Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8724 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
8724/01 REPUBBLICA ITALIANA EL POL TAL LA COR E IA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE opporiziona Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: decreto ingiuntivo Dott. Franco PONTORIERI www Presidente- R.G.N. 957/99 Dott Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Cron. 19908 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud.20/03/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Sergio DEL CORE Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S EN TENZA per diritti 1.6000. 26 GIU, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIGHE VIOLANO VINCENZO, SPAGNUOLO ATTILIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANDREA SACCHI 3, presso le studio MASTROMARINO GENEROSO, difeso dall' avvocati MASTROMARINO CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
CANCELLERIA
contro
AVELLINO, in persona del Vice Sindaco pro COMUNE ETTORE DE SOCIO, elettivamente domiciliato in tempore ROMA VIA FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRINI MARIA, difeso dagli avvocati FREDA 2001 MICHELANGELO, FREDA ETTORE, giusta delega in atti;
483 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 786/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZO MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. ит ив ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Avellino, decidendo Il sull'opposizione proposta dal Comune di Avellino, con atto di citazione notificato il 27 giugno 1995, avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 24.551.868, oltre agli interessi, a favore dell'Arch. ZO OL e dell'Ing. Attilio Spagnuolo, a saldo delle competenze le prestazionispettanti a costoro per professionali di progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un edificio scolastico rese in virtù di convenzione stipulata il 21 marzo 1980, rigettò l'opposizione. La decisione del tribunale fu impugnata dal Comune di Avellino e la Corte d'Appello di Napoli, resa in data 3 aprile 1998, con sentenza accogliendo parzialmente il gravame, ha ridotto a s r L. 7.255.766, oltre agli interessi legali a far e h c tempo dall'11 maggio 1992, la somma dovuta u dall'appellante. M Preliminarmente, il giudice d'appello ha respinto l'eccezione d'inammissibilità della impugnazione, sollevata dagli appellati sul rilievo che l'atto di appello non recava l'avvertimento di cui al n. 7°) dell'art. 163, co. 3°, cod. proc. 3 civ., osservando che tale omissione comportava la sola conseguenza che, a seguito del rilievo dell'appellato ritualmente costituitosi, il giudice udienza nel rispetto deidebba fissare una nuova termini;
il che, nel caso in esame, si era verificato. Nel merito, la corte distrettuale ha, in primo luogo, escluso che l'opposizione proposta dal Comune fosse inconciliabile con la delibera consiliare del 20 dicembre 1993, che aveva riconosciuto un debito per spese tecniche persino inferiore alla somma richiesta dai creditori, trattandosi solo di una previsione di spesa fatta nella promessa di una delibera adottata al fine di richiedere la cancellazione di un mutuo, che non impediva al Comune di rivalutare, prima della delibera di pagamento e dell'emissione del mandato, т. е la congruità della spesa sulla base della в convenzione stipulata con i professionisti. и ч La Corte d'Appello ha, inoltre, ritenuto che fondatamente il Comune contestasse di dovere ai due professionisti le somme richieste per la progettazione e direzione dei lavori relativi all'impianto di riscaldamento E di isolamento termico, poiché, ai sensi dell'art. 13 della - 4 convenzione, il compenso per tali prestazioni doveva considerarsi compreso in quello della progettazione generale dell'opera. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso l'Arch. OL e 1' Ing. Spagnuolo, affidandosi a quattro motivi. Il Comune di Avellino resiste con controricorso. V'è memoria difensiva per i ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti censurano 1'impugnata sentenza per violazione degli artt. 163, n. 7°, 164, e 342 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità dell'appello a causa dlel'omissione, nell'atto di appello, dell'avvertimento prescritto dal n. 7°) del cp. 3° dell'art. 163 cod. proc. civ., perché, se è vero ит che la costituzione dell'appellato vale a sanare i щ vizi della vocatio in ius, è pur vero che tale и sanatoria non pregiudica i diritti quesiti, con la п conseguenza che, se, come nel caso in esame, la costituzione dell'appellato sia avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre l'appello, l'impugnazione deve considerarsi intempestiva. 