CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CASO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG Franca Zacco, che ha chiesto l'accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, e l'inammissibilità del resto;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4245 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza di applicazione pena del 1.4 giugno 2022 il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta delle parti, ha applicato a RA CA la pena di 5 anni di reclusione per il tentato omicidio aggravato di LU AR avvenuto in Nocera Inferiore il 5 dicembre 2021 (56, 575, 577, comma 1, nn. 3 e 4, cod. pen.), la detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola con matricola abrasa e cinque proiettili (art. 23, commi 1, 3 e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110) la ricezione dell'arma provento di reato (art. 648 cod. pen.), l'aver sparato sulla pubblica via un colpo di pistola con tale arma (art. 703 cod. pen.), e la detenzione nella propria abitazione di diverse cartucce (art. 697 cod. pen.). Con la sentenza il giudice ha disposto anche la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'essere stata disposta confisca senza indicazione di cosa sia stato esattamente confiscato e senza motivazione;
nel motivo si evidenzia che tra gli oggetti in sequestro vi erano, oltre ad armi, cartucce e bossoli, anche un ombrello ed un cappello. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per aver ritenuto il giudice l'esistenza dell'aggravante della premeditazione nonostante in concreto il reato fosse caratterizzato da dolo d'impeto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr.ssa Franca Zacco, ha chiesto l'accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, e l'inammissibilità del resto. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che è stata disposta confisca senza indicazione del contenuto e senza motivazione. Si premette che è corretta l'affermazione del ricorrente, secondo cui il motivo di ricorso non è sottoposto agli stringenti limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame l'accordo per il patteggiamento non ricomprendeva anche la statuizione sulla confisca (v. sul punto Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348: La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod., proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.). Il motivo è in ogni caso inammissibile per mancanza di interesse. 1.1. Per quanto attiene al contenuto del provvedimento di confisca, la sentenza dispone confisca "di quanto in sequestro", quindi l'indicazione di cosa sia stato confiscato si ricava per relationem, ed in modo non suscettibile di equivoci sul contenuto, dal verbale di sequestro probatorio del 5 dicembre 2021 e dal decreto di convalida di sequestro probatorio del 6 dicembre 2021. 1.2. Per quanto attiene alla motivazione del provvedimento di confisca, è vero che la sentenza motiva la statuizione in modo piuttosto assertivo, limitandosi a ripetere anche in motivazione la formula del dispositivo ("dispone confisca e distruzione di quanto in sequestro"), ma è anche vero che, nella parte in cui la confisca si riferisce a pistola, proiettili, bossolo, ogiva, cartucce - cose soggette a confisca obbligatoria anche nel rito dell'applicazione pena ex art. 240, comma 2, cod. pen., art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, in combinato con l'art. 445 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, Andrisano, Rv. 282541: in tema di applicazione concordata della pena, la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso trattandosi di ipotesi obbligatoria;
conformi Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 28/02/2013, Morrone, Rv. 255160; Sez. 1, Sentenza n. 14685 del 28/03/2008, Pinna, Rv. 239835) - l'imputato non ha un interesse a ricorrere contro la decisione, perché non ne potrebbe comunque ottenere la restituzione (Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 06/11/2012, dep. 2013, Di Guida, Rv. 254508: Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza dell'ordinanza del tribunale del riesame che, pur annullando il decreto di sequestro probatorio di un'arma, non ne disponeva la restituzione in quanto confisca bile). 1.3. Nella parte in cui, invece, si riferisce a "n. 1 ombrello di colore marrone e n. 1 cappello di colore nero marca champion'' (si è ripresa la descrizione dei beni 2 dal verbale di sequestro allegato al ricorso), il motivo di ricorso è inammissibile, perché il ricorrente non ha specificato in cosa consista il suo interesse ad ottenere la restituzione di questi due beni. Il sistema del diritto delle impugnazioni non è caratterizzato°, infatti, dal diritto indiscriminato della parte ad accedere, sempre ed in ogni caso, ad un secondo giudice per chiedere la revisione della decisione presa dal giudice di primo grado. L'accesso ad un secondo giudice è, infatti, limitato, anzitutto, dal principio di legalità, per cui sono ammesse soltanto le impugnazioni che siano specificamente previste dalla legge (art. 568, comma 1, cod, proc. pen.; sul principio di legalità nel diritto delle impugnazioni v., da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 36754 del 14/07/2022, 0., Rv. 283509), e poi da una congerie di filtri che sono stati apposti dalla legge o dalla interpretazione giurisprudenziale, tra cui nel caso in esame viene in rilievo, in particolare, quello dell'interesse a ricorrere (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). L'interesse a ricorrere deve essere concreto e deve essere attuale (Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), e, pertanto, è subordinato «alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). Nel caso in esame, nel ricorso non è spiegato in alcun modo quale interesse abbia il ricorrente ad ottenere la restituzione di "n. 1 ombrello di colore marrone e n. 1 cappello di colore nero marca charnpion". Non vi è una indicazione del valore patrimoniale di questi beni, né vi è alcun riferimento ad un eventuale valore affettivo degli stessi, in ricorso ci si limita soltanto a dedurre l'esistenza del difetto di motivazione in punto di confisca degli stessi. Come è stato rilevato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, però, "la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole" (Sez. U, Massaria, citata). I filtri in punto di accesso al secondo giudice, d'altronde, vengono prima, sul piano logico, della constatazione dell'esistenza della violazione dedotta con il ricorso, talchè non è possibile affrontare la censura sul difetto di motivazione se prima non si supera la questione dell'esistenza o meno dell'interesse a ricorrere. In conformità ai principi generali del diritto processuale, l'interesse a ricorrere deve essere allegato dal ricorrente (Sez. 3, Sentenza n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241; Sez. 3, Sentenza n. 372 del 09/10/2019, dep. 2020, Acampora, Rv. 278274; Sez. 1, Sentenza n. 43217 del 09/02/2018, Carrieri, Rv. 3 274410), ed anzi tale allegazione è fondamentale, perchè la valutazione della sua esistenza da parte del giudice ad quem si effettua sulla base della stessa prospettazione del ricorrente (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953: la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata). Vi sono senz'altro dei casi in cui l'interesse ad ottenere la restituzione di una cosa sottoposta a confisca è autoevidente, come nel caso di una somma di denaro o di un bene immobile o comunque di un bene dotato di un evidente valore di scambio, ed in tali caso l'onere di allegazione dell'interesse a ricorrere sfuma, ma in casi come quello in esame in cui si chiede la restituzione di beni che, se acquistati nuovi, hanno un valore di mercato quantificabile in una o, al più, due decine di euro e che, usati, hanno intuitivamente un valore ancora inferiore, l'onere di indicare in cosa consista l'interesse a ricorrere è più intenso ed avrebbe dovuto essere assolto in modo preciso e non evasivo (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 8111 del 24/11/2021, dep. 2022, PM in proc. Vizaj, Rv. 282909, in motivazione: "laddove un interesse all'impugnazione non sia immediatamente apprezzabile, grava sulla parte ricorrente il relativo onere di allegazione"). Nel caso in esame, nel ricorso non vi è alcuna allegazione sul particolare valore di scambio di questi beni o sul significato che essi hanno per il ricorrente sul piano affettivo, talchè non è possibile il controllo della Corte sull'esistenza o meno dell'interesse a ricorrere, ed il motivo di ricorso deve essere dichiarato, anche su tale punto, inammissibile. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché il giudice ha applicato la pena chiesta dalle parti che contemplava anche l'esistenza dell'aggravante della premeditazione nonostante in concreto il reato fosse caratterizzato da dolo d'impeto. Il motivo è inammissibile. Va ricordato preliminarmente che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di applicazione della pena, che è una sentenza che l'imputato ha chiesto ma contro la quale poi contraddittoriamente propone impugnazione, è possibile proporre ricorrere per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4 Più in particolare, il vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto dell'art. 448, comma 2-bis, che è quello invocato con il presente motivo di ricorso, non si sovrappone con il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale previsto in via generale dall'art. 606, comma :1, lett. b), cod. proc. pen., ed ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto ad esso, perché "nel rito del patteggiamento il vizio di erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitato ai soli casi di errore manifesto, cori conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato). La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la verifica sul vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 5, n. 33145 dell'8 ottobre 2020, P.G. c. Cari, Rv. 279842: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nel caso in esame, la lettura del capo d'imputazione dà conto delle circostanze in fatto che hanno determinato la contestazione della premeditazione (il ricorrente, dopo aver avuto il diverbio con la vittima che ha originato la vicenda per cui è processo, è tornato a casa, ha prelevato la pistola che deteneva, è ridisceso in strada a cercare la vittima e le ha sparato), la succinta motivazione della sentenza si limita al riepilogo dei fatti contestati e delle indagini svolte per accertarli, mentre il motivo di ricorso sostiene che il fatto era caratterizzato da dolo d'impeto per la 5 mancanza di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgere del proposto criminoso e la sua esecuzione. La mancanza dell'apprezzabile intervallo temporale non emerge, però, dal mero confronto tra capo di imputazione, succinta motivazione e motivi di ricorso;
