CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19068 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HO RI nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 01/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Bergamo. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Gallo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2025, revocava la sospensione condizionale della pena riconosciuta a HO RI con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013, con la quale HO veniva condannato per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione. Il Gip del Tribunale di Bergamo revocava, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto HO RI nel 2017, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza appena citata, aveva commesso i delitti di cui agli artt. 56- 575 cod. pen e 2 e 7 della legge 895/1967, giudicati con la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Bergamo in data 13 marzo 2025. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19068 Anno 2026 Presidente: CH GI Relatore: GA AN Data Udienza: 24/04/2026 2 1.1. Il Gip escludeva, inoltre, che al caso di specie potesse applicarsi la prescrizione della pena previsto dall’art. 172 cod. pen., considerato che trattasi di un istituto che non può essere applicato alle pene non ancora eseguibili, quale quella oggetto di sospensione condizionale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di HO RI, lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 172, 163 e 167 cod. pen. Secondo la difesa, alla luce del dettato di Sezioni Unite n. 46387 del 2021, il giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza costituisce il dies a quo da cui calcolare i termini di estinzione della pena e, quindi, i termini per calcolare la estinzione del reato ai sensi dell’art. 163 e 167 cod. pen. Tanto premesso, nel caso di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, precisa il difensore, il nostro ordinamento non prevede un termine per estinguere la pena, circostanza che genera una ingiustificata punizione per colui che ha ottenuto il beneficio;
HO RI, infatti, non potendo beneficiare del disposto degli artt. 167 e 163 cod. pen, dopo oltre 12 anni dalla prima sentenza di condanna si è visto ingiustamente precludere la possibilità di valersi della estinzione della pena. Il difensore, quindi, propone una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 172 cod. pen., con la finalità di riconoscere al condannato che ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena la possibilità di ottenere la estinzione della pena nei termini previsti dalle citate norme. In subordine, chiede alla Corte di sollevare la illegittimità costituzionale dell’art. 172 cod. pen nella parte in cui non riconosce al condannato a pena sospesa di poter ottenere la estinzione della pena dopo 10 anni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Dal provvedimento impugnato emerge che HO RI è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Brescia del 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. In data 13 marzo 2025, con sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo, HO è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56-575 cod. pen e 2 e 7 della legge 895/1967, fatti commessi l’8 agosto 2017. 3 Il Gip del Tribunale di Bergamo, quindi, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2025, revocava la sospensione condizionale della pena riconosciuta a HO RI con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013. 2.1. Tanto premesso, va precisato che, nel caso di specie, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è avvenuta in applicazione dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., avendo il condannato commesso, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, i delitti di cui 56-575 cod. pen e 2 e 7 L. 895/1967, accertati con sentenza divenuta irrevocabile. La difesa, come anticipato, afferma che la pena relativa al reato di cui all’art. 336 cod. pen. si è estinta ai sensi dell’art. 172 cod. pen., in quanto dalla data di irrevocabilità della sentenza (30 maggio 2013) sarebbero trascorsi dieci anni. Sul punto va segnalato il condivisibile orientamento secondo cui “Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio” (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280330; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759 Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, Rv. 287287 – 01). Tale conclusione è giustificata dalla considerazione che, nei casi in cui l'esecuzione della condanna è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario all'estinzione della pena non può che cominciare a decorrere dal giorno in cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata. E, nel presente caso, tale condizione si è compiuta con l'accertamento definitivo della commissione di un delitto nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio, momento dal quale necessariamente deve cominciare a decorrere la prescrizione della pena stessa. 