Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 01 5 03 /02 IN NOME DEL POPOL IT ANO LA CORT REMALI CASSAZ Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 5346 /99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron. 3854 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NO EP, NO NN, NO EREDI DELLA SIG.RA RAZZANO MARIA), già ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ACQUARO 8 INT 6. SC B, presso lo studio dell'avvocato DI GIOIA GIULIO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ACETO ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, 2001 persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 3593 -1- presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 194/98 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 26/03/98 R.G.N. 7/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del 1° e 2° motivo del ricorso, accoglimento del 3°. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Benevento del 8/1/97 IA PP, AN e ER, quali eredi di RA AR, proponevano appello avverso la sentenza con la quale il pretore di Benevento, sul presupposto della inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta per ottenere la corresponsione dell'indennità di maternità, quale bracciante agricola, per astensione obbligatoria dal lavoro. L'Inps resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza dell'11 26/3/98, rigettava l'appello, precisando che l'attrice era venuta meno all'onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei dati posti a base della domanda: un rapporto di lavoro subordinato per almeno 51 ore e l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli. I mezzi istruttori a suo tempo richiesti (ordine di esibizione all'INPS, richiesta di consulenza ed informazioni da chiedere al patronato INAC) erano inidonei a provare la domanda e quindi giustamente non erano stati ammessi dal Pretore. La richiesta di prova testimoniale avanzata in grado di appello doveva essere disattesa, perché il giudice di seconde cure, pur avendo astrattamente il potere di ammetterla ai sensi dell'art. 421 CPC, non poteva sanare decadenze già verificatesi, come nel caso di specie, non essendo stata la relativa istanza avanzata innanzi al Pretore. Da ciò conseguiva la conferma della sentenza ed il rigetto dell'appello. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli IA, fondato su tre motivi. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 15 L. n. 1204 del 30/12/71, 13 DPR n. 1026 del 1976 e 4 D. Lgs. N. 212 del 1946, deducono i ricorrenti che per fruire dell'indennità di maternità la loro dante causa non doveva fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in atto, essendo sufficiente il possesso della qualifica di bracciante agricola, comprovata con l'iscrizione negli elenchi nominativi (Cass. n. 4936/98). L'iscrizione in detti elenchi è un accertamento costitutivo della status di lavoratore agricolo ed è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo: la RA aveva prodotto in sede di merito il certificato di iscrizione negli elenchi e quindi aveva sbagliato il Tribunale a non riconoscerle il diritto al beneficio, ai sensi dell'art. 15 L. n. 1204/71; il diritto alle prestazioni di maternità non nasce dalla iscrizione ma direttamente dalla legge quando si realizzano le condizioni per l'acquisizione da parte dell'interessata della qualifica di lavoratrice agricola, per la quale è necessario dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa subordinata per un numero minimo di giornate. L'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi sono atti amministrativi a contenuto vincolato ed hanno la sola funzione strumentale di accertare la sussistenza o meno dei requisiti per la costituzione del rapporto assicurativo. La RA aveva dimostrato l'iscrizione negli elenchi e quindi aveva diritto alla prestazione. 2 Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 210-213, 420 e 421 CPC, nonché omessa ed insufficiente motivazione (art 360 n 3 e 5 CPC), deducono i ricorrenti che il Tribunale ha sbagliato a ritenere che i mezzi istruttori chiesti in primo grado fossero inidonei a provare la domanda: la documentazione in possesso dell'INPS, e per la quale era stata avanzata istanza per l'ordine di esibizione, era sufficiente per dimostrare che la RA si trovava nelle condizioni previste per fruire del beneficio chiesto. I giudici di merito, rigettando la richiesta istruttoria, hanno impedito alla istante di provare la domanda e non hanno esercitato il potere dovere di provvedere d'ufficio all'atto istruttorio. L'INPS aveva giustificato il rifiuto della prestazione solo all'atto della costituzione in giudizio e solo in quel momento l'istante è venuta a conoscenza che da un verbale ispettivo sarebbero emersi "elementi inequivocabili in ordine all'insussistenza del rapporto di lavoro agricolo, subordinato e retribuito"; quel verbale non è assistito da fede privilegiata per le dichiarazioni raccolte e le valutazioni del pubblico ufficiale ed il giudice in presenza del certificato che attesta il possesso della qualifica di bracciante agricolo ha il potere dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori necessari sulla base degli atti acquisiti al processo. Lamentando, col terzo motivo, omessa motivazione in ordine alla condanna della ricorrente alle spese, deducono i ricorrenti che il Tribunale nulla ha detto in proposito, incorrendo così nel vizio 3 denunciato. Il ricorso è fondato. I tre motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi. Questa Corte ha avuto modo di intervenire ripetutamente nella materia in esame e, con sentenza delle SS. UU. n. 1133 del 26/10/2000, ha anche composto un contrasto di giurisprudenza, affermando il seguente principio di diritto: “con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alla prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dalla iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R. D. n. 1949 del 24/9/40 e successive modificazioni, o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo ...... Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dell'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice 4 riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela ai falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato) ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa”. In ossequio a questo principio di diritto, pienamente condiviso dal Collegio, si rileva che non possono essere pienamente condivise né la tesi affermata dal Tribunale, né quella sostenuta dal ricorrente: la prima perché fondata sul presupposto che le circostanze da provare da parte della ricorrente siano due (il lavoro subordinato per almeno 51 ore e la iscrizione negli elenchi nominativi, che presuppone l'espletamento di lavoro subordinato per 51 ore) mentre in realtà basta la produzione documentale della iscrizione per dimostrare anche la sussistenza dell'altro requisito del lavoro subordinato per almeno 51 ore;
la seconda perché non è esatta la tesi che la iscrizione negli elenchi sia elemento costitutivo dello status di lavoratore agricolo, che da solo darebbe diritto alla prestazione a prescindere dalla concreta esistenza, o meno, del rapporto di lavoro subordinato. L'iscrizione è il frutto di una domanda di parte e di un accertamento della pubblica amministrazione, basato su dichiarazioni 5 di terzi e dello stesso interessato;
accertamento che non crea uno "status", che non possa più essere posto in discussione, e non costituisce prova legale, fino a querela di falso, ma che può essere contestato, con qualunque elemento di prova contraria, compresi nuovi accertamenti ispettivi dell'Ente. A fronte della prova dell'iscrizione della lavoratrice negli elenchi nominativi, fornita dalla parte, e della contestazione dell'ente previdenziale, il giudice di merito deve decidere la controversia, effettuando una prudente valutazione comparata dei vari elementi probatori acquisiti al processo, regolando poi le spese a norma dell'art. 152 disp. att. CPC. Entro questi limiti il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame e per la decisione anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Roma 26 settembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE взувіевы выним аголано I D , O L L Phill A O S B S I A - 0 3 T D IL CANCELLIERE 1 , 3 A . 5 A Depositato in Cancelleria T S T S . E R P O A N 'A S P D L 3 oggi 5 FEB, 2002 E A 7 O A T - R L N PLEAS 8 N T - E E IS E S IL CANCELLIERE R 1 E G P E R D A L O L E D 6