Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 4
La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione solo quando non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a base della pronuncia.
Al di fuori dei casi di prova legale non esiste nel vigente ordinamento un principio di gerarchia delle prove per cui le risultanze di alcune di esse debbano necessariamente prevalere su altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Qualora la sentenza impugnata si regga su una pluralità di ragioni ed alcuna od alcune di esse, benché idonee da sole a sorreggere la decisione, non siano censurate, la fondatezza delle censure formulate è irrilevante, non potendo condurre all'annullamento della sentenza.
Non avendo la parte l'onere di contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta "ex adverso", un fatto può ritenersi provato o quando esplicitamente ammesso dalla controparte oppure quando questa pur non contestandolo in modo specifico abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.
Commentario • 1
- 1. Il valore del documento nel diritto e nel processo civileRedazione · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LETIZIA, che lo difende unitamente all'avvocato PIETRO MARROSU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UV ON, GENERALI COMP ASSIC SPA, DENTI MICHELE, SAI ASSIC;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 09503/97 proposto da:
GENERALI ASSIC SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ON BERNARDINI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE STARA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
GA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LETIZIA, che lo difende unitamente all'avvocato PIETRO MARROSU, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 72/97 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, emessa il 28/2/97 depositata il 03/04/97;
RG.183/92+200/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato LETIZIA GABRIELE;
udito l'Avvocato BERNARDINI ON;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso, in subordine il rigetto di entrambi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nelle date del 15 e del 20.11.1986 OL ON conveniva innanzi al Tribunale di Sassari Piga Salvatorico e la s.p.a. "S.A.I.", chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della collisione della propria autovettura (Renault 18) con quella (Alfa Romeo Giulietta 1800) del Piga, condotta dallo stesso ed assicurata con la società convenuta;
collisione verificatasi il 10.4.1986 per il fatto che la seconda autovettura si era immessa sulla strada Sassari- Fertilia senza rispettare il segnale di stop.
I convenuti resistevano, deducendo che la colpa della collisione era del OL, il quale aveva invaso la corsia di marcia opposta;
in via riconvenzionale il Piga chiedeva la condanna del OL al risarcimento dei danni subiti;
tale domanda veniva estesa alla società assicuratrice "Le Generali s.p.a.", che resisteva sull'assunto dell'inesistenza della colpa del OL. Spiegava intervento DE EL, trasportato sull'autovettura del Piga, chiedendo la condanna del medesimo e della "S.A.I." al risarcimento dei danni riportati nella collisione. Il tribunale applicava la presunzione stabilita dall'art. 2054, 2 comma c.c., condannando il Piga e la "S.A.I." a risarcire al DE
l'intero ammontare dei danni (lire 11.745.000) ed al OL la metà (lire 3.312.140); il OL e "Le Generali s.p.a." a risarcire al Piga la metà dei danni (lire 131.385.310).
Su gravame del OL, della società assicuratrice "Le Generali s.p.a." e del DE, la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari-, con sentenza resa il 28.2.1997, dichiarava che la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita in via esclusiva al Piga;
condannava quest'ultimo e la "S.A.I." al pagamento dell'ulteriore somma di lire 4.567.680 al OL e della somma di lire 13.695.000 al DE;
rigettava la domanda riconvenzionale.
Per quanto interessa la Corte ha ritenuto "sospette e poco attendibili" le deposizioni di NO e RI e ciò non tanto perché gli stessi non sono stati in grado di indicare la posizione assunta dai mezzi dopo la collisione, quanto perché a) è poco verosimile che sia rimasta impressa nella loro memoria circostanza insignificante come quella di essere stati sorpassati;
b) le deposizioni sono in contrasto con le dichiarazioni del DE agli agenti della polizia stradale, dotate di valore indiziario;
c) le deposizioni stesse sono smentite dalle conclusioni della c.t.u. sulla dinamica della collisione;
ha prestato adesione a tali conclusioni e sulla base di esse ha ritenuto che la responsabilità ricade in via esclusiva sul Piga;
ha rigettato la richiesta di restituzione della somma di lire 169.938.150, avanzata dalla società assicuratrice "Le Generali s.p.a.", sul rilievo che non è stato provato il versamento della somma.
Il Piga ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
la società "Le assicurazioni generali s.p.a." ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con unico motivo, al quale ha resistito con controricorso il Piga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e a norma dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti. Il P.M. ha eccepito che il ricorso principale è improcedibile in quanto è stata prodotta copia incompleta della sentenza impugnata. L'eccezione non può trovare accoglimento.
Come questa corte ha avuto occasione di affermare (cfr. le sentenze 5.3.1986 n. 1392; 16.7.1982 n. 4182; 10.12.1969 n. 3934), la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione solo quando - diversamente dalla specie- non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a base della pronuncia.
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce "insufficiente motivazione".
Il giudice di appello -si sostiene- ha ritenuto sospette e poco attendibili le deposizioni dei testi NO e RI perché non appare verosimile che essi abbiano serbato memoria di circostanza insignificante come quella di essere stati sorpassati da un'autovettura.