2.2. Le ragioni sin qui riportate sono idonee a considerare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 172 cod. pen. proposta dalla difesa. Innanzitutto, deve sottolinearsi che la questione sollevata risulta essere generica, considerato che la difesa non ha specifico con sufficiente precisione le ragioni della asserita illegittimità costituzionale dell’art. 172 cod. pen. In secondo luogo, va osservato che, comunque, nessuna disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost, può ritenersi realizzata in applicazione dell’art. 172 cod. pen. nella parte in cui questa norma non riconosce al condannato a pena sospesa di poter ottenere la estinzione della pena dopo 10 anni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. Sul punto appare sufficiente sottolineare che le argomentazioni sin qui riportate sono idonee a giustificare le ragioni per le quali il termine di prescrizione della pena, 4 nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, inizia a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio. Proprio il riconoscimento di un beneficio a favore del condannato, che sospende l’esecuzione della pena fino al verificarsi di una condizione, impone di ritenere che il tempo necessario per il verificarsi della estinzione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui tale condizione si è avverata. Nessuna disparità di trattamento, quindi, può ritenersi realizzata in relazione a fattispecie che devono essere considerate tra loro diverse, tenuto conto che, nel caso di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, l’esecuzione della pena rimane sospesa fino al verificarsi della descritta condizione. 2.3. Nel ricorso si fa anche riferimento, non senza una sovrapposizione con l’istituto della estinzione della pena di cui all’art. 172 cod. pen., al diverso tema della estinzione del reato, disciplinato dall’art. 167 cod. pen. Sul punto va detto che la condizione alla quale è sottoposta l'estinzione del reato, in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile. Ai fini della revoca della sospensione, infatti, non possono considerarsi rilevanti le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione legittimante il provvedimento di rigore è unicamente la certa commissione di un nuovo reato nel termine di probation, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, primo comma, Cost. (Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017, [...], Rv. 269824-01). Ne consegue che la commissione del reato nuovo, dal quale la legge fa dipendere la revoca del beneficio, e con essa l'impedimento all'effetto estintivo del reato in relazione al quale era stato accordato, rileva se avvenuta nel quinquennio (o nel biennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Rv. 279015-01). Sul punto è stato affermato condivisibilmente da Sez. 3, n. 37192 del 08/10/2025, Rv. 288686 – 01, che il provvedimento di revoca ha natura «meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca. Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato». 5 Di conseguenza, va data continuità al principio, che il Collegio condivide e che intende riaffermare, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, [...], Rv. 279015 - 01). 3. Tanto premesso, nel caso in oggetto il giudice dell’esecuzione si è attenuto ai principi sin qui evocati, avendo correttamente revocato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen., e, quindi, ritenendo non essersi verificata l'estinzione del reato (e della pena) di cui alla sentenza sub 1), stante la commissione l’8 agosto 2017 - entro il quinquennio dalla data del passaggio in giudicato di detta sentenza, verificatasi il 30 maggio 2013 - del reato di cui alla sentenza sub 2), ancorché passata in giudicato nel 2025. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN GA GI CH
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2025, revocava la sospensione condizionale della pena riconosciuta a HO RI con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013, con la quale HO veniva condannato per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione. Il Gip del Tribunale di Bergamo revocava, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto HO RI nel 2017, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza appena citata, aveva commesso i delitti di cui agli artt. 56- 575 cod. pen e 2 e 7 della legge 895/1967, giudicati con la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Bergamo in data 13 marzo 2025. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19068 Anno 2026 Presidente: CH GI Relatore: GA AN Data Udienza: 24/04/2026 2 1.1. Il Gip escludeva, inoltre, che al caso di specie potesse applicarsi la prescrizione della pena previsto dall’art. 172 cod. pen., considerato che trattasi di un istituto che non può essere applicato alle pene non ancora eseguibili, quale quella oggetto di sospensione condizionale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di HO RI, lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 172, 163 e 167 cod. pen. Secondo la difesa, alla luce del dettato di Sezioni Unite n. 46387 del 2021, il giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza costituisce il dies a quo da cui calcolare i termini di estinzione della pena e, quindi, i termini per calcolare la estinzione del reato ai sensi dell’art. 163 e 167 cod. pen. Tanto premesso, nel caso di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, precisa il difensore, il nostro ordinamento non prevede un termine per estinguere la pena, circostanza che genera una ingiustificata punizione per colui che ha ottenuto il beneficio;
HO RI, infatti, non potendo beneficiare del disposto degli artt. 167 e 163 cod. pen, dopo oltre 12 anni dalla prima sentenza di condanna si è visto ingiustamente precludere la possibilità di valersi della estinzione della pena. Il difensore, quindi, propone una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 172 cod. pen., con la finalità di riconoscere al condannato che ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena la possibilità di ottenere la estinzione della pena nei termini previsti dalle citate norme. In subordine, chiede alla Corte di sollevare la illegittimità costituzionale dell’art. 172 cod. pen nella parte in cui non riconosce al condannato a pena sospesa di poter ottenere la estinzione della pena dopo 10 anni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Dal provvedimento impugnato emerge che HO RI è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Brescia del 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. In data 13 marzo 2025, con sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo, HO è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56-575 cod. pen e 2 e 7 della legge 895/1967, fatti commessi l’8 agosto 2017. 