Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza dell'ordinanza del tribunale del riesame che, pur annullando il decreto di sequestro probatorio di un'arma, non ne disponeva la restituzione in quanto confiscabile).
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2012, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Mallim a 85 3 185 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 1899/2012 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO N. 30891/2012 - Rel. Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI Dott. - Consigliere - MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DI GUIDA MO N. IL 06/04/1954 avverso l'ordinanza n. 2532/2011 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 16/01/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eduardo Scandaccione del ricorso chiests re pres che he که limanſmumibilite Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per Cassazione Di Guida GU avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 16 gennaio 2012 che ha annullato il decreto di sequestro probatorio di una pistola e di munizioni non denunciate prospettando quali ipotesi di reato quelle previste dall'articolo 699 codice penale e 12 e 14 legge numero 497/74, emesso dal pubblico del tribunale di Napoli in data 6 dicembre 2011, contestando la mancata restituzione dei beni oggetto di sequestro. Lamenta che il tribunale ha ritenuto di annullare il provvedimento impugnato perché non emergevano esigenze investigative atte a giustificare la disposta misura, sottolineando che più opportunamente si sarebbe dovuto procedere nelle forme del sequestro preventivo, ma non ha disposto la restituzione di quanto in sequestro. Si duole del fatto che nell'ordinanza impugnata non viene fatto alcun riferimento alla normativa applicata al fine di ritenere legittima l'omessa restituzione del bene. Sottolinea comunque che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il divieto di revoca del sequestro delle cose soggette a confisca obbligatoria previsto dall'articolo 324 comma sette del codice di procedura penale trovi applicazione nei soli casi in cui il sequestro perde efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato rispetto dei termini, mentre non è ostativo alla restituzione del bene, nonostante l'obbligatorietà della confisca, l'annullamento di un provvedimento di sequestro per carenza motivazionale in ordine alla strumentalità probatoria del bene (Cass. Sez. 3 n. 40190 del 30.10.2007). Il ricorso è infondato. Ritiene questo Collegio di aderire all'orientamento prevalente di questa Corte che ha affermato che le cose, come quelle in esame, che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. Sia il sequestro probatorio che quello preventivo possono avere ad oggetto il corpo del reato e cioè cose che, per la stessa definizione datane dal legislatore (art. 253, comma secondo, nuovo cod. proc. pen.) sono per loro natura suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. Per questa eventualità, l'art. 324 nuovo cod. proc. pen., net disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che "la revoca del provvedimento di sequestro" ... non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 comma secondo del codice penale", quando si tratti cioè di cose soggette a confisca obbligatoria. Tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355, comma terzo, nuovo cod. proc. pen., relativo al riesame del provvedimento di convalida del sequestro probatorio di polizia giudiziaria. (CED 190827 Sez. 3, n. 8542 del 2001; Rv. 218331; Sez. 2 n. 494 del 2004 Cc. Rv. 230865; Cass. n. 494 del 2005; n. 65 del 1995; n. 8542 del 2001; n. 17310 del 2003; Sez. 4° n. 6383/2007 Rv. 236106). Il Collegio è consapevole dell'esistenza di una isolata sentenza contraria ( Cass. Sez. 3° n. 40190/2007 Rv. 237938) che però non viene condivisa, sottolineando che la mancata 1 previsione, come autonoma figura cautelare, del sequestro del corpo del reato, insuscettibile di essere sottoposto a vincolo ex se, indipendentemente dalla ricorrenza della quale è - necessario dar conto in motivazione delle condizioni che ne giustificano la temporanea indisponibilità ai fini dell'accertamento dei fatti, non esclude che l'invalidità del provvedimento che l'abbia disposto non giovi ai fini della restituzione. E invero, come ripetutamele statuito da questa Corte e come già sopra indicato "le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie". Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deliberato in Roma il 6.11.2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA Antonio ESPOSITO سمتمصر DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 GEN 2013 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 2