Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
La violazione del termine a comparire di venti giorni, stabilito dall'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., comporta una nullità relativa, che resta sanata se non eccepita entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 24253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24253 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
M Sentenza n.477 Registro generale n. 8623 del 2007
24253/09 Udienza pubblica del 10 marzo 2009 (n. 7 del ruolo)
RE PUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
1. Dott. Antonio S. Agrò Consigliere
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BI MO, n. a Marino il 25.1.1965
avverso la sentenza in data 9 giugno 2006 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per l'imputato il difensore avv. Pietro Odoardo
Vincentini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 27 settembre 2002 del Tribunale di
Civitavecchia, appellata da MO BI, condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione in quanto responsabile dei reati, avvinti dalla continuazione, di resistenza
Pr
Anguillara, l'11 giugno 2002).
Ricorre per cassazione il Biagioni, a mezzo del difensore avv.
Pietro Odoardo Vincentini, il quale, con un unico motivo, denuncia la nullità del decreto di citazione in appello per mancato rispetto del termine libero di venti giorni previsto dall'art. 601 comma 3
c.p.p., osservando che la relativa notifica era avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata, maturata, a norma dell'art. 8 comma 2 della legge n. 890 del 1982, il 23 maggio 2006, e che
l'udienza per il giudizio di appello si era tenuta il 9 giugno
2006, quando erano decorsi solo 16 giorni liberi da detto termine.
Osserva la Corte che il motivo di ricorso è infondato.
La nullità dedotta deve ritenersi a regime intermedio, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Sez. V, 28 ottobre 2008, Festa;
Sez. VI, 27 giugno 2008,
Pelizza) e quindi resta sanata se non eccepita entro il termine di cui all'art. 491, ex art. 182 comma 2 che rinvia all'art. 181 comma
3. Nel caso in esame si è appunto determinata una sanatoria di detta nullità, dato che alla udienza davanti alla Corte di appello era presente, in sostituzione del difensore di fiducia avv. Giorgio
Amato, l'avv. Fiammetta Fagioli, che nulla ha eccepito in proposito.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso addì 10 marzo 2009.
Il Consigliere estensore I) Presidente dell gruk
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 GIU 2009
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IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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Geile