Sentenza 27 novembre 2018
Massime • 1
La condotta di detenzione di arma clandestina può avere ad oggetto soltanto armi comuni da sparo, che sono le sole immatricolate ed alle quali vengono imposti dal Banco di prova i numeri ed i segni indicati dall'art. 11 della L. n. 110 del 1975. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riguardo ad un fucile mitragliatore Uzi mini 9 mm. parabellum e ad una pistola mitragliatrice AP9 cal. 9 luger parabellum).
Commentario • 1
- 1. Detenzione arma clandestina: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2018, n. 6295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6295 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2018 |
Testo completo
06295-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO - Presidente- Sent. n. sez. 1344/2018 -UP 27/11/2018 MICHELE BIANCHI -Relatore - R.G.N. 13761/2018 NI MINCHELLA NI CAIRO RL RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF CE DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con assorbimento del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo in quello di detenzione di arma clandestina con eliminazione della relativa pena e per il rigetto nel resto. udito il difensore, avv. Giovanni Cantelli che conclude per l'accoglimento del ricorso. з и л RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 4.4.2017 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 4.12.2012 dal Tribunale di Napoli che aveva ritenuto LO NZ EG colpevole dei reati di ricettazione e detenzione illegale di armi da sparo, ha ridotto la pena ad anni sette di reclusione ed € 1000 di multa, con conferma nel resto.
1.1. L'imputazione riguarda la detenzione di armi e munizioni, rinvenute, in data 7.1.2010, all'interno di un box auto. In particolare, si tratta di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra ( capo A), di detenzione illegale di munizioni e armi comuni da sparo ( capo B), di detenzione di armi da guerra e armi comuni da sparo clandestine (capo C), di ricettazione di armi clandestine (capo D).
1.2. La sentenza di primo grado ha rilevato che, in data 7.1.2010, all'esito di perquisizione compiuta all'interno di un box auto, identificato con il n. 28, all'interno di un complesso di trenta box, era stato rinvenuto l'ingente quantitativo di armi e munizioni indicato nell'imputazione. Le indagini, compiute con l'esame dei soggetti che, per conto della proprietà, gestivano i box e con l'esame della documentazione rinvenuta in loco, lus avevano accertato che il box auto in questione era stato dato in locazione a tale MB NE, che aveva sottoscritto il contratto ed esibito copia del proprio documento di identità; veniva inoltre accertato che nelle trattative per la locazione era intervenuto, oltre allo MB, altro giovane, conosciuto per essere figlio di un commerciante di prodotti per cani e quindi identificato nell'imputato LO NZ EG. Questi aveva poi negato di aver preso in locazione il box auto. La identificazione dell'imputato come una delle persone che aveva preso in locazione il box è stata quindi ritenuta sulla base della testimonianza di TE US e di RO EN, che lo avevano indicato come la persona che si era informata circa la disponibilità di un box, era venuta con MB NE per stipulare il contratto, ed aveva, in quella occasione, sollecitato MB a consegnare il proprio documento di identità, e, infine, aveva ricevuto le chiavi del box. Inoltre, nel quaderno, dove veniva annotata la contabilità dei canoni di locazione, vi era, in corrispondenza al box n. 28, il riferimento EP dei AN, soprannome del padre dell'imputato, persona che a volte aveva provveduto a corrispondere il canone di locazione. 2 Infine, veniva valorizzata la circostanza della sparizione dell'imputato dal proprio domicilio nei giorni successivi al ritrovamento delle armi.
1.3. Adita con impugnazione relativa alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha condiviso il giudizio di colpevolezza del primo giudice;
quanto alla pena, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, pur ritenendo di dover ridurre la pena inflitta.
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nella formulazione del giudizio di colpevolezza. In particolare, la sentenza aveva ritenuto che le armi fossero nella disponibilità dell'imputato con un giudizio solo probabilistico, non fondato su dati oggettivi;
in senso contrario doveva essere considerato che anche altre persone avevano avuto la disponibilità del box, che non era stata accertata la data in cui le armi vi erano state depositate, non era stato provato che l'imputato, dopo il deposito delle armi, si fosse recato presso il box, ed infine che nessun teste aveva visto l'imputato portare le armi nell'autorimessa. Viene inoltre dedotto che la condotta immediatamente successiva alla perquisizione era un dato neutro, al quale non poteva essere attribuita valenza confessoria. I motivi secondo e terzo denunciano difetto di motivazione in ordine alla lus applicazione della recidiva e alla commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, limitatamente alla condanna per il reato di detenzione di armi da guerra clandestine perché il fatto non sussiste, e, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, quanto alla complessiva rideterminazione della pena e al ritenuto concorso tra illegale detenzione di arma clandestina e illegale detenzione di arma comune da sparo. Nel resto, il ricorso propone motivi, in parte, di merito e, in parte, non consentiti e va perciò dichiarato inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso, pur rubricato come violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., si risolve nella denuncia di difetto di motivazione in ordine all'accertamento della detenzione da parte del ricorrente delle armi e munizioni rinvenute all'interno del box indicato nella imputazione. 3 1.1. E' stato precisato che l'art. 192 cod. proc. pen. non è assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., bensì è norma processuale, non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, e dunque l'inosservanza della norma citata non integra nemmeno il motivo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, 20.10.2016, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248). Comunque, è il contenuto del motivo che ne definisce l'ambito e non la intitolazione dello stesso, e dunque il motivo va esaminato sotto il profilo della adeguatezza motivazionale considerato dalla norma processuale da ultimo citata. Si deve aggiungere che il motivo proposto ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve riguardare specificamente uno dei vizi logici Я tassativamente previsti dalla norma, senza porsi in confronto diretto con il materiale probatorio (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Infine, il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore, relativi alla analisi di determinati, specifici elementi probatori, a prescindere dalla considerazione del complessivo quadro istruttorio (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053).
