Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/1999, n. 3205
CASS
Sentenza 2 aprile 1999

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Non costituisce prova sufficiente dell'esistenza del contratto di mutuo, posto a fondamento della domanda di restituzione di capitale e interessi, contestata da controparte, la consegna a questa di assegni bancari o somme di danaro perché i primi sono un mezzo per adempiere ad un'obbligazione preesistente e non per concedere un prestito e le seconde possono realizzare il mutuo, ma altresì anch'esse estinguere un debito e pertanto spetta all'attore provare, mediante altri fatti, lo scopo di tale consegna.

L'ammissione di un convenuto resa in merito ad una domanda proposta nei confronti di altro convenuto non costituisce prova a favore dell'attore se a sua volta quegli ha proposto, nei confronti dello stesso convenuto, una domanda fondata su "causa petendi" identica a quella del primo attore, perché la dichiarazione che una parte rende di fatti favorevoli a sè stessa può costituire prova in danno di un'altra soltanto se è resa sotto il vincolo del giuramento decisorio deferitole dalla predetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/1999, n. 3205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3205
    Data del deposito : 2 aprile 1999

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