5 La censura è infondata, perché, fondandosi con tutta evidenza sul previgente testo dell'art. 164, cod. proc. civ., secondo cui la ult. CO. costituzione del convenuto, pur sanando ogni vizio della vocatio in ius, non pregiudicava "i diritti quesiti", ignora che la nuovaanteriormente formulazione di tale norma, da applicarsi al caso attribuisce alla sanatoria efficacia in esame, salvi gli effetti retroattiva, poiché fa processuali prodotti dalla prima sostanziali e notificazione dell'appello ( V. CO. 3°, in relazione al Co. 2° dell'art. 164 cod. proc. civ.). Correttamente, pertanto, il giudice d'appello ha ritenuto ammissibile l'appello, poiché la sua notificazione era stata eseguita nel termine a nulla rilevando che fissato per l'impugnazione, dell'eccezione degli il giudice, a seguito т е l'omissione dello appellati, che rilevavano щ avvertimento prescritto dal n. 7°) co. 3° att. и 163 cod. proc. civ., abbia dovuto fissare una nuova л udienza nel rispetto dei termini a comparire stabiliti dall'art. 163 - bis cod. proc. civ.. denuncianoCol secondo motivo i ricorrenti violazione e falsa applicazione degli artt. 2223 - cod. proc. civ. nonché omessa, cod. civ. e 112 contraddittoria motivazione circa insufficiente e un punto decisivo della controversia, osservando che la corte di merito, fondando il proprio giudizio esclusivamente sulla delibera consiliare del 20 dicembre 1993 ed ignorando del tutto le delibere di giunta n.820/90, 884/92 e, segnatamente, la delibera n. 1655/92, ancorché le stesse contenessero l'esplicito e formale riconoscimento di debito, da parte del Comune, nella misura richiesta dai due professionisti, ha reso una motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria. Ad avviso dei ricorrenti, l'impugnata sentenza, da un lato, trascura di considerare che il "ripensamento" del Comune è intervenuto a pagamento quasi interamente eseguito e, dall'altro, non spiega sulla base di quale disposizione o principio т logico possa trovare giustificazione, a fronte di и una convenzione e di una quantificazione del в и compenso pacifica e concordata dalle parti, д l'unilaterale e tardiva riduzione dell'importo operata dal Comune. Sostengono, pertanto, i ricorrenti che la decisione impugnata violerebbe il principio della 7 del compenso nel contratto libera determinazione nonché il principio d'opera intellettuale dispositivo che regge il processo civile. La censura è priva di fondamento. Poiché essa si fonda hella violazione dell'art. cod. civ. (rectius: 2222), perché potesse 2223 trovare accoglimento sarebbe stato necessario dimostrare che, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il Comune di Avellino ed i due professionisti incaricati della prestazione professionale avessero determinato il corrispettivo in misura tale che, dedotti i già eseguiti pagamenti, il debito residuo del Comune, così come determinato nelle varie delibere menzionate dai ricorrenti e da costoro richiesto in via monitoria corrispondesse al saldo effettivamente dovuto. Ma, poiché i ricorrenti, ad onta della denunziata violazione del principio della libera determinazione del compenso nel contratto d'opera . intellettuale, non sostengono neppure di avere data l l la prova di tale assunto, limitandosi a richiamare i G il contenuto, peraltro non specificamente indicato delle suddette delibere, che costituiscono atti unilaterali del Comune determinativi solo del residuo debito, deve ritenersi che correttamente la 8 corte territoriale abbia considerato quella determinazione suscettibile di rettifica da parte facoltà, come dello stesso Ente, poiché tale controricorrente, esattamente Osserva il costituisce espressione dell'esercizio del potere dovere di autotutela da parte della P.A.. Tale considerazione, che, peraltro, evidenzia come la rideterminazione del saldo sia fondata proprio sulle clausole della convenzione stipulata dalle parti, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione, la cui violazione, comunque, solo genericamente viene determinata. Gli altri due motivi, essendo intimamente collegati, possono trovare congiunta trattazione. Col terzo motivo i ricorrenti, adducendo che 1'impugnata sentenza è viziata da insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisiva della controversia, sostengono che la Corte d'Appello avrebbe trascurato di considerare . т che, come risulta dai documenti prodotti, le spese и dell'impianto termico non erano state previste д и р nella convenzione, essendo state determinate in un п secondo momento, così come successivamente, sotto la voce "arredamento", era stato loro affidato il relativo incarico. Sicché, il riconoscimento delle さ 9 competenze dovute per l'impianto di riscaldamento relativa quantificazione operato dal Comune e la trovavano titolo nella convenzione, come non erroneamente ritenuto dalla corte distrettuale sulla sola base dell'art. 13 della convenzione stessa. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. evidenziando che la decisione impugnata èciv., viziata da illogicità, perché, mentre dà atto che il Comune ha riconosciuto la prestazione resa da essi ricorrenti in relazione alla progettazione dell'impianto di riscaldamento, finisce poi con l'escludere il relativo debito, sulla base, peraltro, di una clausola l'art. 13 che, fers. parlando genericamente di impianti tecnologici e non prevedendo la gratuità della progettazione i dell'impianto di riscaldamento, non poteva essere E utilizzata per respingere la domanda. Con la memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. i ricorrenti adducono che: a) le iniziali scelte del Comune non l'impianto di riscaldamento e di comprendevano 10 l I isolamento termico, poiché essi figuravano nell'elenco delle somme a disposizione dell'Amministrazione"; b) correlativamente, l'originaria progettazione non previde, né poteva prevederli, gli impianti anzidetti;
