Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 2
Dall'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980 si desume che il diritto del professionista iscritto alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza (forense che cessi dall'iscrizione senza aver maturato il diritto alla pensione) di chiedere il rimborso dei contributi inutilmente versati per la pensione di anzianità, di invalidità o indiretta può essere esercitato non solo per contributi relativi ad intere annualità, ma anche per contributi versati in riferimento ad alcuni mesi dell'anno, senza che assuma rilievo in contrario la circostanza che l'art. 7 della stessa legge n. 576 del 1980 rapporti all'anno solare la misura dell'obbligo contributivo dell'avvocato iscritto all'albo.
La lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro, non deve necessariamente risultare da esplicita menzione nella sentenza medesima o nel verbale di udienza, ben potendo essere documentata da un qualsiasi atto processuale, o desumersi per implicito da determinate circostanze. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la avvenuta lettura del dispositivo in udienza potesse desumersi dalla circostanza che esso recava la stessa data dell'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO NICOLÒ, rappresentato e difeso dall'avvocato EMERICO BO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 18530/99 proposto da:
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
BO LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO NICOLÒ, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO BO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 454/98 del Tribunale di PRATO, depositata il 02/09/98 R.G.N. 2131/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato GOBBI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità e in subordine rigetto dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 luglio 1997 davanti al ET di Prato, LA TE, affermando di essere stato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (in seguito indicata come "Cassa") dal 1995 e di avere riscattato negli anni 1991 e 1992 la pratica procuratoria;
di avere chiesto e ottenuto la cancellazione dall'albo professionale e, quindi, dalla Cassa fin dal 30 aprile 1997; di avere chiesto e non ottenuto lo sgravio del contributo per l'armo 1997 e di avere ricevuto la notifica della cartella esattoriale contenente i relativi importi;
ciò premesso, chiedeva che nei confronti della Cassa venisse accertato che non era dovuto il contributo per l'anno 1997 e che venisse dichiarata illegittima e inefficace l'iscrizione a ruolo dei contributi con condanna alla restituzione degli importi già riscossi, oltre rivalutazione e interessi.
La Cassa si costituiva, eccependo che l'art. 21 della legge n. 576 del 1980, invocato dall'attore. non consentiva la restituzione parziale dei contributi.
Il ET adito rigettava la domanda.
Con sentenza in data 27 maggio 1998 il Tribunale di Prato rigettava l'appello del TE.
In particolare il giudice del gravame, dopo avere premesso che andava respinta l'eccezione della Cassa in ordine alla novità della richiesta di parziale restituzione dei contributi avanzata in primo grado e diretta a ottenere lo sgravio per quelli non ancora pagati ma iscritti a ruolo, nel merito osservava che la restituzione prevista dall'art. 21 della legge n. 576 del 1980 doveva essere intesa come conseguenza dell'impossibilità di utilizzare tutti i contributi versati in una determinata gestione in quanto nella loro totalità insufficienti e non ricongiungibili ad altra.
Da ciò il Tribunale desumeva che la restituzione non poteva che essere integrale, mentre l'art. 21 citato contemplava sull'ipotesi di contributi parzialmente inutilizzabili, perché relativi a una frazione di anno già coperto per intero dall'iscrizione ad altra gestione.
Il Tribunale, nel rigettare l'appello, condannava, altresì, l'appellante alle ulteriori spese del giudizio di gravarne. Il TE ricorre per cassazione con sette motivi. Resiste la Cassa con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Per ragioni di pregiudizialità va in primo luogo esaminato il ricorso incidentale condizionato, con il quale la Cassa si duole che il Tribunale, in violazione dell'art 112 c.p.c., degli artt. 10 e 21 legge n. 576 del 1980 e della tabella A allegata alla legge n. 319 del 1975, non abbia ritenuto nuova la domanda di parziale restituzione dei contributi avanzata in appello rispetto a quella di semplice sgravio dal pagamento dedotta in primo grado. Tale ultima ed effettiva domanda era stata, infatti, interpretata dal ET come una richiesta di restituzione di contributi, anziché come una richiesta di sgravio sulla base della domanda avanzata dall'attore.
Il Tribunale, secondo la ricorrente incidentale, non avrebbe corretto l'errore in cui era incorso il ET.
