Sentenza 23 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, l'accertamento del cattivo stato di conservazione degli alimenti non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l'analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l'ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di deposizione attestante che molluschi bivalvi vivi erano tenuti in acqua e senza refrigerazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2014, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/01/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 91
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 21477/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SC LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/07/2012 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi LLart. 319 quater c.p. e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
uditi per l'imputato l'avv. Aricò Giovanni e l'avv. Censano Ettore, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e che, in subordine, si sono associati alla richiesta del P.G.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava in parte, esclusivamente riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 10/01/2011 con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato RI SC LO in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 317 c.p., per avere - in Parma tra il settembre ed il dicembre del 2008,
quale sovrintendente del locale nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, in concorso con AL TO, collaboratore tecnico LLArpa di Parma, e con l'intermediario DO CO, consulente per la sicurezza della società - abusando dei loro poteri e delle loro funzioni, costretto OL CO, "titolare" della omonima società (presso la cui sede, in un'area appartenente a tale impresa, era stato eseguito un sequestro di un elevato numero di automezzi abbandonati, considerati rifiuti, in parte anche pericolosi) a consegnare loro la somma di 30.000 Euro: condotta consistita nel garantire al OL la loro piena collaborazione durante la fase di smaltimento dei rifiuti e pulizia di quell'area, l'AL, in particolare, nel prospettare il campionamento di terreno prelevandolo da un limitrofo terreno non inquinato, ed il DO consigliando e suggerendo il pagamento di quell'importo in quanto "tutto si poteva risolvere" e per ottenere una più rapida restituzione LLarea sottoposta a sequestro: OL che accettava la richiesta versando in più tranches una somma variabile tra 25.000 e 30.000 Euro, materialmente consegnata al DO che, a sua volta aveva versato all'AL e, tramite questi, allo RI.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali - in particolare i risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite durante le indagini e di altre attività di investigazione compiute dagli inquirenti, nonché la chiamata in correità del coimputato DO e le parziali ammissioni del coimputato AL - avessero dimostrato la colpevolezza dello RI in ordine al delitto ascrittogli, escludendo che l'AL si fosse limitato a millantare credito verso di lui ovvero che la condotta dello RI e dei suoi concorrenti fosse espressione una posizione di parità assunta con il privato, il quale, invece, si era determinato alla dazione indebita per il timore maturato nei confronti dei pubblici ufficiali;
come l'imputato non fosse meritevole del riconoscimento ne' della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., peraltro richiesta con l'appello con motivo aspecifico, ne' delle circostanze attenuanti generiche, essendo irrilevante il solo stato di formale incensuratezza;
ma come la pena finale irrogata potesse essere rideterminata nel minimo edittale di anni quattro di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo RI, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti sei motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 195 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado sulla base di un'erronea valutazione delle chiamate in correità rese dai coimputati AL e DO, laddove le carte del processo avevano dimostrato solamente che il DO aveva millantato credito presso il OL e, per ciò che concerne lo RI, si era limitato a riferire quanto confidatogli dall'AL, dando, così, un contributo conoscitivo solo de relato;
che nessuna verifica era stata fatta in ordine alla attendibilità soggettiva ed intrinseca di quelle accuse, risultate anzi in contrasto tra loro con riferimento all'entità della somma percepita e alle presunte richieste rivolte alla vittima direttamente dallo RI;
e che le dichiarazioni accusatorie erano rimaste prive di adeguati riscontri estrinseci, non potendosi considerare tale l'accertato incontro tra l'AL e lo RI presso l'abitazione di quest'ultimo, in quanto emergenza dal significato tutt'altro che univoco.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 317 e 318 c.p., per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di derubricazione del reato contestato in quello meno grave di corruzione o di istigazione alla corruzione, benché i risultati LListruttoria dibattimentale, in specie quelli desumibili dalle dichiarazioni del OL e del teste IN, avevano escluso che lo RI avesse mai abusato della sua qualità di pubblico ufficiale ovvero avesse esercitato nei riguardi LLimprenditore un metus pubblicae potestatis.
2.3. Applicazione LLart. 319 quater c.p., introdotto nel codice dalla L. n. 190 del 2012, quale ius superveniens più favorevole all'imputato, posto che la condotta tenuta dall'imputato si sarebbe sostanziata più in una forma di induzione che non di costrizione.
2.4. Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva di effettuazione di un confronto tra l'AL ed il DO che avrebbe potuto chiarire i numerosi punti di contrasto esistenti tra le versioni dei due.
