Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
Nel valutare se le parti abbiano concluso un contratto definitivo di compravendita o un semplice preliminare è necessario ricercare l'effettiva volontà delle parti, al di là della qualificazione da esse attribuita al contratto stesso. In particolare, non è incompatibile con la qualificazione del contratto di vendita come definitivo il fatto che l'acquirente si sia impegnato " per sè o per persona da nominare", ne' il fatto che l'alienante si sia impegnato a fornire la prova della proprietà dell'immobile solo al momento della stipula notarile, e neppure l'inclusione nel contratto di una caparra confirmatoria, in quanto essa, anche se più congeniale al contratto preliminare, è compatibile anche con la struttura del contratto definitivo, qualora non vi sia contemporaneità tra la conclusione del contratto e la completa esecuzione degli obblighi che da esso derivano (come nel caso di specie).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9079 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO Sas S. PA DI UF LI & C. in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47, presso l'avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CIRO BARBARO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D'GO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTA LABICANA 43, presso l'avvocato ARMANDO TESORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CECERE, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 118/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barbaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.11.1990 il curatore del fallimento della s.a.s. S. LO di UF CI & C. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Avellino D'IN AN, deducendo che - essendosi impegnata la suddetta società a vendere con scrittura privata del 15.1.1987 al D'IN, che si era impegnato ad acquistare, un appartamento sito in Atripalda, via Serino, per un importo complessivo di L. 77.500.000 ed essendo stata dichiarata fallita con sentenza del 25.3.1998 dal Tribunale di Avellino prima che le parti stipulassero l'atto pubblico - era sua intenzione avvalersi della facoltà di scioglimento del preliminare prevista dall'art. 72 comma 4 L.F. e chiedeva pertanto che ne venisse dichiarata la risoluzione con la conseguente condanna del D'IN alla restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla curatela per la ritardata consegna.
Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto della domanda in quanto si era in presenza di un contratto di compravendita definitivo.
Il Tribunale con sentenza del 25.5.1994 accoglieva la domanda, determinando i richiesti danni in L. 5.200.000, oltre accessori. Proponevano impugnazione sia la curatela fallimentare, la quale sosteneva che i danni erano stati determinati in maniera erronea, e sia il D'IN, che chiedeva invece l'integrale riforma della sentenza.
All'esito del giudizio la Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 29.12.1998-20.1.1999, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda della curatela, dichiarando che con la scrittura privata del 15.1.1987 era stato trasferito a D'IN AN da parte della s.a.s. S. LO di UF CI & C. il diritto di proprietà dell'immobile in quanto il contratto in esame doveva essere qualificato come definitivo e quindi traslativo della proprietà del bene.
Dopo aver affermato, in linea di principio, che al fine di individuare la natura preliminare o definitiva di un contratto occorre ricercare l'effettiva volontà dei contraenti per verificare se essa sia stata rivolta direttamente al trasferimento della proprietà od abbia dato vita solo ad un rapporto obbligatorio e che non può assumere valore esclusivo il "nomen iuris" dato dalle parti, riteneva che l'intestazione della scrittura con la dizione "compromesso" era da considerarsi insignificante. Riteneva poi irrilevante la previsione della riproduzione della scrittura privata in un atto pubblico, non potendosi escludere che fosse stata convenuta in funzione della trascrizione e non del trasferimento, mentre considerava determinante la circostanza che nel medesimo contratto le espressioni "s'impegna a vendere" e "s'impegna ad acquistare" erano state adoperate una sola volta all'art. 1 e che nello stesso art. 1 e nel restante corpo dell'atto erano state usate le espressioni "impresa venditrice" nonché "acquirente e venditrice".
Osservava infine che la stessa tradizione del bene ed il pagamento, ancorché rateale, del prezzo, configurando normalmente atti di esecuzione di una vendita definitiva, inducevano a ritenere che costituissero adempimenti delle reciproche prestazioni conseguenti all'effetto traslativo del contratto già concluso. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Curatela del fallimento della s.a.s. S. LO di UF CI, deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso D'IN AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Curatela del fallimento della s.a.s. S. LO di UF CI denuncia violazione dell'art. 1362 C.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.
Sostiene che non può essere condiviso il convincimento della Corte d'Appello per la quale il contratto deve essere qualificato come definitivo, dovendosi ritenere l'uso dei termini "venditore" ed "acquirente" frutto dell'ignoranza delle parti in materia legale e comunque non in grado di consentire l'individuazione di una volontà diversa da quella evidenziata con le espressioni "s'impegna a vendere" e "s'impegna ad acquistare" nonché con la specifica circostanza che il D'IN si era impegnato ad acquistare "per sè o per persona da nominare", vale a dire con una riserva che è incompatibile con la previsione di un immediato effetto traslativo. Deduce altresì che lo stesso impegno assunto dalla società di comprovare la proprietà del bene al momento della stipula del rogito notarile lasciava presumere che, nelle intenzioni delle parti, detto effetto si sarebbe verificato successivamente all'atto di tale stipula e che anche la previsione di una caparra per l'ipotesi di inadempimento era da considerarsi più congeniale ad un preliminare piuttosto che ad un contratto definitivo, con la conseguenza che la Corte di merito aveva violato con la sua interpretazione l'art. 72 comma 4 L.F., consentendo al curatore di sciogliere il contratto preliminare.
La censura è infondata.
