Sentenza 22 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di locazione e comodato di armi da guerra o comuni da sparo, la illiceità della condotta è esclusa solo alla doppia condizione che l'oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia, e che l'arma concessa in locazione od in comodato sia effettivamente destinata dal ricevente all'uso scenico, sportivo o venatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2002, n. 10650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10650 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 22/01/2002
1. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere N. 00053
3. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere N. 033153/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LA OR N. IL 18/07/1970
2) LE SE N. IL 04/07/1960
avverso SENTENZA del 24/01/2001 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha - in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Nuoro in data 14/10/99 - assolto SE LE dal reato di cui all'art. 22 L. 110/75 per avere ceduto in comodato a TO LA un fucile Beretta cal. 12, e condannato quest'ultimo quale responsabile della ricezione in comodato e dell'illecita detenzione del detto fucile;
reati acc. in Oliena il 13/9/97.
La Corte di merito ha ritenuto condivisibile l'interpretazione del primo giudice in ordine alla ratio ed all'ambito dell'art. 22 L.110/75, volto a regolamentare - secondo tale interpretazione - la circolazione di tutte le armi cedute in locazione ovvero in comodato e finalizzato a consentire i contratti ivi contemplati secondo tassative condizioni, rilevando all'uopo non già le caratteristiche strutturali e la potenzialità offensiva delle armi ma le finalità perseguite dai contraenti;
sicché, considerato che non era sostenibile - in ragione di quanto accertato nella specie - un possesso dell'arma da parte del LA per finalità venatorie, correttamente era stata dal GUP affermata la responsabilità di costui in ordine al primo capo di imputazione. Diversamente il giudice di appello ha ritenuto relativamente al LE, considerato che non poteva escludersi la buona fede di costui il quale aveva ceduto il fucile al cognato, che sapeva in possesso del porto d'armi per uso venatorio, quando ancora era consentita la caccia e che ben poteva essere all'oscuro del diverso utilizzo che il LA intendeva fare dell'arma (per controllo del bestiame).
In ordine all'ulteriore addebito ascritto al LA la Corte ha ritenuto inattendibile l'assunto difensivo circa la cronologicamente brevissima disponibilità del fucile da parte dell'imputato; peraltro costui aveva pur sempre instaurato una autonoma signoria di fatto sull'arma, sicché ne era conseguito l'obbligo di denuncia. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso sia il RG sia i difensori dell'imputato TO LA.
Il P.G. ha sottolineato la contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento psicologico ascrivibile all'imputato LE, considerato che la ipotizzata buona fede era contrastata, diversamente da quanto asserito in sentenza, da elementi di segno contrario risultanti dal testo del provvedimento (laddove si faceva riferimento all'atto di impugnazione degli appellanti che avevano riconosciuto la pretestuosità dell'iniziale comune tesi difensiva della destinazione del fucile alla caccia delle tortore, nel contempo sostenendo la tesi di una diversa interpretazione della norma di legge) e ad alcune circostanze in contrasto con il supposto atteggiamento psicologico.
Il difensore del LA ha sottolineato l'errata interpretazione dell'art. 22 L. 110/75 data dalla Corte di merito, ribadendo come dallo stesso tenore della disposizione di legge si ricavasse l'intento perseguito dal legislatore di vietare il comodato solo in relazione alle armi contemplate negli artt. 1 e 2 della L. 110/75;
con altra doglianza ha sottolineato l'illogica ed apparente motivazione in ordine alla seconda imputazione ascritta ed il contrasto con il comune insegnamento della Corte di legittimità che ha sempre ritenuto configurabile il reato di detenzione illegale di arma quando tale detenzione si sia protratta per un tempo superiore a quello necessario per adempiere gli obblighi di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi difensiva, esposta nel primo motivo del gravame presentato nell'interesse dell'imputato LA, secondo la quale per stabilire la liceità o meno del comodato di armi deve farsi esclusivo riferimento al tipo di arma (ossia alla sua catalogazione ed alle caratteristiche tecniche), non è condivisibile.
Convince di ciò una valutazione unitaria della ratio normativa di cui all'art. 22 L. 110/75 e del tenore letterario dello stesso. A fronte della ratio normativa, tesa con tutta evidenza a consentire la locazione ed il comodato di armi solo nei casi in cui per particolari ragioni e circostanze viene meno l'esigenza di uno stretto controllo sulle stesse, impeditivo di quella circolazione facilitata e sostanzialmente incontrollata che deriva dai contratti contemplati nella norma in questione, ed a fronte altresì dell'espressione "armi destinate ad uso sportivo o di caccia" contenuta nell'art. 22 L. 110/75 (e non già "armi da caccia"), non può invero dubitarsi dell'intendimento del legislatore di escludere dal divieto di locazione e comodato solo armi di cui, per il particolarissimo ed assai limitato uso (uso scenico) ovvero per l'utilizzazione alla quale esse sono in via astratta ed in via effettiva destinate (uso sportivo o di caccia), una libera circolazione non presenta reali pericoli od è altrimenti controllabile.
