Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario. (In motivazione, la Corte, nell'annullare l'ordinanza che aveva operato detta riduzione, ha precisato che in ogni caso l'allontanamento in riduzione dai criteri liquidatori standard in ragione della constatazione dell'esistenza di precedenti condanne necessita di uno specifico riferimento alle esperienze detentive subite dall'istante e alla loro idoneità a determinare una rilevante compromissione dell'immagine sociale e/o una certa assuefazione all'ambiente carcerario tali da giustificare la presunzione di una minore afflittività della successiva ingiusta detenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2014, n. 18604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18604 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 16/04/2014
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 796
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 44073/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR EP N. IL 26/01/1968;
avverso l'ordinanza n. 109/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 05/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/4/2013 la Corte d'appello di Catanzaro in accoglimento dell'istanza presentata in data 5/10/2011 da RO PE, condannava il Ministero dell'Economia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del predetto della somma di Euro 57.750,00 a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso sofferta in regime di custodia cautelare in carcere, per la durata di un anno e 25 giorni, fino al 22/4/2009. Rilevato che, prima di essere colpito dall'ordinanza restrittiva, il richiedente aveva subito diverse condanne passate in giudicato, con conseguente carcerazione, la Corte d'appello diminuiva di circa un terzo i parametri giornalieri che si sarebbero dovuti altrimenti applicare, fissando l'indennizzo unitario da corrispondere nella misura di _ 150,00 al giorno.
2. Avverso tale decisione propone ricorso, per ministero del proprio difensore, il RO deducendo violazione di legge ed erronea applicazione dei parametri d'indennizzo in punto di quantificazione giornaliera.
Rileva che il consapevole e dichiarato allontanamento dai parametri di liquidazione da tempo enucleati dalla giurisprudenza di legittimità è motivato in modo illogico e irragionevole con riferimento a precedenti condanne, evidenziando al riguardo che i precedenti di legittimità richiamati nell'ordinanza non costituiscono affatto un orientamento consolidato, bensì un orientamento espresso in poche sentenze, superate da più recente orientamento, di segno opposto.
3. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata e rinvio ad altro giudice per nuovo esame.
Il Ministero dell'Economia ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per ciò che attiene alla liquidazione dell'indennizzo, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo enucleato un canone base, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo (Euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (Euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività.
Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in questione individua l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quale i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione di cui si parla.
Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell'imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita. Il calcolo finale ben potrà essere il frutto della ponderazione di documentati fattori di segno contrario. Al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale. Ma ciò non significa affatto che, come sopra accennato, ci si debba affidare ad una ponderazione intuitiva che si sottragga all'analisi ed alla valutazione delle indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie valutazioni discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in modo sintetico, ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio utilizzato e della valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l'iter logico seguito. L'unico limite che tale ponderazione incontra è che essa non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione", come testualmente enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975). Nella specie, però, la corte territoriale ha omesso di adempiere a tale onere, affermando in motivazione di volersi attenere per la liquidazione a canoni unitari nettamente inferiori a quelli medi come sopra fissati dalla consolidata giurisprudenza di questa S.C., senza però offrire valida spiegazione di tale scostamento.
5. Non può invero considerarsi conferente a tal fine il mero riferimento all'esistenza di precedenti condanne. È vero che, secondo un orientamento interpretativo espresso, peraltro non univocamente, da questa Suprema Corte, nella liquidazione dell'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione è legittimo operare una riduzione della somma giornaliera, computata quale frazione di quella massima liquidabile, ove il richiedente abbia subito precedenti condanne, e ciò per la presumibile minore afflittività della privazione della libertà personale, riconducibile sia al minore discredito che l'evento comporta per una persona la cui immagine sociale è già compromessa, sia al fatto che la dimestichezza con l'ambiente carcerario rende meno traumatica l'ingiusta privazione della libertà (v. Sez. 4^, n. 34673 del 22/06/2010, Trapasso, Rv. 248083; Sez. 4^, n. 23124 del 13/05/2008, Zampagliene, Rv. 240303; contra Sez. 3^, n. 17404 del 20/01/2011, Tripodi, Rv. 250279, ove si afferma che l'ammontare dell'indennizzo non può essere ridotto in considerazione delle pregresse esperienze carcerarie subite dal richiedente;
v. anche, in favore di questo diverso orientamento, Sez. 4^, n. 9713 del 27/10/2009 - dep. 10/03/2010, Scumaci, Rv. 246743; Sez. 4^, n. 46772 del 24/10/2013, Marinkovic, Rv. 257636, ove si evidenzia che "una automatica e generalizzata riduzione della somma determinata secondo il c.d. criterio aritmetico per tutti i soggetti che abbiano subito precedenti condanne e precedenti detenzioni, rende la salutazione equitativa priva di una adeguata e logica motivazione, dal momento che la esistenza di precedente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata dalla carcerazione sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza").
È anche vero però che, pur a seguire tale controverso criterio interpretativo, non basta comunque a giustificare l'allontanamento in riduzione dai criteri liquidatori standard fissati in giurisprudenza la mera costatazione dell'esistenza di precedenti condanne, occorrendo uno specifico riferimento alle eventuali esperienze detentive subite dalla parte e alla loro idoneità a determinare una rilevante compromissione dell'immagine sociale e/o una certa assuefazione all'ambiente carcerario tali da giustificare la presunzione di una minore afflittività della successiva ingiusta detenzione (v., in tal senso, Sez. 4^, n. 112 del 02/12/2011 - dep. 09/01/2012, Iannini, non mass.; Sez. 4^, n. 15909 del 06/02/2013 - dep. 05/04/2013, Pattusi, non mass.).
Nel caso di specie nessun accenno in proposito è rinvenibile nell'ordinanza impugnata, avendo omesso in particolare la Corte d'appello d'indicare quale sia stata la durata e la qualità della restrizione carceraria che il RO avrebbe subito prima di quella che qui ci occupa ed inoltre di concretamente bilanciare, nel rispetto dei parametri della ragionevolezza e adeguatezza, l'evenienza di una minore percezione di afflittività della privazione della libertà, per assuefazione, con le condizioni individuali, familiari e sociali del ricorrente.
Inoltre la Corte territoriale ha omesso ogni pur possibile riferimento all'eventuale minore afflittività della carcerazione per una persona la cui immagine sociale risulti compromessa da precedenti condanne: anch'essa da valutare in concreto, con specifiche indicazioni legate al caso esaminato.
6. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro, limitatamente alla commisurazione dell'importo giornaliero da applicarsi per la liquidazione dell'indennizzo.
Avuto riguardo alla particolarità della questione affrontata equo appare compensare le spese per intero tra le parti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'indennizzo con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro per l'ulteriore corso;
spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014