Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILIA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione Finanziaria dello Stato e Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, in persona del Ministro "pro tempore" e del direttore, rappresentati e difesi "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
RO GO CA, RO MA, OL LE, rappresentati e difesi dagli avv. NICOLA BIANCHI E CLAUDIO COGGIATI per delega a margine del controricorso elett. dom. presso avv. in Roma presso avv. Coggiati, via Lazio 20 c;
- intimato controricorrenti -
avverso la sentenza n. 253.27.99 in data 15.12.99 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, depositata in data 16.2.2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13.10. 2003 dal Consigliere Dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FEDERICO SORRENTINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di licenziamento illegittimo, il dirigente NI RL percepiva in data 8.3.91 l'indennità supplementare prevista dall'art. 19 del CCNL dirigenti. Tale indennità veniva assoggettata a ritenuta IRPEF, talché il NI ne chiedeva il rimborso con istanza presentata l'8.6.92 all'intendenza di Finanza di Parma Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributarla di primo grado, la quale lo accoglieva. Su appello dell'ufficio, la Commissione Tributarla Regionale di Bologna confermava la decisione di primo grado.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziarla dello Stato, in persona sia del Ministro sia del direttore dell'Agenzia delle Entrate, proponendo un motivo. Resistono con controricorso gli eredi del NI, i quali hanno depositato memoria Integrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 6, 46, 48 del D.P.R. n. 917.86, 2697 Codice Civile e 32 del Decreto Legge n. 41.95 convento con modificazioni nella Legge n. 85.1995;
nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C.. L'indennità in esame deriva dal rapporto di lavoro e non rientra tra le erogazioni tassativamente escluse dall'art. 48; l'indennità in parola è destinata oggettivamente a compensare "la perdita dell'attività lavorativa e pertanto ben riconducibile ad una funzione retributiva". Nè il contribuente ha provato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per atto unilaterale illecito del datore di lavoro.
4. Il ricorso è infondato. È pacifico in atti che si tratta di una indennità aggiuntiva, contrattualmente prevista, la quale è stata erogata al dirigente dal (curatore del) datore di lavoro a seguito dell'ingiustificata risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale. Tale indennità è stata qualificata dai due giudici di merito (Commissione Tributaria di primo grado e Commissione Regionale) come non risarcitoria di redditi perduti, bensì come sanzionatoria dell'inadempimento ("id est" danno emergente) in relazione alla lesione dell'immagine e della dignità professionale.
5. La giurisprudenza di questa Corte in tema di indennità aggiuntiva e corrisposta ai dirigenti di azienda per anticipata o ingiustificata risoluzione del rapporto di lavoro - è orientata nel senso che "l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato corrisposta (prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 comma 1 tett. "a" del DL. n. 41.95 convento con modificazioni nella Legge n. 85.95) sulla base della contrattazione collettiva, ai dirigenti di azienda incorsi in licenziamento da ravvisarsi privo di giustificazione, in base alla norma surrichiamata - da intendersi integrata dalle prescrizioni di cui all'art. 48 comma 1 del D.P.R. n. 917.86 - in tanto può essere riscontrata tassabile in quanto risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire un danno consistilo nella perdita di redditi (delle retribuzioni che sarebbero state percepite nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro) e non di un pregiudizio diverso: così Cass.
2.2.2001 n. 1475. Nello stesso senso Cass. 28.10.2000 n. 14241, Cass. 14.12.99 n. 14008, Cass.
5.8.2002 n. 11687, la quale riprende il tema della fattuale destinazione a coprire un danno consistito nella perdita di redditi e non un pregiudizio diverso.
6. Nella fattispecie, due giudici di merito hanno accertato che trattasi di somma avente natura risarcitoria, senza riferimento a perdita di redditi futuri;
la Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha accertato che trattasi di somma che si aggiunge alle altre percepite a reintegrazione del mancato guadagno, avendo ad oggetto la riparazione del danno arrecato "all'immagine e alla dignità professionale del dirigente"; il tutto, con apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in questa sede, in quanto congruamente motivato senza lacune o vizi logici.
7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità iniziale della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004