Invero nel caso di "uso scenico" delle armi il ristretto ambito di tale utilizzazione rende ragionevole, per il fatto solo di tale particolare utilizzo, evitare soverchi intralci alla locazione ed al comodato.
Nel caso di "uso sportivo o di caccia" la caduta del divieto di locazione e comodato di armi è ragionevolmente collegato sia alla minore potenzialità offensiva delle armi sportive e da caccia sia, soprattutto, alla effettiva destinazione di siffatte armi all'uso sportivo e di caccia, presupposti entrambi richiesti per l'operatività dell'eccezione al generale divieto posto dal citato articolo 22 L. 110/75. E ciò: sia in ragione del fatto che tali armi presentano pur sempre una potenzialità offensiva ragguardevole, sicché non può esserne consentito il comodato sol per la catalogazione loro data, richiedendosi di contro anche la effettiva destinazione ad attività, quali quella sportiva o venatoria, ritenute scevre di reali pericoli e comunque altrimenti controllabili;
sia in ragione del fatto che il gran numero di persone che a tali attività si dedicano e la connessa ampia possibilità di circolazione impongono - con tutta evidenza - di limitare la libertà di locazione e comodato alle sole anni da caccia escludendo quelle altre, da guerra e comuni, di maggiore potenzialità offensiva e non riconducibili alle anni fabbricate per l'uso venatorio e solitamente dedicate ad esso.
Una diversa interpretazione della norma in questione condurrebbe a quelle conseguenze aberranti accennate nella sentenza impugnata ed in gravame (per es. liceità del comodato di un fucile mitragliatore ove le parti intendessero utilizzarlo per la caccia;
liceità del comodato di un fucile da caccia pur quando esso debba essere utilizzato dal detentore per scopi assai diversi da quelli specificamente valutati dal legislatore come suscettibili di minor controllo) e contrasterebbe con i fini perseguiti dalla legislazione in materia di anni. Inoltre non darebbe persuasiva spiegazione delle differenti dizioni "armi per uso scenico" (laddove viene in rilievo esclusivamente l'effettiva utilizzazione) e "armi destinate ad uso... di caccia" (laddove con la specifica espressione "destinate ad uso di" - e non già "armi da caccia" ovvero "armi per uso di caccia" - vengono in rilievo la astratta destinazione dell'arma ed altresì - certamente come elemento qualificante ed imprescindibile- la effettiva destinazione dell'arma all'utilizzo venatorio). Nè può indurre in diverso avviso l'art 13 L.157/92 dove sono descritte le caratteristiche intrinseche delle armi catalogabili come "armi da caccia" ed esclusivamente ammesse nell'esercizio venatorio;
tale successiva normativa non modifica invero quanto stabilito in materia di locazione e comodato di armi dalla specifica previsione di cui all'art. 22 L. 110/75, ma il suo coordinamento con il disposto di tale ultimo articolo consente di facilmente individuare le anni per le quali, ove effettivamente destinate all'uso venatorio, non vige divieto di locazione e comodato.
Conclusivamente quindi, e correttamente interpretando l'art. 22 L.110/75, non vi è divieto di locazione o comodato solo allorché
trattasi di armi da caccia effettivamente utilizzate per l'uso venatorio.
Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte è pertanto palese l'infondatezza della prima censura avanzata nell'interesse del LA. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame prospettato dall'imputato.
La accertata materiale disponibilità da parte del LA del fucile di proprietà del cognato senza averne effettuato denuncia all'Autorità di polizia integra il reato a lui contestato sub B, considerato il protrarsi per un lasso di tempo apprezzabile della relazione di fatto stabilità con l'arma in questione (in proposito appaiono del tutto adeguate e prive di vizi logici le argomentazioni svolte dalla Corte di merito in ordine all'inattendibilità del dato cronologico sostenuto dall'imputato).
Il ricorso presentato dal P. G. nei confronti dell'imputato SE LE deve essere r i gettato.
La Corte di merito ha con adeguata motivazione argomentato circa la carenza di prove certe in ordine alla consapevolezza del LE circa l'uso non venatorio che il congiunto intendeva fare del fucile a lui ceduto. Nessuna contraddizione o illogicità è in proposito ravvisabile in conseguenza delle tesi difensive svolte nel gravame proposto nell'interesse di entrambi gli imputati (LE e LA), trattandosi all'evidenza di prospettazioni tecnico-giuridiche non implicanti riconoscimenti o confessioni di sorta in ordine all'elemento psicologico dell'imputato LE, ovvero in conseguenza dei rilievi concernenti il munizionamento sequestrato al LA, trattandosi di fatti e valutazioni riconducibili solo a quest'ultimo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente LA TO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002