Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9837 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
09 837/02 Aula B' REPUBBLICA ITALLAN. IN NO DE P POL ITALIANO LA CORT UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 4192/00 Cron26748 Dott. Alberto SPANO' Consigliere - Consigliere Dott. Pietro CUOCO - Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere- Ud.14/05/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.A.I.L ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega2002 2132 in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 596/99 del Tribunale di FERMO, depositata il 28/10/99 R.G.N. 17/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CATANIA;
UDITO l'Avvocato ANGELOZZI per delega ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 4192/2000 ud. 14 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n.376 del 26 novembre-31 dicembre 1997, il Pretore di Fermo, quale giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da GG DI nei confronti dell'INAIL, dichiarava il diritto del ricorrente, affetto da ipoacusia professionale da rumore, a percepire la rendita per inabilità permanente dal 26 novembre 1993 nella misura del 13%, tenuto conto di una preesistente inabilità. Avverso la predetta sentenza l'INAIL propone appello riproponendo, a sostegno dello stesso, le osservazioni alla C.T.U. espletata in prime cure fatte dal dott. Danilo Del Medico, dalle quali risultava, in particolare, l'assenza di ogni valutazione circa il nesso di causalità tra l'attività svolta e l'esposizione al rischio;
richiamava le argomentazioni del consulente tecnico della CONTARP di Ancona, dott. Giorgio Papa, e concludeva chiedendo di respingere la domanda formulata dal GG ed, in via istruttoria, di disporre consulenza ambientale. L'appellato si costituiva contestando le argomentazioni di controparte. Il Tribunale di Fermo con sentenza n.596 del 22-28.10.1999 confermava la decisione pretorile e quindi la condanna dell'INAIL a costituire in favore di GG DI una rendita nella misura del 13%, oltre alla rifusione delle ulteriori spese di lite. L'INAIL impugna la decisione sopramenzionata proponendo ricorso per cassazione per con un unico motivo. Resiste con controricorso l'intimato che ha anche presentato memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.3, 66 e 74 del D.P.R. 30 giugno 1965. n.1124, dell'art.2697 cod.civ. e degli artt. 113, 115, 116, 424., 437 e 445 cod.proc.civ.; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.; omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce in particolare l'istituto che fin dalla costituzione in giudizio aveva eccepito, tra l'altro, la mancanza esposizione a rischio dell'assicurato. Il Pretore disponeva CTU medico-legale in ordine soltanto alla sussistenza della patologia senza curarsi di svolgere attività istruttoria sulla esposizione a rischio dall'INAIL. Anche in grado d'appello l'Istituto insisteva sulla necessità che fosse provato il rischio ambientale attraverso indagine apposita tecnica che accertasse, a mezzo di rilevazioni fonometriche, l'intensità ed i tempi di esposizione al rumore. Il Tribunale di Fermo ha invece posto alla base del suo convincimento la c.t.u. medico- legale espletata in primo grado che - secondo il giudice dell'appello - avrebbe fornito un riscontro di tipo medico-legale della eziologia professionale della malattia.
2. Il ricorso non è fondato. 4 2.1. In linea generale deve ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 1 settembre 1997, n. 8271), secondo cui, in tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte cost. che ha - dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 d.p.r. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.p.r. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto;
in tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata;
l'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Quindi se è vero che l'adozione del sistema tabellare, con l'elencazione delle malattie professionali tipiche delle correlative lavorazioni morbigene comporta per il lavoratore il fondamentale vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia professionale della malattia tipica dell'esercizio di una delle lavorazioni morbigene dispensandolo dalla prova dell'effettiva dipendenza della malattia dall'attività professionale;
d'altra parte è ben possibile che, anche fuori da tale sistema tabellare, la prova dell'eziologia professionale risulti aliunde . 5 2.2. Orbene la difesa dell'INAIL non contesta questi principi;
ma nega che in concreto, essendo mancata una consulenza ambientale, risultasse, nella specie, la prova dell'eziologia professionale della sordità da rumore da cui era affetto l'intimato. In realtà però il tribunale ha compiuto questa valutazione perché ha valorizzato sia le risultanze della consulenza medico-legale (e la circostanza della bilateralità e simmetria dei tracciati, quale connotazione tipica della sordità professionale da rumore), sia la circostanza che il deficit uditivo era stato riscontrato anche in diversi altri lavoratori che operavano nello stesso reparto dell'intimato. Sicché la deduzione dell'INAIL, che soprattutto insiste nel dolersi della mancanza di una consulenza tecnica ambientale, ridonda essenzialmente in una censura di fatto inidonea ad evidenziare un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Infatti il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questo profilo comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di 6 prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n.3183; 3 agosto 1999, n.8383). In nessun caso il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione può trasmodare in una (inammissibile) rinnovazione del giudizio di merito.
3. Il ricorso deve quindi essere respinto. Alla soccombenza consegue la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in euro 8,58. oltre euro 1.500 (millecinquecento) per onorario d'avvocato con distrazione delle spese in favore dell'avv. G. Sante Assennato dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Guglielmo Sciarelli) (Giovanni Amoroso) bolic lead Chris Bonelle IL CANC Darbeits Vera 5 LUG. 2002 Qu e fa lleone 7