3 Il Gip del Tribunale di Bergamo, quindi, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2025, revocava la sospensione condizionale della pena riconosciuta a HO RI con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013. 2.1. Tanto premesso, va precisato che, nel caso di specie, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è avvenuta in applicazione dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., avendo il condannato commesso, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, i delitti di cui 56-575 cod. pen e 2 e 7 L. 895/1967, accertati con sentenza divenuta irrevocabile. La difesa, come anticipato, afferma che la pena relativa al reato di cui all’art. 336 cod. pen. si è estinta ai sensi dell’art. 172 cod. pen., in quanto dalla data di irrevocabilità della sentenza (30 maggio 2013) sarebbero trascorsi dieci anni. Sul punto va segnalato il condivisibile orientamento secondo cui “Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio” (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280330; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759 Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, Rv. 287287 – 01). Tale conclusione è giustificata dalla considerazione che, nei casi in cui l'esecuzione della condanna è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario all'estinzione della pena non può che cominciare a decorrere dal giorno in cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata. E, nel presente caso, tale condizione si è compiuta con l'accertamento definitivo della commissione di un delitto nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio, momento dal quale necessariamente deve cominciare a decorrere la prescrizione della pena stessa. 2.2. Le ragioni sin qui riportate sono idonee a considerare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 172 cod. pen. proposta dalla difesa. Innanzitutto, deve sottolinearsi che la questione sollevata risulta essere generica, considerato che la difesa non ha specifico con sufficiente precisione le ragioni della asserita illegittimità costituzionale dell’art. 172 cod. pen. In secondo luogo, va osservato che, comunque, nessuna disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost, può ritenersi realizzata in applicazione dell’art. 172 cod. pen. nella parte in cui questa norma non riconosce al condannato a pena sospesa di poter ottenere la estinzione della pena dopo 10 anni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. Sul punto appare sufficiente sottolineare che le argomentazioni sin qui riportate sono idonee a giustificare le ragioni per le quali il termine di prescrizione della pena, 4 nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, inizia a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio. Proprio il riconoscimento di un beneficio a favore del condannato, che sospende l’esecuzione della pena fino al verificarsi di una condizione, impone di ritenere che il tempo necessario per il verificarsi della estinzione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui tale condizione si è avverata. Nessuna disparità di trattamento, quindi, può ritenersi realizzata in relazione a fattispecie che devono essere considerate tra loro diverse, tenuto conto che, nel caso di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, l’esecuzione della pena rimane sospesa fino al verificarsi della descritta condizione. 2.3. Nel ricorso si fa anche riferimento, non senza una sovrapposizione con l’istituto della estinzione della pena di cui all’art. 172 cod. pen., al diverso tema della estinzione del reato, disciplinato dall’art. 167 cod. pen. Sul punto va detto che la condizione alla quale è sottoposta l'estinzione del reato, in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile. Ai fini della revoca della sospensione, infatti, non possono considerarsi rilevanti le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione legittimante il provvedimento di rigore è unicamente la certa commissione di un nuovo reato nel termine di probation, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, primo comma, Cost. (Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017, [...], Rv. 269824-01). Ne consegue che la commissione del reato nuovo, dal quale la legge fa dipendere la revoca del beneficio, e con essa l'impedimento all'effetto estintivo del reato in relazione al quale era stato accordato, rileva se avvenuta nel quinquennio (o nel biennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Rv. 279015-01). Sul punto è stato affermato condivisibilmente da Sez. 3, n. 37192 del 08/10/2025, Rv. 288686 – 01, che il provvedimento di revoca ha natura «meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca. Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato». 5 Di conseguenza, va data continuità al principio, che il Collegio condivide e che intende riaffermare, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, [...], Rv. 279015 - 01). 3. Tanto premesso, nel caso in oggetto il giudice dell’esecuzione si è attenuto ai principi sin qui evocati, avendo correttamente revocato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen., e, quindi, ritenendo non essersi verificata l'estinzione del reato (e della pena) di cui alla sentenza sub 1), stante la commissione l’8 agosto 2017 - entro il quinquennio dalla data del passaggio in giudicato di detta sentenza, verificatasi il 30 maggio 2013 - del reato di cui alla sentenza sub 2), ancorché passata in giudicato nel 2025. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN GA GI CH