Sentenza 30 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per il quale l'imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione, cui è sottoposta in tali casi l'estinzione del reato, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile.
Commentari • 4
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Rassegna di giurisprudenza L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti. Ne consegue che di tale precedente deve tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 2, 37532/2018). L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che della condanna deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, anche ai fini della necessità di subordinare l'eventuale ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, …
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La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2017, n. 17878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17878 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2017 |
Testo completo
17878 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEL 30.01.2017 Dott.ssa Antonella Patrizia MAZZEI Presidente SENTENZA - Consigliere - Dott. Francesco Maria Silvio BONITO N. 325/2017 - Consigliere - Dott. Marco VANNUCCI Dott.ssa Monica BONI - Consigliere - REGISTRO Rel. Consigliere - Dott. Stefano APRILE GENERALE N. 14512/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES NN, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 21 marzo 2016 pronunciata dal Tribunale di Palmi;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato a seguito del decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 167 cod. pen., poiché, pur in assenza di appostazioni pregiudizievoli sul certificato penale del casellario, risultava la pendenza di procedimenti relativi a reati commessi nel quinquennio ritenuti suscettibili di divenire ostativi.
2. Ricorre ES MA, a mezzo del difensore avv. Giosuè Domenico Megna, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 167, primo comma, cod. pen., e all'art. 27, secondo comma, cost.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Palmi, giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di estinzione del reato avanzata da ES MA giudicato con il rito ordinario e condannato a pena condizionalmente sospesa per un delitto, ritenendo che costituisca fatto di per sé ostativo l'accertata presenza di pendenze giudiziarie.
1.1. Va sottolineato, preliminarmente, che la questione oggetto del giudizio riguarda specificatamente la declaratoria di estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen., e non la diversa ipotesi prevista dall'art. 445 cod. proc. pen., che prevede l'estinzione del reato a seguito della sentenza di patteggiamento. Nel caso previsto dall'art. 445 cod. proc. pen., infatti, la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che in tema di patteggiamento, l'accoglimento della richiesta di declaratoria di estinzione del reato precedentemente oggetto della sentenza di applicazione della pena è precluso dall'aver l'istante commesso un altro delitto nel quinquennio successivo, non richiedendosi anche che quest'ultimo sia stato oggetto di sentenza irrevocabile≫ (Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 20/11/2008 dep. 2009, Ciracì, Rv. 242664; Sez. 3, Sentenza n. 36993 del 07/07/2011, Marilli Rv. 251389; in senso contrario: Sez. 1, Sentenza n. 43792 del 24/09/2015, Zampini, Rv. 264753). 2 A La giurisprudenza di legittimità pone in evidenza, allo scopo di giustificare il diverso regime rispetto all'art. 167 cod. pen., che, mentre è prevista la revoca della sospensione condizionale della pena nell'ipotesi di commissione di un nuovo reato (art. 168 cod. pen.), non è contemplata la revoca della declaratoria di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., allorché, dopo l'adozione dell'ordinanza estintiva, sia pronunciata o comunque diventi irrevocabile la sentenza che accerta la commissione del reato, sottolineando che un'applicazione analogica dell'art. 168 cod. pen. è preclusa trattandosi di analogia in malam partem.
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso appare fondato in quanto la condizione, cui è sottoposta l'estinzione del reato in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, e non la pendenza di procedimenti penali per i quali non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Dalla complessiva lettura delle disposizioni afferenti la sospensione condizionale della pena si desume, tra l'altro dalle disposizioni che concernono la revoca del beneficio a norma dell'art. 168 cod. pen., che il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo, deve essere ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma che l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, comma primo, Cost.. Diversamente opinando, il condannato con il beneficio della sospensione condizionale della pena che volesse ottenere la declaratoria di estinzione di cui all'art. 167 cod. pen., sarebbe costretto ad attendere sine die la definizione di eventuali procedimenti a Suo carico poiché essi, in ipotesi, potrebbero determinare il mancato avveramento della condizione prevista. Il Collegio ritiene che una siffatta lettura della disposizione di cui all'art. 167 cod. pen., non sia rispettosa della lettera e ratio della norma.
3. Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: 3 il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza del condannato, a pena condizionalmente sospesa inflitta a seguito del giudizio ordinario, che richiede. rije l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. per decorso del termine previsto dall'art. 163, primo comma, cod. pen., non può considerare ostative le pendenze giudiziarie non definitive».
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palmi. Così deciso il 30 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprile Antonella Patrizia Mazzei Arimusge DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 4