Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4687
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione solo quando non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a base della pronuncia.

Al di fuori dei casi di prova legale non esiste nel vigente ordinamento un principio di gerarchia delle prove per cui le risultanze di alcune di esse debbano necessariamente prevalere su altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Qualora la sentenza impugnata si regga su una pluralità di ragioni ed alcuna od alcune di esse, benché idonee da sole a sorreggere la decisione, non siano censurate, la fondatezza delle censure formulate è irrilevante, non potendo condurre all'annullamento della sentenza.

Non avendo la parte l'onere di contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta "ex adverso", un fatto può ritenersi provato o quando esplicitamente ammesso dalla controparte oppure quando questa pur non contestandolo in modo specifico abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.

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  • 1Il valore del documento nel diritto e nel processo civile
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4687
Data del deposito : 12 maggio 1999

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