1.2. Il motivo propone argomenti di merito finalizzati ad una diversa valutazione del compendio probatorio, prospettiva non consentita nel giudizio di legittimità. Viene prospettato che i giudici di merito sarebbero giunti ad un accertamento non in termini di storica certezza, bensì di mera probabilità; in particolare, la prova acquisita nel processo sarebbe limitata alla assunzione della qualità di soggetto locatario del box, ma non anche al fatto storico della detenzione delle armi, circostanza che sarebbe smentita dall'accertamento relativo alla disponibilità del box anche in capo ad altri soggetti e, comunque, non riscontrata da prove positive. Il motivo, dunque, procede ad una ri-lettura del compendio probatorio, caratterizzata dalla svalutazione della posizione del ricorrente come locatario e dalla valorizzazione del dato negativo dell'assenza di una prova storica diretta circa il coinvolgimento del ricorrente nel trasporto delle armi nel box. Si tratta di prospettiva propria del giudizio di merito, ma non anche di quello di legittimità, limitato ad un sindacato in ordine alla effettività e congruenza logica della motivazione che sostiene l'accertamento dei fatti posti a fondamento del giudizio. La sentenza impugnata ha con chiarezza indicato le circostanze di fatto che hanno fondato l'accertamento circa la riconducibilità in capo al ricorrente della detenzione di armi e munizioni: essere LO soggetto locatario del box e possessore delle relative chiavi di ingresso, l'assenza di segni di effrazione al portone del box, l'interesse del ricorrente a non risultare formalmente come soggetto locatario della rimessa. Si tratta di elementi di fatto che, valutati complessivamente, sono stati ritenuti come la prova che quanto rinvenuto nel box fosse nella detenzione del ricorrente. In relazione a tale giudizio il motivo non ha proposto alcuna critica, secondo la prospettiva data dall'art. 606, comma 1 lettera e), cod. proc. pen., bensì ha opposto un diverso giudizio che, comunque, non tiene conto di tutti gli elementi valorizzati dalle sentenze di merito, ma solo di alcuni.
2. Con il secondo e terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. Si tratta di motivi non consentiti in quanto relativi a punti della decisione non devoluti alla cognizione del giudice di appello. L'atto di appello aveva formulato il seguente motivo che si riproduce per esteso: Riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva Minimo aumento per la continuazione Minimo pena Benefici.contestata - In linea gradata, i sigg. giudici, in considerazione della non estrema gravità dei fatti, della personalità dell'imputato e di tutti gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p. avrebbero dovuto irrogare al LO, previa riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, una pena più mite con un minimo aumento per la continuazione e concedere allo stesso tutti i benefici di legge." . 5 Dunque, il punto relativo alla applicazione della recidiva non è stato oggetto di impugnazione. Quanto alle attenuanti generiche e alla misura della pena, il motivo di appello risulta del tutto generico in quanto valorizza apprezzamenti immotivati ("... non estrema gravità dei fatti, personalità dell'imputato") a fronte della motivazione ** del primo giudice che aveva evidenziato, quanto al profilo oggettivo, l'entità dei fatti e, quanto all'aspetto soggettivo, la condotta finalizzata a dissimulare il proprio coinvolgimento nella locazione del box e la non partecipazione al dibattimento. Il motivo di appello proposto, per la sua aspecificità, non ha devoluto alla cognizione della Corte di appello i punti della decisione riguardanti il riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena, e quindi il relativo motivo proposto con il ricorso per cassazione risulta inammissibile.
3. Al capo C viene contestato il reato di detenzione illegale di armi clandestine, indicate nei precedenti capi A e B: si tratta, da una parte, di armi da guerra ( fucile mitragliatore Uzi mini 9 mm. parabellum;
pistola mitragliatrice AP9 cal. 9 luger parabellum) e, dall'altra, di armi comuni da sparo (un fucile cal. 12 con canne mozzate;
un revolver cal. 38 special). Quanto alle armi da guerra, va pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste. E' pacifico l'orientamento secondo il quale " la condotta di detenzione di arma clandestina può avere ad oggetto soltanto armi comuni da sparo, che sono le sole immatricolate ed alle quali vengono imposti dal Banco di prova i numeri ed i segni indicati dall'art. 11 della L. n. 110 del 1975" ( Sez. 1, 19/05/2009, Letizia, Rv. 243982).
4. In relazione alle armi comuni da sparo, è stato ritenuto il concorso di reati fra la detenzione illegale di arma comune da sparo, contestata al capo B, e la detenzione illegale delle stesse armi clandestine, contestata al capo C. La giurisprudenza ha precisato che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un' arma clandestina in virtù dell'operatività del - principio di specialità non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo" ( Sez. Un., 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902). 6 5. Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per quanto riguarda il reato di illegale detenzione di arma clandestina in relazione alle armi da guerra di cui al capo C, perché il fatto non sussiste. Limitatamente alla complessiva rideterminazione della pena e al ritenuto concorso tra illegale detenzione di arma clandestina e illegale detenzione di arma comune da sparo va annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per quanto riguarda il reato di illegale detenzione di arma clandestina in relazione alle armi da guerra di cui al capo C, perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente alla complessiva rideterminazione della pena e al ritenuto concorso tra illegale detenzione di arma clandestina e illegale detenzione di arma comune da sparo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 27 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Bianchi Adriano Iasillo лыйThichel prout Foallo Alien DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 FEB 2019 CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7