Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9757 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig.FT REPUBBLICA ITALIANA per diritti L 3000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 09757210 20.07.0101IL CANCELLIERE ZION LA CORTE S PR H Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Pasquale REALE R.G.N. 15320/00 Cron. 22360 Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Consigliere Rep. 3308 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Donato PLENTEDA Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CONTES T DICASSAZIONE S EN TENZA O COPIE Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE REALTA' AZIENDALI BANCA DATI CENTRALE SpA, in persona 3000 per diritti L. 16 LUG 2012 elettivamente del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE. in ROMA CORSO TRIESTE 63, domiciliata presso LIRE 1500 l'avvocato UMBERTO ALFIERI, rappresentata e difesa CANCELLERI dall'avvocato ANTONIO GNESI, giusta procura a margine del ricorso;
0401203 - ricorrente contro 0401204 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SpA, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente legale Richiesta copia studio нс domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della 2001 dal Sig. per diritti L. 3200 1025 CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa 20. 07.01 IL CANCELLIERE -1- dall'avvocato OL CARNESECCHI, giusta delega in atti;
- resistente nonchè
contro
ET LI OL Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 20, presso l'avvocato CARLA RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato OL BIAGIOTTI, giusta delega in atti;
resistente
contro
SEGNINI MATILDE, MAVEC Srl, IBM SpA, AN GI;
intimati avverso la sentenza n. 41/00 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 28/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/04/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN GIACALONE con le quali si chiede che codesta Corte, in camera di consigo, rigetti il ricorso, ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge. -2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 13-7-2000, la società Realtà Aziendali Banca Dati Centrale s.p.a. ha proposto innanzi a questa Corte istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 47 c.p.c., avverso la sentenza n.41/2000 in data 28-6-2000 con cui il Tribunale di Livorno ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza della Vetreria Romagnoli s.r.l., della Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a., della IBM Italia s.p.a. e di AN AN, ritenendo, tra l'altro, priva di rilevanza l'eccezione di incompetenza territoriale di detto Tribunale “atteso che il mutamento di sede della società da Livorno a Firenze è stato deliberato appena il 2-6-2000, cioè soltanto nell'imminenza del fallimento". La Vetreria Romagnoli e la Cassa di Risparmio di Volterra hanno depositato scritture difensive. La ricorrente ha, altresì, depositato memoria. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Deduce la ricorrente: a) la violazione dell'art.9 1.f. per essere il Tribunale di Livorno territorialmente incompetente a dichiarare il fallimento per essere stata svolta l'attività sociale in Firenze ed in Pisa;
b) la violazione dell'art. 15 1.f. per non avere il Tribunale di Livorno pienamente garantito il diritto di diritto di difesa della fallenda società; c) la violazione degli artt. 295 e 297 c.p.c. per avere detto Tribunale disposto la prosecuzione del giudizio pre-fallimentare nonostante la disposta sospensione di quest'ultimo a seguito di istanza di ricusazione. Preliminarmente rilevata l'inammissibilità della scrittura difensiva, proposta ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., dalla Cassa di Risparmio di Volterra in quanto fuori termine (istanza di regolamento notificata il 13-7-2000, scrittura in questione depositata il 29-8-2000), non applicandosi la "sospensione dei termini feriali" in tema di dichiarazione di fallimento, ivi compresa la relativa, connessa questione di competenza in esame, nonché l'inammissibilità delle due ultime doglianze suesposte perché al di fuori dell'esclusivo tema della competenza esaminabile riguardo all'istanza in oggetto, deve osservarsi che quest'ultima non merita accoglimento. Per consolidato, infatti, indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, la dichiarazione di fallimento compete al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede “effettiva” della società, presumendosi per tale la sede legale, salvo prova contraria. Nel caso in esame non solo oggettivamente risulta che la "Realtà Aziendali” ha trasferito la propria sede legale in località Collesalvetti, in provincia di Livorno, dal 18-3-1977 ma anche che in detta località ha svolto, come sostenuto nell'impugnata decisione, contrariamente all'assunto dell'odierna istante, la propria attività. Né, in proposito, la "Realtà Aziendali", in adempimento del proprio onere probatorio, ha fornito adeguata prova contraria, limitandosi ad affermare, senza riscontri, a sostegno del dedotto carattere “formale” della sede legale, che in Collesalvetti vi era lo studio del proprio commercialista, e che "ogni affare della società era trattato a Firenze ed in precedenza a Pisa". Del tutto privo di pregio è, inoltre, quanto sostenuto dall'istante in ordine al trasferimento della sede legale della società in Firenze: la relativa delibera è, infatti, datata 2-6-2000, vale a dire dopo la presentazione delle istanze di fallimento e “nell'imminenza" della relativa dichiarazione. Al riguardo va segnalato l'indirizzo costante di questa Corte in base al quale il trasferimento della sede legale di una società che è deliberato in prossimità o dopo l'istanza di fallimento è ininfluente in ordine alla competenza territoriale (tra le altre, Cass.n.1118/99). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio (in favore della sola Vetreria Romagnoli) che liquida in complessive £. 2,114.400. In Roma, il 10-4-2001 fyer doen di cui £.
2.000.000 per onorario. 8 -512- L'estensore Il Presidente Млинич IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Puma Sezione Civile Depositato in C # 18 LUG, 20012 hopes 290000: UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 TT 2011 Registrato in data Serie 4 ctn 47348 Vercato C. 290.000 AM EN (lire p.