c) solo successivamente ed attraverso una perizia di variante in corso d'opera, tali impianti a seguito di specifico incarico,vennero, progettati e realizzati;
d) la Corte d'Appello ha del tutto ignorato quanto previsto nell'art. della convenzione, a norma del quale gli onorati spettanti ai due stati liquidati ai sensi progettisti sarebbero a), L. 2 marzo 1949, n. 143, dell'art. 2, lett. vale a dire a percentuale , in ragione dell'importo delle opere, sicché non sarebbe stata possibile una liquidazione forfaitaria. т и le Osserva, preliminarmente, la Corte che в deduzioni svolte con la memoria difensiva sono е inammissibile, risolvendosi in nuovi motivi di ч ricorso e smaturendo, quindi, la funzione della illustrazione di memoria difensiva, che è di mera motivi già ritualmente proposti. dall'esposizione dei Per vero, come risulta 11 motivi testé fatta, col ricorso proposto i ricorrenti non hanno mai accennato alla questione delle "somme a disposizione dell'Amministrazione", che costituisce l'argomento intorno al quale ruotano le deduzioni di cui alle lettere a), b) e censurata c). Né col ricorso hanno l'interpretazione dell'art. 13 della convenzione a), L. n. con riferimento all'art. 2, lett. 143/1949, che viene richiamato sub d). V' è di più, perché neppure la comparsa di risposta depositata in grado d'appello, replicando al motivo d'appello formulato dal Comune di Avellino, che si doleva dell'erronea interpretazione dell'art, 13 della convenzione e, quindi, dell'erroneo riconoscimento delle competenze richieste dai due professionisti per la progettazione degli impianti in questione, faceva т alcun riferimento alla questione delle "somme a и disposizione dell'Amministrazione" ed a quella в и dell'impossibilità di una liquidazione forfaitaria, ч desunta dall'art. 2, lett. a) della Tariffa, insistendo solo sul preteso riconoscimento di debito operato dal Comune. Trattasi, pertanto, di questioni nuove e, per di più, di motivi aggiunti, sicché il loro esame è 12 precluso. Ciò premesso, si Osserva che le censure non possono essere condivise, poiché correttamente interpretando l'art. 13 della convenzione stipulata dalle parti, la corte di merito ha ritenuto, non come sostengono i ricorrenti, legià che, prestazioni relative alla progettazione degli impianti di riscaldamento e di isolamento termico dovessero essere rese gratuitamente, bensì che il relativo compenso fosse compreso in quello della progettazione generale dell'opera. L'esattezza di tale interpretazione della dall'inequivocità clausola in esame deriva dell'espressione "impianti tecnologici" usata dalle parti per precisare che "le progettazioni devono prevedere la funzionalità dell'opera, che, pertanto, va considerata completa degli impianti т и tecnologici, in una unica entità esecutiva, oggetto di appalto comprendente tutte le necessarie в и categorie dei lavori ed impianti inerenti Ч all'epoca". Sicché, la Corte d'appello non avrebbe potuto non comprendere nella nozione di "impianti tecnologici" l'impianto di riscaldamento e quello di isolamento termico. D'altro canto, risulta evidente l'impossibilità 13 l'obbligazione in esame il di individuare per successivo conferimento proprio titolo nel dell'incarico di progettazione dell'"arredamento”, trattandosi di categoria di lavori del tutto diversa da quella relativa agli "impianti 280.000 tecnologici". 80000 Non sussiste, infine, la denunciata illogicità TOT 330000 12,00 poiché la contestazione di motivazione, essendo fondata ella 8065 3 dell'obbligazione, 4 4 considerazione che il compenso per la progettazione 8 1 dei due impianti era già compreso nel compenso per non contraddice il l'opera in generale, prestazioni relative alla riconoscimento che le progettazione dei due impianti furono effettivamente rese dai ricorrenti. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data l a ferie1883 $ Bersato giudizio di legittimità. c. 182443 A I R al n. (OUTO CENCOSTANTADUE B E
P.Q.M.
L (euro L p. Dirigente Area Servizi E 1 C compensResponsabile ServizioDott.ssa Maria Grazia DI FILIPP N 0 La Corte rigetta il ricorso e A 0 C 2 N I integralmente tra le parti le spese processuali. U O T I A G T Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2001, nella N 8 O 2 camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. C GePeriferity Me Courigliere extensore Tentorns напох 14 IL CANCELLIERE C1 Valeria NeriNeri