Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2014, n. 18604
CASS
Sentenza 16 aprile 2014

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È illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario. (In motivazione, la Corte, nell'annullare l'ordinanza che aveva operato detta riduzione, ha precisato che in ogni caso l'allontanamento in riduzione dai criteri liquidatori standard in ragione della constatazione dell'esistenza di precedenti condanne necessita di uno specifico riferimento alle esperienze detentive subite dall'istante e alla loro idoneità a determinare una rilevante compromissione dell'immagine sociale e/o una certa assuefazione all'ambiente carcerario tali da giustificare la presunzione di una minore afflittività della successiva ingiusta detenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2014, n. 18604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18604
    Data del deposito : 16 aprile 2014

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