Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2012, n. 3185
CASS
Sentenza 6 novembre 2012

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Massime1

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza dell'ordinanza del tribunale del riesame che, pur annullando il decreto di sequestro probatorio di un'arma, non ne disponeva la restituzione in quanto confiscabile).

Commentario1

  • 1Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2012, n. 3185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3185
Data del deposito : 6 novembre 2012

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