2.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere la Corte emiliana omesso di spiegare le ragioni per le quali l'imputato, soggetto incensurato, interessato al più alla ricezione di un'unica somma di denaro, non potesse beneficiare del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 114 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per essersi la Corte bolognese limitata a rigettare la richiesta difensiva richiamando il contenuto della disposizione della quale era stata sollecitata l'applicazione, e senza tenere conto che l'imputato non aveva aderito all'originario accordo criminoso con i correi, ne' aveva partecipato all'ideazione o esecuzione della condotta concussiva.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, nei limiti di seguito precisati.
3.1. I primi due motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e, dunque, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili perché sostanzialmente presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, una violazione delle norme di diritto penale sostanziale oggetto LLaddebito o delle norme di diritto processuale attinenti ai criteri di valutazione della prova, ovvero il vizio di motivazione, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse LLargomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Bologna aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite: e, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica LLintera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione LLintero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche LLart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, ne' alcuna inosservanza di norme di diritto penale sostanziale, avendo la Corte emiliana analiticamente spiegato come, per un verso, al di là delle volutamente evasive notizie fornite dal OL, fosse stato il contenuto delle intercettazioni telefoniche a dimostrare che questi era stato vittima di reiterate richieste di denaro da parte del DO, il quale, dimostrando di agire d'intesa con l'AL, all'epoca funzionario pubblico LLArpa, e con "i finanzieri" che si stavano occupando del sequestro LLarea dove erano stati accatastati i rifiuti pericolosi, prospettando una rapida e positiva definizione della vicenda mediante il possibile compimento di atti espressione di un abuso di funzioni pubbliche, aveva chiaramente posto l'imprenditore in uno stato di soggezione, capace di escludere la riconoscibilità di quella posizione di parità che è presupposto per la configuirabilità del diverso reato di corruzione;
e come, per altro verso, il coinvolgimento diretto dello RI nella vicenda fosse stato ammesso tanto dall'AL, quanto, de relato, dal DO, con indicazioni che potevano considerarsi efficacemente riscontrate dai risultati degli accertamenti compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, durante le indagini, avevano avuto modo di constatare come l'AL, dopo aver incontrato il DO in un ristorante ed avere da questi ricevuto una somma di denaro (provento di un'ennesima richiesta concussiva formulata nei riguardi del OL), si fosse recato presso l'abitazione dello RI, con lo stesso trattenendosi per pochi minuti nell'androne, ragionevolmente per consegnargli parte di quel denaro (2.500 Euro, così come l'AL aveva riferito;
incontro sulle cui ragioni il ricorrente aveva dato, invece, una diversa giustificazione, reputata del tutto implausibile dai Giudici del merito - v. pagg.
9-11 sent. impugn.).
Nè è configurabile la dedotta violazione della legge processuale, avendo i Giudici di secondo grado convincentemente chiarito come le uniche rilevanti difformità tra le dichiarazioni accusatorie rese dai due coimputati, in specie con riferimento alla entità della somma versata dalla vittima della pretesa concussiva e indebitamente percepita dallo RI, ben potesse dipendere dal fatto che l'AL - che, a differenza del DO, aveva cercato di limitare la portata della propria concorrente responsabilità, parlando di importi di gran lunga inferiori a quelli menzionati dall'altro accusatore - poteva avere trattenuto per sè la gran parte delle significative somme che, per il tramite del Sidoti, aveva ricevuto dal OL: circostanze, queste, che lungi dal privare di ogni attendibilità le indicazioni LLAL, correttamente sono state dai Giudici di merito idonee a ritenere dimostrato il concorso dello RI nel percepimento LLunica e minore somma di 2.500 Euro, che il OL aveva ammesso di aver versato e che all'odierno ricorrente era stata consegnata in occasione del già richiamato fugace incontro con l'AL del 04/04/2008 (v. pag. 11 sent. impugn.).
D'altro canto, se è vero che l'imputato, che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità (sia che si tratti di una chiamata in reità, che di una chiamata in correità) va equiparato - in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata LLart. 209 c.p.p. - all'imputato di procedimento connesso, di cui all'art. 210 c.p.p., con conseguente applicazione delle regole di cui all'art. 195 c.p.p. (così Sez. U, n. 20804/13 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255141-2), è anche vero che di tale criterio di giudizio - la cui violazione è stata, invero, denunciata espressamente per la prima volta solo con il ricorso per cassazione - la Corte di appello di Bologna ha fatto corretta applicazione evidenziando come l'affermazione di colpevolezza LLimputato fosse basata non solo sulle attendibili propalazioni dirette LLAL (con una valutazione frazionata della loro credibilità intrinseca), nella parte in cui potevano ritenersi riscontrate da quelle "de relato" del DO, ma soprattutto sui già descritti riscontri estrinseci costituiti dagli esiti oggettivi degli accertamenti compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria nella giornata del 04/04/2008 (v. pagg.