In linea di principio l'accertamento del giudice di merito inteso a valutare se le parti abbiano concluso un contratto preliminare o definitivo di vendita è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed aderente ai canoni di ermeneutica negoziale cui l'interprete deve attenersi. Premesso che il problema è stato posto in termini corretti dalla Corte d'Appello, nell'affermare che a tal fine è necessario ricercare l'effettiva volontà delle parti anche al di là della qualificazione ("nomen iuris") da esse data, si tratta di verificare se i punti del contratto richiamati dall'impugnata sentenza a sostegno del convincimento ivi espresso e censurati dalla ricorrente siano, in tutto od in parte, giuridicamente e/o logicamente incompatibili con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito o se invece siano privi di quella peculiarità necessaria per giustificare una nuova rivalutazione in sede di riesame. Ovviamente in tale esame deve essere evitata ogni interferenza in ordine alle mere valutazioni operate sul significato da attribuire alle espressioni usate nel contratto, trattandosi di questioni di merito. In tale ambito rientra certamente il giudizio di irrilevanza assegnato alle espressioni "si impegna a vendere" e "si impegna ad acquistare", essendo state fornite al riguardo delle argomentazioni che sfuggono, in quanto tali, al controllo di legittimità e che sono costituite dal fatto che risultano seguite, subito dopo, dall'espressione "impresa venditrice" e successivamente da "acquirente e venditrice" nonché dalla considerazione che le parti non avessero conoscenza della terminologia giuridica. Nella ricerca di elementi specifici di incompatibilità deve ritenersi in primo luogo che non presenta aspetti di tale natura rispetto alla configurabilità di un contratto definitivo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che l'acquirente si sia impegnato "per sè e per persona da nominare", ben potendosi utilizzare un tale contratto anche nell'ambito di un negozio definitivo in quanto deve ritenersi perfezionato in tutti i suoi elementi ancor prima della nomina poiché l'incertezza non riguarda la sua esistenza ma solo il soggetto nei cui confronti si producono gli effetti, da individuarsi con efficacia retroattiva nello stipulante in caso di mancata nomina e nella persona nominata qualora invece la nomina avvenga e sia accettata.
Del pari nessuna specificità può attribuirsi all'impegno assunto dalla società di provare la proprietà del bene solo all'atto della stipula del rogito notarile in quanto nulla preclude che nella stessa scrittura privata, con cui si convenga il trasferimento del bene, si faccia rinvio al momento della sua riproduzione nell'atto pubblico ai fini della presentazione dei documenti comprovanti la proprietà, la cui eventuale mancanza trova la sua tutela negli appositi istituti apprestati dalla legge sia per l'ipotesi di preliminare che nel caso di negozio definitivo. Per quanto riguarda la previsione nel contratto di una caparra, non ne viene precisata la natura, anche se, con il riferimento al diritto di recesso in caso di inadempimento, la ricorrente sembra richiamare l'istituto della caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 C.C. ed in particolare la previsione contenuta al comma 2.
Al riguardo però il Collegio ritiene di dare continuità all'indirizzo prevalente che considera tale caparra, anche se più congeniale con il contratto preliminare, compatibile anche con quello definitivo (Cass. 6959/88; Cass. 3931/83; Cass. 2268/82). L'esigenza di garanzia, propria di tale caparra, può profilarsi infatti anche in presenza di un contratto definitivo allorché non vi sia contemporaneità fra la conclusione del contratto e la completa esecuzione degli obblighi che da esso derivano. Circostanza questa certamente presente nel caso in esame ove, come risulta dall'impugnata sentenza, era previsto il pagamento rateale del prezzo e, come sostiene la stessa ricorrente, era stato consentito alla società di fornire successivamente la prova della proprietà del bene.
Dalle esposte considerazioni deve desumersi quindi la mancanza di elementi che per la loro peculiarità avrebbero potuto giustificare sul piano giuridico, se presenti, la loro incompatibilità con le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Appello, con la conseguenza che, costituendo in definitiva le considerazioni contenute in sentenza il frutto della interpretazione negoziale demandata al giudice di merito al quale spetta, sotto tale profilo, il compito di dare prevalenza all'una o all'altra tesi in contestazione sulla base delle complessive risultanze del processo, le censure sul punto si risolvono sostanzialmente in un difforme apprezzamento del contenuto del contratto volto ad un riesame del merito, non consentito in questa sede.
Con il secondo motivo la ricorrente curatela denuncia violazione dell'art. 45 L.F. in relazione agli artt. 2644, 2704 e 2914 C.C.. Sostiene che anche nel caso in cui l'atto in esame dovesse essere considerato come definitivo di vendita discenderebbe ugualmente la sua inopponibilità al Fallimento, mancando tale atto di data certa e non risultando trascritto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La censura è inammissibile, essendo stata prospettata per la prima volta con il ricorso in esame.
Nè rileva che la domanda introduttiva abbia presupposto la presenza di un preliminare anziché di un contratto definitivo di vendita e che solo successivamente, con la sentenza della Corte d'Appello, sia stata configurata una tale seconda ipotesi. La possibile configurabilità dell'ipotesi alternativa - rispetto a quella espressa con la domanda originaria - fatta propria poi dallo stesso convenuto che ha rivendicato sin dall'inizio la presenza di un contratto definitivo, imponeva infatti alla curatela, per l'eventualità che fosse stata riconosciuta tale seconda ipotesi, la prospettazione della tesi giuridica dedotta per la prima volta con il presente motivo di ricorso, rilevando con la proposizione della domanda introduttiva o, al massimo, a seguito della posizione difensiva assunta dal convenuto, l'inopponibilità al Fallimento anche dell'eventuale contratto definitivo per mancanza nell'atto di una data certa (art. 2704 C.C.) e di una trascrizione anteriore alla dichiarazione di fallimento (art. 45 L.F.). Una tale omissione infatti, traducendosi nella introduzione in questa sede di un nuovo tema d'indagine, ne preclude l'esame.
Il ricorso deve essere pertanto nel complesso rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 1.000, oltre alle spese liquidate in euro 76,00.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002