Sentenza 24 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
040 1 3 /0 1 Aula A 1 { REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 3340/1998Composta dai magistrati: Dott. Michele Annunziata - Presidente 66 Guglielmo Sciarelli - Consigliere 66 Rep. 66 Guido Vidiri 6666 Raffaele Foglia Cron. 3240 66 Pasquale Picone Relatore " Ud. 30.1.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
-ricorrente- contro 495 SA TA;
-intimata- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 526 in data 15 febbraio 1997 (R.G. 875/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo A Il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello del Ministero dell'interno e confermato la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede aveva accertato il diritto di TA SÒ all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Il Tribunale, limitatamente a quanto rileva in questa sede, ha ritenuto infondato l'appello in ordine alla decorrenza di diritto alla prestazione, poiché il consulente tecnico nominato dal Pretore aveva specificamente accertato la sussistenza e la stabilizzazione alla data predetta delle condizioni sanitarie richieste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell'interno per un unico motivo. Non si è costituita l'assistita. Motivi della decisione Motivo di ricorso dell'amministrazione è la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e degli art. 6 e seguenti della legge n. 118 del 1971, nonché motivazione omessa, insufficiente contraddittoria, per avere la sentenza impugnata, riportandosi agli accertamenti del consulente di primo grado, dedotto dalla mera identità del quadro clinico e dalla gravità delle affezioni, ad oltre cinque anni di distanza, la necessità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa, in contrasto con quanto risultato nella fase amministrativa e con il carattere degenerativo delle affezioni. Il ricorso va rigettato perché il motivo non è riconducibile a quelli consentiti ai sensi dell'art. 360 c.p.c. per ricorrere in cassazione (art. 375, comma primo, c.p.c.). L'accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti di ordine sanitario richiesti dalla legge ai fini dell'attribuzione della prestazione assistenziale è istituzionalmente riservato al giudice del merito e può essere sindacato in sede di legittimità non direttamente, ma solo per il tramite della motivazione dell'accertamento medesimo, dimostrandone l'insufficienza, qualora dati decisivi per la formazione del giudizio siano stati trascurati o non adeguatamente valutati secondo una corretta indagine diagnostica, ovvero la contraddittorità, ravvisabile nel caso di affermazioni non logicamente plausibili, di incongruenze fra premesse e conclusioni, di riferimenti di ordine scientifico sicuramente contrastanti con i risultati pacificamente raggiunti dalla scienza comunemente condivisa. Risulta evidente dall'esposizione fattane, che il motivo di ricorso contesta, invece, direttamente il significato ed il valore attribuito dalla sentenza (nel suo richiamo alla consulenza) ai dati della gravità delle affezioni e dell'identità del quadro morboso rispetto a quello constatato nella fase amministrativa e, in definitiva, il giudizio circa l'epoca a partire dalla quale dovevano ritenersi sussistenti le condizioni richieste dalla legge per l'indennità di accompagnamento. 3 Il ricorso va, dunque, rigettato;
nulla da provvedere sulle spese perché l'assistita non si è costituita in questa sede.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il | Presidente Алории строил M. A مل Shalle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 MAR. 2001 A 0 S 3 , 1 S S 3 O . M A E 5 L T T R I L P R , T IL CANCELLIERE : U B O A A ' N B S L R I E L O 3 P D C E S 7 - D I A 8 T I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I I D G E A A G , D E O O T L E R T T T I S N A I R I E L G S D L E E E R O B