per eventualmente apprezzarla sarebbe stato necessario lo scrutinio integrale della motivazione del provvedimento impugnato, che, però, come ricordato sopra, è incompatibile con il rito prescelto. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle• spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG Franca Zacco, che ha chiesto l'accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, e l'inammissibilità del resto;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4245 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza di applicazione pena del 1.4 giugno 2022 il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta delle parti, ha applicato a RA CA la pena di 5 anni di reclusione per il tentato omicidio aggravato di LU AR avvenuto in Nocera Inferiore il 5 dicembre 2021 (56, 575, 577, comma 1, nn. 3 e 4, cod. pen.), la detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola con matricola abrasa e cinque proiettili (art. 23, commi 1, 3 e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110) la ricezione dell'arma provento di reato (art. 648 cod. pen.), l'aver sparato sulla pubblica via un colpo di pistola con tale arma (art. 703 cod. pen.), e la detenzione nella propria abitazione di diverse cartucce (art. 697 cod. pen.). Con la sentenza il giudice ha disposto anche la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'essere stata disposta confisca senza indicazione di cosa sia stato esattamente confiscato e senza motivazione;
nel motivo si evidenzia che tra gli oggetti in sequestro vi erano, oltre ad armi, cartucce e bossoli, anche un ombrello ed un cappello. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per aver ritenuto il giudice l'esistenza dell'aggravante della premeditazione nonostante in concreto il reato fosse caratterizzato da dolo d'impeto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr.ssa Franca Zacco, ha chiesto l'accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, e l'inammissibilità del resto. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che è stata disposta confisca senza indicazione del contenuto e senza motivazione. Si premette che è corretta l'affermazione del ricorrente, secondo cui il motivo di ricorso non è sottoposto agli stringenti limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame l'accordo per il patteggiamento non ricomprendeva anche la statuizione sulla confisca (v. sul punto Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348: La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod., proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.). Il motivo è in ogni caso inammissibile per mancanza di interesse. 1.1. Per quanto attiene al contenuto del provvedimento di confisca, la sentenza dispone confisca "di quanto in sequestro", quindi l'indicazione di cosa sia stato confiscato si ricava per relationem, ed in modo non suscettibile di equivoci sul contenuto, dal verbale di sequestro probatorio del 5 dicembre 2021 e dal decreto di convalida di sequestro probatorio del 6 dicembre 2021. 1.2. Per quanto attiene alla motivazione del provvedimento di confisca, è vero che la sentenza motiva la statuizione in modo piuttosto assertivo, limitandosi a ripetere anche in motivazione la formula del dispositivo ("dispone confisca e distruzione di quanto in sequestro"), ma è anche vero che, nella parte in cui la confisca si riferisce a pistola, proiettili, bossolo, ogiva, cartucce - cose soggette a confisca obbligatoria anche nel rito dell'applicazione pena ex art. 240, comma 2, cod. pen., art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, in combinato con l'art. 445 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, Andrisano, Rv. 282541: in tema di applicazione concordata della pena, la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso trattandosi di ipotesi obbligatoria;
conformi Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 28/02/2013, Morrone, Rv. 255160; Sez. 1, Sentenza n. 14685 del 28/03/2008, Pinna, Rv. 239835) - l'imputato non ha un interesse a ricorrere contro la decisione, perché non ne potrebbe comunque ottenere la restituzione (Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 06/11/2012, dep. 2013, Di Guida, Rv. 254508: Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza dell'ordinanza del tribunale del riesame che, pur annullando il decreto di sequestro probatorio di un'arma, non ne disponeva la restituzione in quanto confisca bile). 1.3. Nella parte in cui, invece, si riferisce a "n. 1 ombrello di colore marrone e n. 1 cappello di colore nero marca champion'' (si è ripresa la descrizione dei beni 2 dal verbale di sequestro allegato al ricorso), il motivo di ricorso è inammissibile, perché il ricorrente non ha specificato in cosa consista il suo interesse ad ottenere la restituzione di questi due beni. Il sistema del diritto delle impugnazioni non è caratterizzato°, infatti, dal diritto indiscriminato della parte ad accedere, sempre ed in ogni caso, ad un secondo giudice per chiedere la revisione della decisione presa dal giudice di primo grado. L'accesso ad un secondo giudice è, infatti, limitato, anzitutto, dal principio di legalità, per cui sono ammesse soltanto le impugnazioni che siano specificamente previste dalla legge (art. 568, comma 1, cod, proc. pen.; sul principio di legalità nel diritto delle impugnazioni v., da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 36754 del 14/07/2022, 0., Rv. 283509), e poi da una congerie di filtri che sono stati apposti dalla legge o dalla interpretazione giurisprudenziale, tra cui nel caso in esame viene in rilievo, in particolare, quello dell'interesse a ricorrere (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). L'interesse a ricorrere deve essere concreto e deve essere attuale (Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), e, pertanto, è subordinato «alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). Nel caso in esame, nel ricorso non è spiegato in alcun modo quale interesse abbia il ricorrente ad ottenere la restituzione di "n. 1 ombrello di colore marrone e n. 1 cappello di colore nero marca charnpion". Non vi è una indicazione del valore patrimoniale di questi beni, né vi è alcun riferimento ad un eventuale valore affettivo degli stessi, in ricorso ci si limita soltanto a dedurre l'esistenza del difetto di motivazione in punto di confisca degli stessi. Come è stato rilevato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, però, "la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole" (Sez. U, Massaria, citata). I filtri in punto di accesso al secondo giudice, d'altronde, vengono prima, sul piano logico, della constatazione dell'esistenza della violazione dedotta con il ricorso, talchè non è possibile affrontare la censura sul difetto di motivazione se prima non si supera la questione dell'esistenza o meno dell'interesse a ricorrere. In conformità ai principi generali del diritto processuale, l'interesse a ricorrere deve essere allegato dal ricorrente (Sez. 3, Sentenza n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241; Sez. 3, Sentenza n. 372 del 09/10/2019, dep. 2020, Acampora, Rv. 278274; Sez. 1, Sentenza n. 43217 del 09/02/2018, Carrieri, Rv. 3 274410), ed anzi tale allegazione è fondamentale, perchè la valutazione della sua esistenza da parte del giudice ad quem si effettua sulla base della stessa prospettazione del ricorrente (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953: la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata). Vi sono senz'altro dei casi in cui l'interesse ad ottenere la restituzione di una cosa sottoposta a confisca è autoevidente, come nel caso di una somma di denaro o di un bene immobile o comunque di un bene dotato di un evidente valore di scambio, ed in tali caso l'onere di allegazione dell'interesse a ricorrere sfuma, ma in casi come quello in esame in cui si chiede la restituzione di beni che, se acquistati nuovi, hanno un valore di mercato quantificabile in una o, al più, due decine di euro e che, usati, hanno intuitivamente un valore ancora inferiore, l'onere di indicare in cosa consista l'interesse a ricorrere è più intenso ed avrebbe dovuto essere assolto in modo preciso e non evasivo (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 8111 del 24/11/2021, dep. 2022, PM in proc. Vizaj, Rv. 282909, in motivazione: "laddove un interesse all'impugnazione non sia immediatamente apprezzabile, grava sulla parte ricorrente il relativo onere di allegazione"). Nel caso in esame, nel ricorso non vi è alcuna allegazione sul particolare valore di scambio di questi beni o sul significato che essi hanno per il ricorrente sul piano affettivo, talchè non è possibile il controllo della Corte sull'esistenza o meno dell'interesse a ricorrere, ed il motivo di ricorso deve essere dichiarato, anche su tale punto, inammissibile. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché il giudice ha applicato la pena chiesta dalle parti che contemplava anche l'esistenza dell'aggravante della premeditazione nonostante in concreto il reato fosse caratterizzato da dolo d'impeto. Il motivo è inammissibile. Va ricordato preliminarmente che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di applicazione della pena, che è una sentenza che l'imputato ha chiesto ma contro la quale poi contraddittoriamente propone impugnazione, è possibile proporre ricorrere per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4 Più in particolare, il vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto dell'art. 448, comma 2-bis, che è quello invocato con il presente motivo di ricorso, non si sovrappone con il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale previsto in via generale dall'art. 606, comma :1, lett. b), cod. proc. pen., ed ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto ad esso, perché "nel rito del patteggiamento il vizio di erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitato ai soli casi di errore manifesto, cori conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato). La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la verifica sul vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 5, n. 33145 dell'8 ottobre 2020, P.G. c. Cari, Rv. 279842: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nel caso in esame, la lettura del capo d'imputazione dà conto delle circostanze in fatto che hanno determinato la contestazione della premeditazione (il ricorrente, dopo aver avuto il diverbio con la vittima che ha originato la vicenda per cui è processo, è tornato a casa, ha prelevato la pistola che deteneva, è ridisceso in strada a cercare la vittima e le ha sparato), la succinta motivazione della sentenza si limita al riepilogo dei fatti contestati e delle indagini svolte per accertarli, mentre il motivo di ricorso sostiene che il fatto era caratterizzato da dolo d'impeto per la 5 mancanza di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgere del proposto criminoso e la sua esecuzione. La mancanza dell'apprezzabile intervallo temporale non emerge, però, dal mero confronto tra capo di imputazione, succinta motivazione e motivi di ricorso;
per eventualmente apprezzarla sarebbe stato necessario lo scrutinio integrale della motivazione del provvedimento impugnato, che, però, come ricordato sopra, è incompatibile con il rito prescelto. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle• spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022.