Sentenza 7 ottobre 2005
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma terzo, cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 1 L. 26 marzo 2001 n. 128), nel caso in cui il beneficio sia stato concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, stesso codice non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n.128, modificativa degli artt. 168, comma terzo, cod. pen. e 674 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2005, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 07/10/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3288
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 11341/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES NC RC, N. IL 19/11/1968;
avverso ORDINANZA del 05/01/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F.M. (annullamento senza rinvio).
OSSERVA
ES CO CE ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale concessagli, in presenza di causa ostativa, con sentenza del 21/02/2002, irrevocabile il 16/04/2002. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 164 c.p., comma 4, e art. 168 c.p., comma 3, nonché dell'art. 674 c.p.p., perché il fatto era stato commesso prima della modifica, con L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 168 citato (e, correlativamente, dell'art. 674 c.p.p.),
che ha introdotto la possibilità - prima sconosciuta in sede esecutiva - di revoca della condizionale erroneamente concessa dal Giudice della cognizione pur sussistendo cause ostative di cui al precedente art. 164 c.p.p., comma 4. Trattandosi di normativa sostanziale, doveva essere applicata la disciplina più favorevole. Il ricorso è infondato. Prima delle modifiche introdotte con L. n. 128 del 2001 era principio consolidato che l'erronea concessione della sospensione condizionale quando non ne ricorrevano i presupposti trovava rimedio esclusivamente nell'ambito del giudizio di cognizione, attraverso i mezzi di impugnazione;
una volta formatosi il giudicato, l'errore non poteva essere rilevato e corretto dal Giudice dell'esecuzione, abilitato soltanto a disporre la revoca del beneficio per sopravvenienza di condizioni risolutive. La L. n. 128 del 2001 ha invece introdotto un rimedio revocatorio, stabilendo che la sospensione della pena "concessa in violazione dell'art. 164 c.p.p., comma 4, in presenza di cause ostative" è revocata "in executivis". Va anzitutto chiarito che nel caso in esame ricorre un'ipotesi di violazione del ricordato art. 164 c.p., comma 4, che, a seguito della sentenza 28/04/1976 n. 95 della Corte
Costituzionale, viene a ricomprendere anche le ipotesi in cui il soggetto ha riportato una prima condanna - non sospesa - e ne subisce una seconda che, cumulata con la prima, supera i limiti entro i quali è concedibile il beneficio (nella fattispecie il ricorrente, condannato una prima volta alla pena, non sospesa, di due anni e 10 mesi di reclusione, oltre multa, ha riportato nuova condanna a 20 giorni di arresto, oltre ammenda, erroneamente sospesa). Tanto premesso, va ricordato che il raccordo temporale fra le due discipline - in difetto di apposita normativa transitoria - non è stato del tutto univocamente elaborato. Un primo orientamento (Cass., sez. 2^, 06 - 20/12/2002, Liccardi) ha ritenuto il carattere processuale della disposizione innovativa;
di qui la sua applicabilità a fatti commessi e condanne divenute irrevocabili anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 128 del 2001. Al contrario, Cass., Sez. 4^, 12/11/2002 - 30/01/2003, Zabeo, sul rilievo della natura sostanziale dell'innovazione e della conseguente operatività del principio sancito dall'art. 2 c.p., ha affermato che "deve trovare applicazione la disciplina più favorevole vigente al momento della commissione del fatto" (questo è l'orientamento invocato dal ricorrente). La maggior parte delle decisioni note, comprese le più recenti, ha invece seguito una "via media", affermando che la revoca concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, "non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima della legge di riforma" (v., ad es., Cass., Sez. 1^, 09 - 05 - 03/07/2002, P.M. in proc. Piccolo;
24 - 06 - 11/07/2003, Er Raja;
Sez. 2^ 25 - 02 - 06/03/2003, Passanisi;
Sez. 3^ 04 - 03 - 07/04/2004, P.G. in proc. Manzoni;
Sez. 4^ 11 - 04 - 11/07/2003, Angelo). Tale ultimo orientamento - non sempre univocamente giustificato - va condiviso alla stregua delle argomentazioni sviluppate nella prima delle sentenze sopra citate. La nuova normativa, prevedendo un rimedio "revocatorio" rimesso al Giudice dell'esecuzione, ha valenza processuale, ma non può operare, secondo consolidato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in riferimento a situazioni già esaurite al momento della sua entrata in vigore. Del resto, anche muovendo dai riflessi sostanziali della nuova disciplina, va considerato che la sospensione condizionale, nell'ipotesi da essa contemplata, non consegue ad una situazione coesistente al reato, ma ad un sopravvenuto e casuale "error in iudicando", onde è al momento in cui questo si è verificato che occorre far riferimento.
Nel caso di specie, essendo il passaggio in giudicato della sentenza avvenuto dopo l'entrata in vigore della L. n. 128 del 2001, il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2006