Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2006, n. 33487
CASS
Sentenza 5 luglio 2006

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Massime1

In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario, non formalmente committente, del fabbricato demolito e ricostruito con dimensioni maggiori, in difetto delle prescritte autorizzazioni, può dedursi da indizi quali la avvenuta presentazione di una denunzia di inizio di opere di manutenzione ordinaria e la successiva domanda di sanatoria delle opere realizzate.

Commentario1

  • 1Abuso edilizio: Quando il proprietario non è punibile?
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    1. Premessa Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2006, n. 33487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33487
Data del deposito : 5 luglio 2006

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