Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2005, n. 3649
CASS
Sentenza 7 ottobre 2005

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La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma terzo, cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 1 L. 26 marzo 2001 n. 128), nel caso in cui il beneficio sia stato concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, stesso codice non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n.128, modificativa degli artt. 168, comma terzo, cod. pen. e 674 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2005, n. 3649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3649
    Data del deposito : 7 ottobre 2005

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