9-10 sent. impugn.).
3.2. Il terzo motivo del ricorso è fondato.
La questione concernente l'esatta configurabilità del reato, in conseguenza LLentrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione": legge che, come noto, nel novellare la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, ha sostituito l'art. 317 c.p., con l'introduzione di una "diversa" fattispecie di "concussione", ed ha introdotto l'art. 319 quater c.p., riguardante l'innovativa figura criminosa della "induzione indebita a dare o promettere utilità", sostanzialmente intermedia tra quella residua della condotta concussiva sopraffattrice e quella LLaccordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti dall'art. 318 o dall'art. 319 c.p. (anch'essi modificati dalla stessa legge).
Pure allo scopo di uniformare la normativa interna ai principi della Convenzione contro la corruzione di Merida del 2003, approvata in ambito ONU, e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999, approvata in ambito di Consiglio d'Europa - trattati ratificati in Italia rispettivamente con le L. n. 116 del 2009 e L. n. 110 del 2012 - il legislatore nazionale, come si è accennato, ha
"spacchettato" l'originaria ipotesi delittuosa della concussione, che, nel testo previgente LLart. 317 c.p., parificava le condotte di costrizione e di induzione, creando due nuove fattispecie di reato.
La prima, che resta disciplinata dall'art. 317 c.p., prevede la punizione del "pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità": conserva, dunque, i precedenti caratteri ed elementi costitutivi della fattispecie della concussione per costrizione, limitandosi ad incrementare il limite edittale minimo della pena detentiva (portata da quattro a sei anni di reclusione) e lasciando come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale, con esclusione, dunque, della figura di incaricato di pubblico servizio (scelta, quest'ultima, foriera di probabili incertezze applicative, il cui effetto è ragionevole immaginare sarà quello di far rientrare, in presenza di tutti i presupposti di legge, le condotte costrittive ascrivibili all'incaricato di pubblico servizio nell'alveo operativo del reato di estorsione, eventualmente aggravato dall'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, ai sensi LLart. 61 c.p., comma 1, n. 9). La seconda fattispecie di reato, "scorporata" dal previgente art. 317 c.p. ed ora regolata dall'art. 319 quater c.p., recante in rubrica la nuova denominazione di induzione indebita a dare o promettere utilità, è configurabile, "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", laddove "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità": delitto, dunque, che può essere commesso dall'incaricato di pubblico servizio oltre che dal pubblico ufficiale, sanzionato con la più mite pena della reclusione da tre ad otto anni, e che ha una struttura, con riferimento alla condotta del pubblico agente (comma 1), nella quale sono significativamente riproposti gli stessi elementi qualificanti la "vecchia" figura della concussione per induzione. Rappresenta, invece, dato di assoluta novità la previsione, nello stesso art. 319 quater, comma 2, della punizione anche LLindotto, cioè del soggetto che "da o promette denaro o altra utilità", il quale, da persona offesa nell'originaria ipotesi di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., diventa coautore nella nuova figura LLinduzione indebita.
Sotto l'aspetto intertemporale è da escludersi, dunque, che l'entrata in vigore della novella del 2012 abbia comportato qualche forma di abolitici criminis ai sensi LLart. 2 c.p., comma 2 avendo comportato solo un mero fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall'art. 2 c.p., comma 4. In tal senso depone, per un verso, l'esito del confronto strutturale tra le due esaminate fattispecie incriminatrici, che permette agevolmente di rilevare come, a parte l'esclusione, quale soggetto attivo, della figura LLincaricato di pubblico servizio (che, come innanzi anticipato, ha comportato una forma di abrogatio sine abolitio), il legislatore del 2012 abbia riproposto nel nuovo art. 317 c.p. una descrizione degli elementi costitutivi del reato di concussione per costrizione sostanzialmente identica a quella degli elementi integranti il reato di concussione per costrizione di cui al previgente art. 317 c.p.;
per altro verso, il risultato LLanalisi del giudizio di disvalore che qualifica le due fattispecie, immutato in entrambe le disposizioni, essendo ugualmente colpite - fatto salvo l'aumento, con la nuova legge, del trattamento sanzionatorio - vicende criminose identiche, consistenti nell'iniziativa di costrizione illecita posta in essere da un pubblico ufficiale. Di talché è possibile affermare che l'operatività delle due disposizioni incriminatrici "copre" esattamente - ovviamente in relazione alla posizione del pubblico funzionario - tutte le condotte già in precedenza sanzionate dal modificato art. 317 cod. pen. (in questo senso Sez. 6, n. 12388 del 11/02/2013, Sarno, Rv. 254441; Sez. 6, n. 11792 del 11/02/2013, Castelluzzo, Rv. 254437; Sez. 6, n. 17285 del 11/01/2013, Vaccaro e Ammirata, ancora non mass.; Sez. 6, n. 8695 del 04/12/2012, Nardi, Rv. 254114; Sez. 6, n. 3251 del 03/12/2012, Roscia, Rv. 253935). Allo scopo di dirimere il contrasto di vedute, sorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alla definizione dei criteri che permettono di distinguere la figura della concussione, prevista dal "nuovo" art. 317 c.p., da quella della induzione indebita di cui all'introdotto art. 319 quater c.p., le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito - come si desume dalla notizia di decisione - che la fattispecie di induzione indebita di cui all'art.319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o LLincaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio;
laddove nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario (Sez. U., 24 ottobre 2013, Maldera ed altri).
