Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19068
CASS
Sentenza 26 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in riferimento agli artt. 172, 163 e 167 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione della pena, nel caso di sospensione condizionale, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, ma l'estinzione della pena non può verificarsi prima che sia accertata la commissione di un nuovo reato nel termine di prova. La revoca della sospensione condizionale è avvenuta legittimamente in applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. per la commissione di nuovi reati nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della prima sentenza. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19068
    Data del deposito : 26 maggio 2026

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