Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2018, n. 6295
CASS
Sentenza 27 novembre 2018

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La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la quale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo la pena ad anni sette di reclusione ed € 1000 di multa per i reati di ricettazione e detenzione illegale di armi da sparo. L'imputazione originaria riguardava la detenzione di armi e munizioni da guerra e comuni da sparo, alcune delle quali clandestine, rinvenute in un box auto. La sentenza di primo grado aveva fondato la responsabilità dell'imputato sulla sua qualità di locatario del box, sulla testimonianza di soggetti che lo avevano visto interessarsi alla locazione e ritirare le chiavi, sul riferimento al soprannome del padre nel registro dei canoni di locazione e sulla sua successiva scomparsa dal domicilio. La Corte d'Appello aveva confermato il giudizio di colpevolezza, pur riducendo la pena e confermando il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso per cassazione sollevava, in primo luogo, la violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine alla formulazione del giudizio di colpevolezza, sostenendo che la disponibilità delle armi da parte dell'imputato fosse stata accertata solo in termini probabilistici e non su dati oggettivi, evidenziando la possibilità di disponibilità del box da parte di altri soggetti e l'assenza di prove dirette sul trasporto delle armi. In secondo luogo, venivano denunciati difetti di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di detenzione illegale di armi da guerra clandestine, poiché il fatto non sussiste, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale fattispecie può riguardare solo armi comuni da sparo. Ha altresì annullato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per la complessiva rideterminazione della pena e per il riesame del ritenuto concorso tra il reato di illegale detenzione di arma clandestina e quello di illegale detenzione di arma comune da sparo, richiamando il principio di specialità che esclude tale concorso. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, la Corte ha chiarito che la violazione dell'art. 192 c.p.p. rileva solo come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., e ha ritenuto che il motivo proposto si risolvesse in una inammissibile rivalutazione del merito probatorio, non avendo il ricorrente censurato specificamente i vizi logici della motivazione. Riguardo ai motivi secondo e terzo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, poiché le questioni relative all'applicazione della recidiva non erano state oggetto di impugnazione in appello, mentre l'appello concernente le attenuanti generiche e la commisurazione della pena era stato ritenuto aspecifico e, pertanto, non aveva devoluto tali punti alla cognizione della Corte d'Appello. Nel resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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Massime1

La condotta di detenzione di arma clandestina può avere ad oggetto soltanto armi comuni da sparo, che sono le sole immatricolate ed alle quali vengono imposti dal Banco di prova i numeri ed i segni indicati dall'art. 11 della L. n. 110 del 1975. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riguardo ad un fucile mitragliatore Uzi mini 9 mm. parabellum e ad una pistola mitragliatrice AP9 cal. 9 luger parabellum).

Commentario1

  • 1Detenzione arma clandestina: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2018, n. 6295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6295
Data del deposito : 27 novembre 2018

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