Alla luce delle regulae iuris innanzi esposte, deve ritenersi che la condotta posta in essere dall'odierno ricorrente, così come accertata dai giudici di merito, debba essere qualificata in termini di induzione indebita ai sensi del nuovo art. 319 quater c.p.. E ciò sia perché nella contestazione LLaddebito, al di là del formale dato enunciativo, l'ipotesi accusatoria era stata formulata in termini di blande "pressioni" attuate mediante forme di "consigli" e di "suggerimenti", dunque con forme di pressione psichica non irresistibili, palesemente idonee a lasciare al destinatario delle stesse un sostanzioso margine di autodeterminazione (v. pag. 3 sent. impugn.); sia anche perché dalla motivazione del provvedimento gravato emerge con chiarezza come il OL si fosse determinato a versare le somme di denaro richieste allo scopo di perseguire un indebito vantaggio, consistente nella possibilità di ottenere un rapido dissequestro della zona utilizzata per la raccolta di rifiuti, oltre che per una favorevole definizione LLintera vicenda processuale, esito che, in particolare, l'AL aveva garantito, tra l'altro impegnandosi ad effettuare un prelievo di campioni di terreno da un'area diversa da quella sottoposta al vincolo reale (v. pagg. 6, 10-11 sent. impugn.).
La riconosciuta riqualificazione giuridica dei fatti accertati ai sensi del nuovo art. 319 quater c.p., comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna: ed infatti, se è vero che i Giudici di secondo grado hanno espressamente stabilito di ridurre la pena fino al limite edittale previsto dall'allora vigente art. 317 c.p., la significa riduzione di entrambi i limiti edittali operata dal nuovo art. 319 quater c.p., in ragione del mutato giudizio di valore, rende necessaria una integrale rivalutazione del trattamento sanzionatorio, che inevitabilmente dovrà involgere anche i parametri utilizzabili ai fini LLeventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In tale declaratoria di annullamento resta, perciò, assorbito l'esame del quinto motivo LLodierno ricorso che, negli indicati limiti in cui è necessaria una nuova verifica circa le scelte di dosimetria della pena, deve reputarsi fondato.
3.3. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Oltre a non essere configurabile alcuna violazione di legge, non è neppure ravvisabile un vizio di mancanza di motivazione, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590). È, dunque, irrilevante che la Corte di appello non abbia espressamente esaminato la rinnovata richiesta difensiva di effettuazione di un confronto tra l'AL e il DO, avendo, comunque, spiegato - con motivazione congrua e logicamente non viziata, dunque non censurabile in questa sede - le condizioni e le ragioni per le quali le deposizioni accusatorie dei due coimputati potevano considerarsi parzialmente sovrapponibili tra loro (v. pag. 10 sent. impugn.).
3.4. Manifestamente infondato è, altresì, l'ultimo motivo del ricorso in esame.
Nel confermare la decisione del giudice di prime cure di rigettare la richiesta difensiva di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., la Corte di appello ha sinteticamente ribadito l'assenza delle condizioni per poter qualificare come di minima importanza - intesa come minima e marginale, ossia così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale LLiter criminoso - il contributo causale dato dallo RI alla preparazione ed all'esecuzione del reato accertato (v. pag. 12 sent. impugn.).
Motivazione alquanto stringata, ma sufficiente ad escludere in questa sede il riconoscimento di alcun vizio di motivazione, ben potendo rilevare come la doglianza difensiva a suo tempo dedotta con l'atto di appello sia stata disattesa dai Giudici di secondo grado sulla base di una complessiva valutazione delle emergenze processuali, idonee a raffigurare la partecipazione del prevenuto alla vicenda criminosa in termini tutt'altro che trascurabili o secondari.
P.Q.M.
Qualificata l'imputazione ai sensi LLart. 319 quater c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014