Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
In base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, sicché, laddove se tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2013, n. 11604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11604 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 28/02/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 745
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 34397/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
MO AT N. IL 14/05/1962;
MO DO N. IL 10/09/1962;
NK AN N. IL 09/08/1969;
avverso la sentenza n. 2451/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 29/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E. Scardaccione che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e contestuale provvedimento di confisca.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova ha applicato la pena concordata: di due anni e sei mesi di reclusione e di Euro 1800,00 di multa nei confronti di AT RR;
di un anno e dieci mesi di reclusione ed Euro 1400,00 di multa nei confronti di RR LF;
di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa nei confronti di NA RO, per detenzione illegale di numerose armi, anche clandestine.
Di dette armi non ha però disposto la confisca.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, deducendo:
- violazione di legge. Il giudice del patteggiamento ha omesso di disporre la confisca delle armi di cui all'imputazione, confisca che prescinde dall'accesso a riti speciali e all'oblazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. La L. n. 152 del 1975, art. 6, impone l'applicazione del disposto del primo capoverso dell'art. 240 c.p. a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
Come è stato già affermato da questa Corte "in base al combinato disposto dell'art. 240 c.p., comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, art.4, L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, e art. 445 c.p.p., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi. Qualora tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca delle armi" - Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008 (dep. 8/4/2008), P.G. in proc. Pinna e altro, Rv. 239835 e Sez. 6, n. 26589 del 21/5/2008 (dep. 2/7/2008), P.G. in proc. Gala, Rv. 241051 -.
La confisca, però, non deve essere disposta per quelle armi che appartengano a persona estranea al reato e che non siano annoverabili nell'ambito di cose di cui occorra sempre e in ogni caso disporsi la confisca (art. 240 c.p., comma 2, n. 2). Non può quindi disporsi la confisca sia del fucile a pompa "Maverik" mod. 88 cal. 12 matr. MV74773D, di cui al numero 1 del capo b) della rubrica, come indicata nella sentenza di patteggiamento, perché oggetto di furto in danno di ZI ZZ, come emerge dal capo c) della rubrica;
che del fucile da caccia tipo doppietta a cani esterni marca "Gauge"cal. 12 di fabbricazione belga avente matricola 56410, perché provento di furto in danno della famiglia Giusto, come emerge dal capo d) della rubrica.
La sentenza deve allora essere parzialmente annullata senza rinvio, per la parte in cui non ha disposto la confisca delle altre armi e delle relative munizioni sì come indicate nei capi di imputazione, fatta eccezione, appunto, della armi appena sopra specificamente indicate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca delle armi e delle munizioni, che dispone, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 1 e 2 del capo b) della rubrica. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013