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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
FU SC, AT
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10004/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
P.IVA_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250032685139000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19102/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle difese di merito articolate in ricorso ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificata il 12.3.2025 per un importo pari ad € 13.571,60 relativamente a tasse automobilistica anno 2019 per un numero determinato di autovetture i cui numeri di targa erano indicati precisamente in ricorso. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi in parte di auto acquistate e rottamate in parte di auto rivendute, in parte in regime di esenzione ex D.L. 953/82.
In ogni caso eccepiva la mancata notifica atti presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva l'ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito che fosse maturata la prescrizione essendo stati gli accertamenti regolarmente notificati da parte della Regione
Campania ed applicandosi la sospensione da Covid-19.
Si costituiva la Regione Campania deducendo che tutti gli avvisi di accertamento erano stati notificati per compiuta giacenza direttamente a mezzo posta quindi in assenza della necessità di notifica di raccomandata informativa e contestava nel merito che la parte avesse diritto al regime di sospensione, come sostenuto in ricorso, per i periodi oggetto di causa
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Facendo applicazione del principio della "ragione più liquida", che impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Va quindi premesso che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è effettivamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cassazione n. 22108/2024).
Ciò posto, nel caso di specie la Regione Campania ha documentato la regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici non impugnati e contenenti le stesse pretese contenute nella cartella oggetto dell'odierno giudizio.
Conseguentemente, il credito recato dai suddetti avvisi di accertamento deve ritenersi consolidato e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e
10736/2024) -così come questioni di merito relative ad una presunta non debenza del tributo - impugnando l'atto successivo (cartella di pagamento).
Il contribuente, pertanto, aveva l'onere d'impugnare i precedenti avvisi per fare valere le doglianze in merito al proprio difetto di legittimazione al tributo e l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli stessi e quella della cartella di pagamento, precluse in sede di impugnazione dell'atto all'esame di codesto Collegio.
Quanto alla prescrizione successiva neppure risulta maturata atteso che l'avviso di accertamento notificato in epoca più risalente risale al 19-7-2022.
Ad abundantiam si osserva che a fronte della documentazione depositata dalla Regione al fine di dimostrare la regolare notifica degli avvisi di accertamento recati dalla cartella di pagamento impugnata, parte ricorrente nulla ha dedotto in sede di udienza, avendo piuttosto insistito nelle proprie difese sul merito della pretesa.
Il ricorso va in conclusione respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 750,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
FU SC, AT
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10004/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
P.IVA_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250032685139000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19102/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle difese di merito articolate in ricorso ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificata il 12.3.2025 per un importo pari ad € 13.571,60 relativamente a tasse automobilistica anno 2019 per un numero determinato di autovetture i cui numeri di targa erano indicati precisamente in ricorso. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi in parte di auto acquistate e rottamate in parte di auto rivendute, in parte in regime di esenzione ex D.L. 953/82.
In ogni caso eccepiva la mancata notifica atti presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva l'ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito che fosse maturata la prescrizione essendo stati gli accertamenti regolarmente notificati da parte della Regione
Campania ed applicandosi la sospensione da Covid-19.
Si costituiva la Regione Campania deducendo che tutti gli avvisi di accertamento erano stati notificati per compiuta giacenza direttamente a mezzo posta quindi in assenza della necessità di notifica di raccomandata informativa e contestava nel merito che la parte avesse diritto al regime di sospensione, come sostenuto in ricorso, per i periodi oggetto di causa
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Facendo applicazione del principio della "ragione più liquida", che impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Va quindi premesso che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è effettivamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cassazione n. 22108/2024).
Ciò posto, nel caso di specie la Regione Campania ha documentato la regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici non impugnati e contenenti le stesse pretese contenute nella cartella oggetto dell'odierno giudizio.
Conseguentemente, il credito recato dai suddetti avvisi di accertamento deve ritenersi consolidato e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e
10736/2024) -così come questioni di merito relative ad una presunta non debenza del tributo - impugnando l'atto successivo (cartella di pagamento).
Il contribuente, pertanto, aveva l'onere d'impugnare i precedenti avvisi per fare valere le doglianze in merito al proprio difetto di legittimazione al tributo e l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli stessi e quella della cartella di pagamento, precluse in sede di impugnazione dell'atto all'esame di codesto Collegio.
Quanto alla prescrizione successiva neppure risulta maturata atteso che l'avviso di accertamento notificato in epoca più risalente risale al 19-7-2022.
Ad abundantiam si osserva che a fronte della documentazione depositata dalla Regione al fine di dimostrare la regolare notifica degli avvisi di accertamento recati dalla cartella di pagamento impugnata, parte ricorrente nulla ha dedotto in sede di udienza, avendo piuttosto insistito nelle proprie difese sul merito della pretesa.
Il ricorso va in conclusione respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 750,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.