La pregiudizialità dell'esame del ricorso incidentale, pur se condizionato, discende dal fatto che, se esso fosse fondato, comporterebbe la declaratoria della preclusione di cui all'invocato art. 437 c.p.c. e l'inutilità dell'esame del ricorso principale del TE per il conseguente passaggio in giudicato della sentenza pretorile.
Il ricorso incidentale condizionato della Cassa, tuttavia, è infondato.
Invero, l'interpretazione della domanda in ordine alla sussistenza dei fatti da cui deriva il bene della vita richiesto dalla parte costituisce un accertamento in fatto devoluto al giudice di merito, il quale deve accertarne la portata sulla base sia della sua formulazione letterale e sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale in relazione alle finalità perseguite dalla parte e al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dall'intero contesto dell'atto e, eventualmente dai chiarimenti successivamente formulati nel corso del giudizio, senza che essi comportino mutamento dell'originaria domanda. (v. Cass. 18 aprile 1987 n. 3879). Nella specie sia il ET come il Tribunale, attenendosi ai suesposti criteri interpretando complessivamente il ricorso introduttivo del giudizio, anche in riferimento alla narrativa del ricorso, nonché la prodotta lettera del 7 aprile 1997, avevano interpretato correttamente la domanda nel senso che il TE aveva inteso richiedere la restituzione dei contributi inutilizzabili a far data dal 30 aprile 1997 e cioè a far data dalla cancellazione all'albo degli avvocati.
Va, pertanto, rigettato il proposto ricorso incidentale condizionato. Con il primo motivo del ricorso principale il TE denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 429 e 442 c.p.c., per nullità insanabile della sentenza pronunciata in materia previdenziale assoggettata al rito del lavoro, e ciò perché non era stata data lettura del dispositivo in udienza.
Il motivo è infondato.
La lettura del dispositivo in udienza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro dagli artt. 429 e 442 c.p.c., non deve necessariamente risultare da esplicita menzione della sentenza, ben potendo essere documentata da qualsiasi atto processuale o desumersi per implicito da determinati fatti.
Nella specie è consentito desumere che il dispositivo era stato letto in udienza dalla circostanza che esso recava la stessa data. Con il secondo motivo il ricorrente principale denunzia ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 133, 427 e 429 c.p.c. nonché dell'art. 48 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e 276 c.p.c.,
perché, non avendo il Tribunale dato lettura del dispositivo in udienza, non era possibile accertare quale fosse stata la composizione del collegio che aveva deciso la causa e redatto il dispositivo.
Anche, tale motivo è infondato.
Nel rito del lavoro il principio della immodificabilità del collegio trova applicazione dal momento in cui ha inizio la discussione della causa, cosicché soltanto la successiva composizione del collegio dopo la discussione e la lettura del dispositivo in udienza può dar luogo a nullità della sentenza (v. Cass. 2 marzo 1995 n. 2431). Dagli atti non si ricava che vi sia stata una diversa composizione del collegio, come si evince dall'intestazione della sentenza, rispetto a quella che dai verbali di udienza risulta avere introitato la causa per la decisione.
Con il quarto motivo il ricorrente principale si duole condizionatamente della mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla eccezione sollevata dalla Cassa in ordine alla pretesa tardività dei documenti prodotti in appello, essendo noto che la preclusione in appello attiene alle prove costituende e non già a quelle costituite.
La doglianza anche se fondata, non rileva in quanto, a prescindere dall'esame di detti documenti, sono fondati gli ultimi tre motivi di ricorso.
In particolare, con il quinto motivo il ricorrente principale lamenta difettosa e/o insufficiente motivazione in riferimento all'offerta interpretazione dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980 nel senso che esso non consentirebbe la restituzione dei contributi limitatamente ad alcune annualità contributive.
Secondo il TE, infatti, al riguardo il Tribunale si sarebbe limitato a motivare con l'affermazione secondo cui la lettera della norma sarebbe chiara nel fare riferimento all'intero periodo assicurativo.
