeno") rispetto ad altri elementi, la valenza 7 probatoria;
che, in secondo luogo, la motivazione appare an- che contraddittoria, laddove, da un lato, afferma la predetta carenza di prova in ordine alla destinazione pubblicistica dell'immobile e, dall'altro, che l'alloggio è "peraltro gestito dall'odierno appellante" (I.A.C.P. di Roma); - che, più in particolare, la rilevata contraddit- torietà sta in ciò, che l'accertamento, da parte dei Giudici a quibus, della "gestione" dell'alloggio in questione da parte dell'I.A.C.P. di Roma implica, per ciò stesso, in linea di principio, la sussistenza di un grave elemento probatorio a favore della destinazione pubblicistica dell'alloggio medesimo e, quindi, dell'esistenza, in capo all'ente gestore, del potere di adottare il decreto di rilascio ai sensi dell'art.18 comma 1 del d. P.R. n.1035 del 1972: infatti, da tutta la legislazione di settore (edilizia residenziale pub- blica) emerge che gli istituti autonomi per le case po- polari possono essere proprietari (cfr., ad es., art.14 del d. P. R. 30 dicembre 1972 n.1036, recante norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residen- ziale pubblica, in tema di trasferimento nella proprie- c tà degli istituti stessi dei beni immobili degli enti 8 soppressi [Gescal, Incis etc.]) о gestori, appunto, caratteristiche unicamente di alloggi aventi natura e tali da essere annoverabili nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica (cfr., ad es., l'art.28 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, che, sotto la rubrica "gestione degli alloggi di edilizia residen- ziale pubblica", stabilisce: "Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica..quelli acquisiti, realizzati 0 recuperati, a totale carico o con concorso ° con con- tributo dello Stato o della Regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati o modificati per legge regionale"); - che, in terzo luogo, la motivazione della senten- za impugnata appare del tutto carente, laddove i Giudi- ci d'appello hanno totalmente omesso di considerare il documento certamente decisivo ai fini della qualifi- cazione dell'alloggio in questione prodotto dall'Istituto ricorrente nel giudizio di primo grado ed avente ad oggetto l'atto di citazione, con il quale l'odierno intimato ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Roma, il Ministro dei lavori pubblici - quale pro- prietario dell'alloggio de quo e l'I.A.C.P. di Roma i quale gestore dell'alloggio stesso per sentir dichia- 9 suo acquisto, per usucapione, dell'alloggio me- rare il desimo;
che le considerazioni che precedono determinano l'assorbimento degli altri motivi e/o profili di censu- ra prospettati nel ricorso - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma, la quale, oltre ad eliminare i vizi dianzi rilevati, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Prima Sezione Civile, il 9 gennaio 2003. ✓ Consigliere estensore Il Presidente Giovanni olla Slvatore Di Palma CORTE SUPREMA TIONE Prim il 28 MAR 2003 CANCELLIERE 10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 22.9.04 serie 4 al n 10765 Versate € 160.10 calce alla copia autentica apposta FO: R°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filippi Scarping) E N O I Z A S