Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2012, n. 46260
CASS
Sentenza 8 novembre 2012

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La locazione o il comodato di armi da guerra o comuni da sparo non integra il delitto previsto dall'art. 22 l. n. 110 del 1975 a condizione che l'oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia e che l'arma medesima sia poi effettivamente destinata dal ricevente a tali scopi. (Nella specie, la Corte ha escluso il reato nel caso di consegna in comodato di un fucile cal. 20 per l'utilizzo in una battuta di caccia a soggetto non munito di porto d'armi, perché revocatogli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2012, n. 46260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46260
    Data del deposito : 8 novembre 2012

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