Sentenza 3 ottobre 2003
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., ordinata la formulazione dell' imputazione coatta per un reato ricompreso tra quelli per cui, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., si deve procedere a citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, anziché emettere il decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 cod. proc. pen., abbia richiesto la fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2003, n. 41912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41912 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Marrone Franco Presidente
1. Dott. Perrone Pasquale Consigliere
2. Dott. Colonnesse Andrea Consigliere
3. Dott. Sica Giuseppe Consigliere
4. Dott. Marasca Gennaro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero di Torre Annunziata, nei confronti di:
1) AV GI TT, n. il 14/9/1945;
2) AL OM, n. 23/2/1948;
avverso ordinanza del 13/12/2002, GIP Tribunale di Torre Annunziata;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Colonnese Andrea;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il P.M. di Torre Annunziata nel novembre 2001 formulava richiesta di archiviazione del procedimento a carico di AV GI TT e AL OM, indagati per i reati di cui agli artt.582 e 612 cod. pen.. A seguito di opposizione della parte offesa, il G.I.P. disponeva, all'esito della camera di consiglio, che il P.M. formulasse, ai sensi dell'art. 409 co. 5 c.p.p., l'imputazione. Eseguito l'incombente, il P.M. trasmetteva gli atti al G.I.P. per la fissazione dell'udienza preliminare ma il G.I.P. restituiva gli atti osservando che nella specie non trovava applicazione la disposizione di cui all'art. 409 co. 5 u.p. c.p.p..
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata denunciando l'abnormità del provvedimento. Sostanzialmente asseriva che, nel caso di imputazione coatta, anche per i reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, per i quali deve procedersi - come nella specie - mediante citazione diretta va fissata, dopo la formulazione dell'imputazione, l'udienza preliminare. Il rifiuto opposto al riguardo dal decidente che, con provvedimento 13/12/2002, aveva restituito gli atti al P.M. per l'emissione del decreto di citazione, costituiva una pronuncia abnorme. Il provvedimento infatti, per la stranezza del suo contenuto, si poneva fuori del sistema processuale ed aveva determinato una stasi del procedimento, rimuovibile solo attraverso l'intervento del giudice di legittimità. I motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va premesso che, a seguito della legge 16/12/1999 n. 479, il procedimento davanti al Tribunale monocratico risulta contraddistinto da due diversi moduli processuali. Il primo - instaurato dalla richiesta di rinvio a giudizio - è modellato secondo i passaggi del rito davanti al Tribunale collegiale;
il secondo - introdotto dal decreto di citazione a giudizio, formato dal pubblico ministero - è caratterizzato per la mancanza della udienza preliminare.
Ciò posto va osservato che la norma generale di cui all'art. 549 c.p.p. (che apre il libro VIII del codice) richiamando, tramite rinvio, le norme contenute nei libri precedenti, opera come raccordo tra la disciplina dettata per il procedimento davanti al Tribunale monocratico e quella per il Tribunale collegiale.
La norma è così formulata: "Nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili". È quindi evidente che nel procedimento davanti al Tribunale monocratico la disciplina dettata per il Tribunale collegiale trova applicazione solo in presenza di una duplice condizione: anzitutto la materia non deve essere regolata specificamente, in sede propria ed inoltre deve verificarsi la compatibilità delle norme richiamate con la conformazione strutturale del procedimento monocratico.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 NOVEMBRE 2003.