Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2001, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
0 0 9 6 3 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL TALIANO CASSAZIONE LA C Oggetto EZIONE SECONDA CIVILE знованиEnBush inten Get sul testimon Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a uto p l M inimu Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N 6773/98 Cron. 1980 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere- Rep. 293 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud. 24/03/00 Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente перљивити , intExt. SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CARMOL SNC, in persona dell'Amm.re Sig. PAOLETTI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SOLE 24 ORE MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA per diritti L. 3000 dal SI MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE " 24 GEN 2001 N. CANCELLIERE 'BENITO che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente LIRE 3000
contro
ER IN NT DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 46, difeso dall'avvocato LONGARO G. ROMANO, giusta delega in atti;
CG575568 - controricorrente nonchè contro 2000 LLOYD ADRIATICO SPA, in persona del Condirettore 571 -1- SAD CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale Avv. GI CECOVINI, elettivamente Richiesta copia esecutiva dal Sig. IN per diritti 126000+6 domiciliato in ROMA V.LE DELL'UNIVERSITA' 27, presso A lo studio dell'avvocato PALAZZOLI DIEGO, che lo IL CANCELLIERE difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 22652/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato PALAZZOLI Diego, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per 155 3000 ER il rigetto del ricorso. LIRE 2000 ER CORTE SUPREMA DISASSAZIONE DD678177 UFFICIO COP Rilasciata dio 00678178 BB112768 al SIG DD678173 per 0,52 11000 00678180 น IL CANCELLIERE ER 00576183 DD678184 00678185 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2.1.1996 la S.n.c. MO conveniva in giudizio NO Santini davanti al giudice di pace di Roma per sentirlo condannare al pagamento della somma di £. 3.508.804, a titolo del residuo prezzo pattuito per la riparazione dell'autovettura targata Roma 7 G 6372 tipo Ford Fiesta Boston. Nel costituirsi in giudizio SA IN contestava la domanda dell'attrice, sostenendo che costei era stata saldata con il versamento della somma di £. 1.400.000, pari all'importo ricevuto dall'assicurazione; e chiamava in causa la OY Adriatico quale garante della sua RCA. Con sentenza del 16.9.1996 il giudice di pace condannava il SA a pagare all'attrice la somma di £.
3.508.804 con gli interessi legali dal 20.9.1995 e le spese legali. Con atto di appello notificato 1'11.12.1996 SA IN CO impugnata detta sentenza. Il tribunale di Roma, con sentenza del 20.12.1997, respingeva la domanda della società MO, condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso detta sentenza propone ricorso per 3 cassazione la S.n.c. MO con 6 motivi di gravame. Resiste con controricorso la OY Adriatico. Le parti hanno depositato memorie illustrative. Non ha partecipato al giudizio di legittimità SA IN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia in relazioneviolazione dell'art. 2697 cod. civ., all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che era stata la OY SS.ni ad indirizzare il SA presso la carrozzeria della ricorrente senza indicare da quale elemento traeva questo convincimento e senza che il SA, sul quale l'onere della prova incideva, avesse dimostrato la circostanza, pur avendola la società assicuratrice esclusa nella comparsa di costituzione in primo grado. Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che il consulente della OY si era recato presso la carrozzeria della ricorrente per esaminare l'autovettura danneggiata senza che nessuna prova il SA e la società assicuratrice avessero al riguardo fornito, mentre la circostanza era stata esclusa in sede di interrogatorio dell'amministratore della ricorrente. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che non risultava la vettura portata da più di un riparatore, mentre la circostanza contraria, affermata dal difensore della ricorrente all'udienza del 15.4.1996, non era stata contestata dalle controparti. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, sono connessi perché oggettivamente;
essi sono inammissibili, in quanto punto decisivo della controversia è solo quello del corrispettivo dovuto alla MO per i lavori direttamente richiesti dal SA e non certamente le circostanze dedotte dalla ricorrente nei tre mezzi di gravame. Col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza ritenuto inattendibile il teste GL GI, nonostante il SA si fosse limitato a dedurre in 5 proposito che si trattava di persona scarsamente attendibile. Il motivo è infondato. Non si verte in ipotesi di accoglimento di una domanda non proposta, ma di una deduzione difensiva con criteri di maggiore comprensione rispetto a quanto prospettato dalla parte. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 247 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il tribunale di Roma ritenuto inattendibile il teste GL in quanto dipendente della MO e per non avere questa emesso fattura per l'importo complessivo delle riparazioni, non considerando che nel rapporto di lavoro non vi è un principio di necessaria inattendibilità come testimone del dipendente (cfr. Cass. n. 11635/1997; n. 3651/1994; n. 1496/1983; n. 3011/1982); e che per gli artt. 6 e 21 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni la fattura va rilasciata al momento del pagamento dell'importo dovuto. Il motivo è infondato. Il tribunale ha utilizzato quali elementi di prova per ritenere che i danni non superavano l'ammontare di £.
1.400.000 liquidata dalla OY 6 anche elementi non censurati quali la perizia svolta per conto della stessa società, prodotta dal SA, nonché la presunzione che il danneggiato non poteva concordare con la MO una spesa superiore all'importo del risarcimento If riconosciutogli dalla OY. Col sesto motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla circostanza che il ET, rappresentante della società MO, aveva consegnato l'autovettura al figlio del SA non conoscendo il padre, visto per la prima volta in udienza;
deduce, inoltre, che l'affermazione sarebbe illogica, perché la consegna era avvenuta per un atto di fiducia. Anche questo motivo è infondato, perché nel caso in esame si tratta di una presunzione motivata nella sentenza con riguardo al carattere occasionale dei rapporti tra la MO ed il SA, che non avrebbero giustificato proprio quella fiducia addotta dalla società. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 1711.000, di cui £. OY1.200.000 per onorari di avvocato. Infande l SPA a tves. in wine 977.200 di em livre 800 unla bu quran in fuu au satand- Così deciso in Roma, il 24.3.2000. Il Counghure int.
6- ilute пирим Пили +1 Spreelan ANCELLIERE C1 Valeria Weri DEPOSITATE IN ER 24 GEN. 2001 IL CANCELLIERE OT Rona 40000 280000 ROMA 2 UFFICES 28 MAR. 2001. 4. 15020 8