Con il sesto motivo il ricorrente principale si duole che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980, abbia ritenuto, nel silenzio della legge, che non fosse configurabile la richiesta di restituzione parziale dei contributi limitatamente all'anno 1997,corrispondendo per ciascuna delle annualità, cui si riferiva la contribuzione, un'autonoma obbligazione contributiva distinta da quelle relative agli altri anni non soltanto nel quantum ma anche nel titolo giustificativo. La iscrizione contributiva, aggiunge il ricorrente principale, non si verifica anno per anno ma si determina per ciascun anno solare, considerato che ciascun anno solare costituisce un periodo autonomo, in riferimento al quale devono verificarsi il requisito che determina il diritto alla iscrizione alla Cassa e l'obbligo di versare i contributi.
Pertanto, conclude il ricorrente principale, attesa l'autonomia delle obbligazioni contributive annuali, non può negarsi il diritto alla restituzione parziale dei contributi non più dovuti. Il quinto e il sesto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati.
L'art. 21 della legge 20 settembre 1980 n. 576 recita testualmente:
"coloro che cessano dalla iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975 n. 319. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti.
li rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.
In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate con l'aggiunta dell'interesse del 10% e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso".
Come si evince dall'interpretazione letterale della norma, l'iscritto alla Cassa che cessa dall'iscrizione (nella specie per avere maturato il diritto ad altra posizione assicurativa statale senza avere maturato il diritto alla pensione, ha diritto al rimborso dei contributi già pagati per la pensione di anzianità, di invalidità o indiretta con gli interessi legalì decorrenti dal primo gennaio successivo alle date dei relativi pagamenti.
Trattasi di una obbligazione esplicitamente prevista dalla legge a prescindere dalle esigenze solidaristiche che per altre forme assicurative la legge possa consentire legittimamente all'istituto assicuratore di non restituire i contributi non utilizzati dall'iscritto che volontariamente si sia cancellato. Sostiene la sentenza impugnata che il sistema assicurativo considerato impone che non possano formare oggetto di restituzione i contributi parzialmente non utilizzati e versati per l'intera annualità, nel senso che essi rimarrebbero acquisiti alla Cassa per i mesi dell'anno in cui l'iscritto si sarebbe cancellato dall'albo e, quindi, non avrebbe esercitato la libera professione. La tesi non è condivisibile proprio in riferimento al sistema assicurativo delineato dal legislatore per la libera professione di avvocato (costituente la figura unica dopo l'abolizione di quella di procuratore.
La circostanza che l'art. 7 della citata legge rapporta all'anno la misura dell'obbligo contributivo dell'avvocato iscritto all'albo, infatti, non sta a significare che egli non possa pretendere la parte dei contributi versati in riferimento ai mesi in cui la seguito dalla cancellazione dall'albo, essi sono divenuti inutilizzabili. La conferma di tale interpretazione viene ad evincersi dall'ultimo comma dell'art. 21 citato, il quale prevede che l'avvocato possa nuovamente iscriversi all'albo e ripristinare il precedente periodo di anzianità.
Per tale eventualità la norma prevede che la nuova iscrizione possa avvenire con modalità particolarmente gravose per l'avvocato che si è nuovamente iscritto.
Quest'ultimo, infatti, non soltanto dovrà restituire tutte le somme rimborsate ma anche le dovrà maggiorare di interessi legali nella misura del 10% e di rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.
In altri termini, la parziale restituzione dei contributi non si risolve in un ingiustificato arricchimento dell'iscritto in caso di ripristino della sua posizione assicurativa.
Il quinto e il sesto motivo del ricorso principale vanno, pertanto, accolti.
Va altresì accolto il settimo e ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente principale si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 13 aprile 1994, pur non essendo la pretesa manifestamente infondata e temeraria e pur essendo di natura previdenziale, lo abbia condannato alle spese dei due gradi del giudizio.
In accoglimento, pertanto, del quinto del sesto e del settimo motivo del ricorso principale, rigettato quello incidentale condizionato, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384. primo comma, secondo alinea, c.p.c., va accolta la domanda proposta da LA TE nei confronti della Cassa in riferimento alla restituzione dei contributi inutilizzati per l'anno 1997 dopo la cancellazione dall'albo degli avvocati (con la maggiorazione dei soli interessi legali dal Il gennaio successivo alla data degli eseguiti pagamenti). Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di LA TE in ordine alla chiesta restituzione dei contributi.
Rigetta il ricorso incidentale condizionato.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002