Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2009, n. 38128
CASS
Sentenza 14 luglio 2009

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L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati. Conseguentemente, oggetto materiale sono tutti i beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, compresi il danaro e i crediti del debitore pignorabili presso il terzo attraverso l'ingiunzione prevista dall'art. 492 cod. proc. civ..

Commentario1

  • 1Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (1) del Codice penale…
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. (1) Articolo aggiunto dall'art. 88, L. 689/1981. Rassegna di giurisprudenza L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2009, n. 38128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38128
Data del deposito : 14 luglio 2009

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