La circostanza è, però, tutt'altro che insignificante, ove si rifletta che la collisione è avvenuta a distanza di pochi minuti dal sorpasso.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione di non specificate norme di diritto, si deduce che è illegittima la motivazione, con la quale il giudice di appello ha giustificato il convincimento di inattendibilità dei testimoni e, cioè, che le deposizioni contrastano con le dichiarazioni del DE alla polizia stradale.
Il DE è, infatti, parte del giudizio e le sue dichiarazioni sono prive anche di quel valore indiziario ad esse attribuito dal giudice di appello.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per connessione, non sono suscettibili di essere accolti.
Il giudice di appello non ha accordato credito ai testimoni, oltre che per le ragioni, che vengono censurate con i motivi all'esame, perché quanto da loro dichiarato è in contrasto con le conclusioni del ctu.
Ora, mentre le ragioni censurate sono complementari nel senso che si completano vicendevolmente, quella non censurata -per il modo in cui risulta formulata (nella sentenza impugnata si legge: "ma al di là di qualsiasi considerazione")- è indipendente dalle altre e vale a concretare autonoma "ratio decidendi", sufficiente da sola a sorreggere la decisione.
Ne consegue che l'esame della fondatezza delle censure diventa superfluo, stante il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis le sentenze 19.1.1995 n. 540;
10.1.1995 n. 237), che, qualora la sentenza si regga su una pluralità di ragioni e alcuna o alcune di esse, benché idonee da sole a sorreggere la decisione, non siano censurate, la fondatezza delle censure rimane irrilevante, non potendo portare all'annullamento della sentenza.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce "insufficiente motivazione in ordine ai rilievi del sinistro eseguiti dalla polizia stradale".
Si premette che la c.t. è mezzo di prova succedaneo rispetto alla prova testimoniale;
si rileva che il c.t.u. si è nella specie limitato ad affermazioni non suffragate da elementi tecnici;
si sostiene che il giudice di appello a) non ha "saputo giustificare la posizione delle tracce di frenata" lasciate dall'autovettura del OL;
tracce che si trovano quasi per intero "all'interno della corsia di marcia di competenza dell'alfa romeo giulietta";
b) ha argomentato da una manovra di emergenza che risulta esclusa dalle tracce di frenata;
c) sopperendo alle deficienze tecniche della consulenza, si è avventurata in considerazioni che contrastano con le tracce stesse, con la posizione di quiete dei veicoli, con i danni riportati dai medesimi.
Il motivo è infondato.
Per giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis le sentenze 26.10.1994 n. 8783; 18.5.1994 n. 4833; 28.11.1994 n. 10121), al di fuori dei casi di prova legale nel vigente ordinamento non esiste un principio di gerarchia delle prove, per cui i risultati di alcune di esse debbano necessariamente prevalere su altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Pertanto, il giudice è libero di fondare il proprio convincimento sulle conclusioni della ctu, ancorché si pongano in contrasto con le risultanze della prova testimoniale, purché fornisca giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto.
Peraltro, la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una rivalutazione delle risultanze processuali (come quella che viene sollecitata nella specie), non essendo consentito alla Corte di Cassazione un diverso apprezzamento sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, riservato al giudice di merito (cfr. Cass. 10.7.1997 n. 6254; Cass.12.3.1997 n. 2213; Cass. 11.7.1995 n. 7568).
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., si deduce che il giudice di appello ha ritenuto che non è stata offerta prova della dazione della somma di lire 169.938.180 e ha rigettato la domanda di restituzione perché non ha considerato che nell'appello si è dato atto del deposito della quietanza di pagamento e che la dazione è pacifica, non avendola il Piga contestata in alcuno dei suoi scritti difensivi.
Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso incidentale per avere la ricorrente chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento della somma di cui sopra.
L'eccezione è infondata: ove non risulti da accettazione espressa della sentenza o da formale rinuncia ad impugnarla, l'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione, si può desumere solo da atti o fatti univoci incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione (cfr. ex plurimis Cass. 11.1.1995 n. 250); atti che non sono ravvisabili nel caso di riproposizione della medesima domanda (cfr. Cass. 11.1. 1988 n. 19). Il motivo pone due questioni.
La prima concerne la quietanza di pagamento ed in proposito le ipotesi prospettabili sono: la quietanza, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello, non è stata depositata;
la quietanza è stata depositata, ma il giudice per una falsa percezione ne ha supposto l'inesistenza agli atti.
Nella prima ipotesi manca il presupposto di fatto della censura;
nella seconda è ravvisabile errore costituente motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. e non di ricorso per cassazione (cfr. Cass.
2.5.1996 n. 4018). La seconda questione consiste nello stabilire il valore del difetto di contestazione e particolarmente se tale difetto basti a rendere pacifico il fatto.
La soluzione negativa, recentemente ribadita da questa Corte con le sentenze 18.7.1997 n. 6623; 4.8.1997 n. 7189, va confermata;
per cui si ritiene che, non sussistendo nel vigente ordinamento l'onere della parte di contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta "ex adverso", un fatto può ritenersi provato o quando è esplicitamente ammesso dalla controparte oppure quando questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3 dicembre 1998.