Sentenza 14 luglio 2009
Massime • 1
L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati. Conseguentemente, oggetto materiale sono tutti i beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, compresi il danaro e i crediti del debitore pignorabili presso il terzo attraverso l'ingiunzione prevista dall'art. 492 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (1) del Codice penale…https://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. (1) Articolo aggiunto dall'art. 88, L. 689/1981. Rassegna di giurisprudenza L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2009, n. 38128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38128 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 14/07/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1448
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18812/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV IA, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 6 novembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Fontana Roberto, per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili;
udito l'avvocato Ridolfi Giancarlo, per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA AV, per mezzo dei suoi difensori, ricorre contro la sentenza del 6 novembre 2008 con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto il reato di cui all'art. 388 bis c.p. per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili a carico dell'imputato.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 388 bis c.p., contestato all'imputato per avere, in qualità di direttore della filiale BNL di Ravenna nominato custode a seguito di atto di pignoramento, colposamente disperso il credito pignorato di L. 23.000.000 in favore della UM Software, consegnando la somma al debitore di tale società (Tecnav). In particolare, si ritiene che la fattispecie di cui al citato art. 388 bis c.p. si riferisca solo alle "cose" e non anche ai "crediti".
Con altro motivo si deduce l'inosservanza degli art. 74 c.p.p., art.76 c.p.p., comma 2 e art. 592 c.p.p.; i giudici d'appello avrebbero inspiegabilmente disatteso la richiesta della difesa di verificare l'attualità della legittimazione della parte civile;
inoltre, la condotta dell'imputato non avrebbe prodotto alcun danno alla liquidazione della UM Software.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La difesa non contesta il fatto nella sua materialità, che è consistito nell'avere l'imputato, colposamente, "disperso" il credito oggetto di pignoramento e per il quale era stato nominato custode, in qualità di direttore della banca presso cui era stato eseguito il pignoramento presso terzi a favore della UM Software House, disponendo la restituzione dei depositi della società debitrice Tecnav, compreso l'ammontare del credito pari a L. 23.000.000 oggetto del pignoramento. Il punto in contestazione del primo motivo riguarda unicamente l'individuazione dell'oggetto materiale cui si riferisce il delitto di cui all'art. 388 bis c.p., che secondo il ricorrente non coincide con il denaro ovvero con un credito, ma riguarderebbe soltanto una "cosa". In altri termini, le condotte tipiche previste dalla norma incriminatrice ("distruzione, dispersione, soppressione sottrazione") presupporrebbero necessariamente la fisicità dell'oggetto materiale, in quanto inconcepibili rispetto ad un'entità immateriale come il "credito".
Preliminarmente deve rilevarsi che la questione proposta risulta appena accennata nei motivi di appello, peraltro sotto un profilo differente;
in ogni caso, le argomentazioni dedotte appaiono comunque infondate. Come è noto l'art. 388 bis c.p. è il risultato dello scorporo dall'originaria formulazione dell'art. 335 c.p., effettuato dalla L. n. 689 del 1981, art. 88, che in questo modo ha isolato le fattispecie colpose relative alle violazioni commesse dal custode su beni sottoposti a pignoramento o a sequestro (giudiziario o conservativo), apprestando così una tutela specifica ad interessi prettamente privatistici, tanto è vero che le condotte previste dall'art. 38 bis c.p. sono punibili a querela della persona offesa, condotte che consistono tutte in un comportamento negligente o imprudente o che comunque violi i doveri di custodia, da cui derivi la distruzione o dispersione del bene ovvero l'agevolazione alla soppressione o alla sottrazione del bene stesso.
L'oggetto della tutela è, quindi, rappresentato dalla protezione del vincolo cautelativo sui beni posto attraverso il pignoramento o il sequestro e, conseguentemente, non vi è alcuna ragione di escludere dalla tutela quei beni, come il denaro o i crediti. Infatti, il richiamo generale all'istituto del pignoramento, senza alcuna limitazione, comporta che la tutela penale ricomprenda tutti i beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, compresi i crediti del debitore pignorabili presso il terzo attraverso l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c.. D'altra parte, lo stesso riferimento al sequestro conservativo sarebbe privo di significato ove dovesse escludersi, come fa il ricorrente, che l'oggetto materiale possa essere il denaro. Nè assume rilievo l'argomentazione circa i caratteri delle singole condotte indicate dall'art. 388 bis c.p., ritenute "ontologicamente" incompatibili rispetto a "beni immateriali" come il credito: la "dispersione", intesa come attività diretta anche a consumare ovvero a sperperare, ovvero la "sottrazione", da intendere come attività volta a detrarre ovvero a defalcare, sono assolutamente compatibili con beni quali il "denaro" o il "credito".
In conclusione, la lettura della norma in esame diretta a limitare l'oggetto materiale solo alle cose dotate di fisicità, escludendo denaro e crediti, non trova alcuna giustificazione nella lettera e nella funzione dell'art. 388 bis c.p. che estende la sua tutela a tutti quei beni che possono ricadere sotto il vincolo degli strumenti riconducibili al "pignoramento" e al "sequestro", cui la norma incriminatrice specificamente si riferisce.
Inammissibili sono gli altri motivi proposti.
Generici sono i motivi con cui si lamenta la mancata verifica della legittimazione della parte civile e l'assenza di danno determinato alla stessa parte civile dalla condotta dell'imputato, dal momento che nel ricorso non si spiegano ne' le ragioni per le quali la legittimazione sarebbe venuta meno, ne' le ragioni per cui difetterebbe ogni ipotesi di danno. Peraltro, si rileva che su entrambi i punti la Corte d'appello ha fornito risposte coerenti, sottolineando come il giudice non sia tenuto a verificare la persistenza della legittimazione senza che siano intervenuti fatti nuovi e come appaia evidente la sussistenza di un danno concreto subito dalla parte civile, causato dallo "svuotamento" del fondo su cui insisteva il pignoramento.
Il rigetto del ricorso comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Inoltre, l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile costituita, che si liquidano complessivamente in Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre ricorrente al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile liquidate complessivamente in Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009